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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF TACCHINO AND SCORZA v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 34714/97/2002
Stato: Italia
Data: 18/07/2002
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF TACCHINO and SCORZA v. ITALY
(Application no. 34714/97)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
18 July 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Tacchino and Scorza v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mrs M. Del Tufo, ad hoc judge
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 4 July 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 34714/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by two Italian nationals, Mr E. T. and Mrs M. R. S. (“the applicants”), on 19 October 1996.
2. The applicants were represented by Mr O. G., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicants complained about their prolonged inability - through lack of police assistance - to recover possession of their apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 § 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 4 October 2001, having obtained the parties' observations, the Court declared the application admissible.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 29 April 2002 and on 13 May 2002 the applicants and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
7. Mrs G.F. was the owner of an apartment in Rome, which she had let to L.N.
8. In a writ served on the tenant on 15 April 1983, she communicated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
9. By a decision of 12 May 1983, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 September 1984. Upon the tenant's request, the Rome Magistrate postponed the execution of the order for possession to 31 January 1985.
10. On 4 February 1986, Mrs G.F. served notice on the tenant requiring her to vacate the premises. On 27 February 1986, she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 30 April 1986.
11. Between 30 April 1986 and 26 October 1989, the bailiff made sixteen attempts to recover possession.
12. On 15 November 1989, the applicants became the owners of the apartment.
13. After four unsuccessful attempts by the bailiff to evict the tenant, the applicants made a statutory declaration that they urgently required the premises as accommodation for their daughter.
14. Between 14 November 1990 and 23 October 1998, the bailiff made thirty-six attempts to recover possession.
15. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
16. On 26 November 1998, the tenant vacated the premises.
THE LAW
17. On 13 May 2002 the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay a sum totalling 6,500 (six thousand five hundred) Euros to Mr E. T. and Mrs M. R. S. (3,250 Euros to each applicant) with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 34714/97. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”
18. On 29 April 2002 the Court received from the applicants' representative the following declaration signed by the applicants and by the applicants' representative:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 6,500 (six thousand five hundred) Euros (3,250 Euros to each applicant) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr E. T. and Mrs M. R. S. with a view to securing a friendly settlement of application no. 34714/97 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicants have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.”
19. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
20. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties' undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 18 July 2002, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA TACCHINO E LA SCORZA C. ITALIA
(Richiesta n. 34714/97)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
18 luglio 2002
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Tacchino e Scorza c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler giudici, la Sig.ra M. Del Tufo giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 4 luglio 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 34714/97) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da due cittadini italiani, il Sig. E. T. ed la Sig.ra M. R. S. (“i richiedenti”), il 19 ottobre 1996.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. O. G., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacità prolungata – a causa della mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell’ Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (l'Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 29 aprile 2002 ed il 13 maggio 2002 i richiedenti e l'Agente del Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. La Sig.ra G.F. era la proprietaria di un appartamento a Roma che aveva affittato a L.N.
8. In un documento notificato all'inquilino il 15 aprile 1983, comunicò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
9. Con una decisione del 12 maggio 1983 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 30 settembre 1984. Su richiesta dell'inquilino, il Magistrato di Roma posticipò l'esecuzione del mandato per possesso al 31 gennaio 1985.
10. Il 4 febbraio 1986, la Sig.ra G.F. notificò un avviso all'inquilino in cui gli chiedeva di sgombrare i locali. Il 27 febbraio 1986, lei notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 aprile 1986.
11. Fra il 30 aprile 1986 e il 26 ottobre 1989, l'ufficiale giudiziario fece sedici tentativi di recuperare possesso.
12. Il 15 novembre 1989, i richiedenti divennero i proprietari dell'appartamento.
13. Dopo quattro tentativi senza successo dell'ufficiale giudiziario di sfrattare l'inquilino, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro figlia.
14. Fra il 14 novembre 1990 e il 23 ottobre 1998, l'ufficiale giudiziario fece trentasei tentativi di recuperare possesso.
15. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
16. Il 26 novembre 1998, l'inquilino sgombrò i locali.
LA LEGGE
17. Il 13 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 6,500 (sei mila cinquecento) Euro al Sig. E. T. ed alla Sig.ra M. R. S. (3,250 Euro ad ogni richiedente)nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 34714/97. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
18. Il 29 aprile 2002, la Corte ricevette dal rappresentante dei richiedenti la seguente dichiarazione firmata dai richiedenti e dal rappresentate dei richiedenti:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 6,500 (sei mila cinquecento) Euro (3,250 Euro ad ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi al Sig. E. T. ed alla Sig.ra M. R. S.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 34714/97 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
19. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È sicuro che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell'impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 18 luglio 2002, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

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