Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - risarcimento finanziario; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA T.C.U. C. ITALIA
(Richiesta n. 31223/96)
SENTENZA
STRASBOURG
15 novembre 2002
DEFINITIVO
15/02/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa T.C.U. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 24 ottobre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 31223/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra T.C.U. (“il richiedente”), il 14 novembre 1995.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. D. P., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, si lamentò inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell'Italia, si ritirò dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nominò il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 § 2 della Convenzione ed Articolo 29 § 2).
6. Il 25 maggio 2000 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato a L.D.Z.
9. In una lettera datata 6 giugno 1984, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 29 dicembre 1984 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
10. L’ 11 febbraio 1985, notificò un avviso per sgomberare all'inquilino, ma di rifiutò di andarsene.
11. In un documento notificato all'inquilino il 19 febbraio 1985, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
12. Con una decisione del 27 febbraio 1985 che fu resa esecutiva il 14 marzo 1985 il Magistrato di Milano sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 27 febbraio 1986.
13. Il 23 gennaio 1986, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
14. Il 7 marzo 1986, notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 aprile 1986.
15. Fra il 18 aprile 1986 e il 18 giugno 1992 l'ufficiale giudiziario fece 23 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione o lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu abilitata l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
16. Da allora in poi, il richiedente decise di non intraprendere i procedimenti di esecuzione per evitare costi inutili, dato la mancanza di prospettive di ottenere l'assistenza della polizia.
17. Il 13 aprile 1996 il richiedente riacquistò l'appartamento che l'inquilino sgombrò in adempimento di un accordo raggiunto con il richiedente.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
18. Il diritto nazionale attinente è descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 ALLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lamentò di non essere stato i grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asserì una violazione dell’i Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
A. L'articolo applicabile
20. In conformità con la sua giurisprudenza, la Corte considera, che l'interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua proprietà corrispondeva al controllo dell'uso della proprietà ed deve essere esaminata sotto il secondo paragrafo dell’ Articolo 1 (veda Immobiliare Saffi, citata sopra, § 46).
B. Ottemperanza con le condizioni nel secondo paragrafo
1. Scopo dell'interferenza
21. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva un scopo legittimo nell'interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo dell’ Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, § 48).
2. La proporzionalità dell'interferenza
22. La Corte reitera che ai fini del secondo paragrafo dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 un'interferenza deve prevedere un “giusto equilibrio” fra le richieste dell'interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell'individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalità fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza è soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia alla scelta dei mezzi d’imposizione ed sia alla verifica se le conseguenze dell’imposizione sono giustificate nell'interesse generale al fine di realizzare lo scopo della legge in oggetto. Nelle sfere come l’ alloggio che hanno un ruolo centrale nel welfare e nelle politiche economiche delle società moderne la Corte rispetterà il giudizio della legislatura come se fosse nell'interesse generale a meno che quel giudizio non sia manifestamente senza fondamento e irragionevole (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, § 49).
23. Il richiedente contese che l'interferenza era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza. Effettivamente, aveva recuperato possesso solamente perché era riuscito ad ottenere un accordo con l'inquilino, non per aver avuto l’ assistenza della polizia.
24. Il Governo sostenne che la presente causa era indistinguibile dalla causa Spadea e Scalabrino c. Italia (vedere la sentenza del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-B) nella quale la Corte sostenne che non c'era stata nessuna violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. L'interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua proprietà era perciò coerente con la legislazione attinente. Il Governo concluse che il carico imposto al richiedente non era stato eccessivo.
25. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell'imposizione degli ordini dei tribunali non è di per sé aperto alla critica, avendo riguardo in particolare del margine di valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell’ Articolo 1. Comunque, tale sistema porta con sé il rischio di imporre ai padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacità di sbarazzarsi della loro proprietà e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali così come assicurare che l'operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di proprietà di un padrone di casa non sia né arbitraria né imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi citata sopra, § 54). La Corte deve accertare così se, nella presente causa, al richiedente furono riconosciute garanzie sufficienti da essere salvaguardato contro l'incertezza e l'arbitrarietà.
26. La Corte osserva che il richiedente ottenne un mandato per possesso il 27 febbraio 1985 che divenne esecutivo il 14 marzo 1985 che indicava che l'inquilino avrebbe dovuto sgomberare l'appartamento il 27 febbraio 1986. Il primo tentativo dall'ufficiale giudiziario di eseguire il mandato per possesso ebbe luogo il 18 aprile 1986. Fra il18 aprile 1986 e il 18 giugno 1992 i tentativi dell'ufficiale giudiziario di recuperare possesso si dimostrarono senza successo perché, senza assistenza della polizia, i tentativi dell'ufficiale giudiziario furono condannati al fallimento. Il richiedente recuperò poi possesso dell'appartamento il 13 aprile 1996.
27. Per approssimativamente dieci anni, a partire dal primo tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire il mandato per possesso, il richiedente fu lasciato così in un stato d'incertezza riguardo a quando sarebbe stata in grado riacquistare il suo appartamento.
28. Alla luce di ciò che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto al richiedente; di conseguenza l'equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
29. Il richiedente asserì anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
30. Il richiedente si lamentò di aver dovuto aspettare approssimativamente dieci anni per recuperare possesso del suo appartamento dopo che il mandato del magistrato fu emesso.
31. Il Governo contestò questo punto. Riguardo alla lunghezza dei procedimenti di esecuzione, il Governo sostiene, che il ritardo nell'offrire l'assistenza della polizia è giustificato dalla protezione dell'interesse pubblico.
32. La Corte osserva che il richiedente si era appellato originalmente all’ Articolo 6 in connessione con la lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti per possesso. La Corte considera nondimeno che la presente causa deve essere esaminata in connessione col diritto più generale ad un tribunale.
33. La Corte reitera che il diritto ad un tribunale come garantito anche dall’ Articolo 6 protegge l'attuazione decisioni giudiziali definitive e vincolanti che, in Stati che accettano l'articolo di legge, non può rimanere non operativa al danno di una parte (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, § 66). L'esecuzione di una decisione giudiziale non può essere di conseguenza differita impropriamente.
34. Nella presente causa il richiedente ottenne un mandato per possesso il 27 febbraio 1985 che divenne esecutivo il 14 marzo 1985. Il richiedente recuperò possesso solamente il 13 aprile 1996 perché era riuscita ad ottenere un accordo con l'inquilino. Effettivamente, il richiedente recuperò il suo appartamento approssimativamente dieci anni dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario.
35. La Corte considera che un ritardo di questa lunghezza nell'esecuzione di una decisione del tribunale definitiva spoglia l’Articolo 6 § 1 della Convenzione di qualsiasi effetto pratico.
36. In queste circostanze, la Corte sostiene, che c'è stata una violazione del diritto ad un tribunale, come garantito dall’ Articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. L’APPKLICAZIONE DELLA ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
37. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
38. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fissò a 70,000,000 lire italiane (ITL) [36,151.98 euro (EUR)], come perdita di affitto per il periodo durante il quale aveva affittato l'appartamento a L.D.Z. Il richiedente sostenne che ha perso profitti per, almeno, ITL 50,000,000 [EUR 25,822.84] perché per approssimativamente dieci anni l'inquilino pagò un affitto di ITL 7,264,000 [EUR 3,751.54] all’ anno, mentre il valore dell'affitto fissato dalla Camera di Commercio, era di ITL 12,000,000 [EUR 6,197.48]. Perciò, il richiedente sottolineò che perse ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28] all’ anno.
Inoltre, il richiedente chiese ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28], come somma che aveva dovuto pagare all'inquilino per ottenere un accordo.
Inoltre, il richiedente chiese ITL 14,464,374 [EUR 7,470.23], come gli oneri di servizio non retribuiti per gli anni 1993/1994 e 1994/1995.
Infine il richiedente chiese, senza dare alcuna cifra, la compensazione per la perdita di affitto riguardo all'affitto più alto che avrebbe potuto ricevere, se fosse stato in grado di affittare l'appartamento ad un altro inquilino.
39. Il Governo sottolineò che il richiedente non era riuscito ad addurre alcuna prova del danno materiale subito come risultato della violazione addotta.
40. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che è il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, § 79) sulla base del rimborso della differenza fra l'importo globale dell'affitto che avrebbe potuto ottenere e gli affitti che ha effettivamente incassato. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 19,500 sotto questo capo.
Riguardo alla richiesta del richiedente di ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28], relativa ciò che ha dovuto pagare per giungere all'accordo con l'inquilino, la Corte nota che il richiedente produsse un assegno bancario a favore dell'inquilino. Comunque, la Corte nota che l'assegno bancario non ha data e considera che il richiedente non riuscito a presentare un qualsiasi documento attinente, come una dichiarazione come prova del pagamento o della relazione fra quel pagamento ed il recupero dell'appartamento. Perciò, la Corte respinge la richiesta del richiedente.
Riguardo agli oneri di servizio non retribuiti, la Corte considera che poiché il richiedente può recuperarli dall'inquilino nessun risarcimento dovrebbe essere reso sotto questo capo e dovrebbe essere respinta la richiesta del richiedente.
La Corte dà anche compensazione sotto questo capo per i costi dei procedimenti di esecuzione (vedere sotto § 46) nell'importo di EUR 2,200.
B. danno Morale
41. Il richiedente chiese danno morale ma lascia che la questione venga stimata dalla Corte in un modo equo.
42. Il Governo sottolineò che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova del grave danno morale sostenuto.
43. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perciò, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
44. Il richiedente chiese rimborso delle sue spese processuali. Il richiedente chiese un prezzo globale di ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per costi e spese di fronte alle corti nazionali insieme con costi e spese di fronte alla Corte.
45. Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatté che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte.
46. La Corte considera che i costi dei procedimenti di esecuzione devono essere rimborsati in parte (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, § 50). Comunque, considera che solamente i costi relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati e, di conseguenza, decide di dare la somma di EUR 2,200 al richiedente. In conformità con la pratica della Corte, questa somma dovrebbe essere data sotto il capo del danno materiale (vedere § 40 sopra).
47. Riguardo ai costi e spese sostenuti dal richiedente per i procedimenti di fronte alla Corte, la Corte reitera che, secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento può essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l'Italia [GC], n. 34884/97, § 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e concede l’importo al richiedente.
D. Interesse di mora
48. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 21,700 EUR (ventuno mila settecento euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notifiato per iscritto il 15 novembre 2002, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente