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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF STORNELLI AND SACCHI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 68706/01/2005
Stato: Italia
Data: 28/07/2005
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusion Preliminary objection rejected (non-exhaustion of domestic remedies) ; Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non-pecuniary damage - financial award ; Costs and expenses partial award - domestic proceedings ; Costs and expenses partial award - Convention proceedings
THIRD SECTION
CASE OF STORNELLI AND SACCHI v. ITALY
(Application no. 68706/01)
JUDGMENT
STRASBOURG
28 July 2005
FINAL
28/10/2005
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.  
In the case of Stornelli and Sacchi v. Italy,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr B.M. Zupančič, President,
Mr J. Hedigan,
Mr L. Caflisch,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs A. Gyulumyan,
Mr David Thór Björgvinsson, judges,
and Mr V. Berger, Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 July 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 68706/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by four Italian nationals, Mrs M. S., Mrs C. S., Mr L. S. and Mrs F. S. (“the applicants”), are four Italian nationals, on 14 July 2000.
2. The applicants were represented before the Court by Mrs R. C., a lawyer practising in Florence. The respondent Government were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 18 March 2004 the Court (First Section) declared the application admissible.
4. On 1 November 2004 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed Third Section (Rule 52 § 1).
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicants were respectively born in 1932, 1963, 1941 and 1940 and live in Florence.
6. M.S. was the owner of a flat in Florence, which he had let to E.D.L. and after her death to her daughter S.L.D.B.
7. In a writ served on the tenant on 19 October 1989, M.S. informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1991 and asked her to vacate the premises by that date. He summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
8. By a decision of 9 November 1989, which was made enforceable on 21 November 1989, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1992.
9. On 12 June 1993, M.S. died, his wife and children – the actual applicants – inherited the flat and became party to the proceedings as heirs.
10. On 14 December 1993, the applicants served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
11. On 18 January 1994, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 8 March 1994.
12. Between 8 March 1994 and 3 December 1998, the bailiff made nine attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. On 27 July 1999, pursuant to section 6 of Law no. 431/98, the tenant asked for a suspension of the eviction proceedings.
14. The eviction proceedings were suspended until 26 January 2001.
15. On 8 March 2001, the applicants served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 14 May 2001.
16. On that date, the bailiff made one attempt and discovered that the tenant had left the premises on 10 May 2001.
17. Consequently, the applicants recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
18. The relevant domestic law and practice is described in the Court's judgment in the case of Mascolo v. Italy, (no. 68792/01, §§ 14-44).
THE LAW
I. THE GOVERNMENT'S PRELIMINARY OBJECTION
19. In their observations on the merits, the Government argue that domestic remedies had not been exhausted on the grounds that the applicants had failed to seek reimbursement of damages before the national courts under Article 1591 of the Civil Code.
20. As far as the Government's arguments have to be considered as a preliminary objection, the Court observes that it was not raised, as it could have been, at the time of the admissibility. Therefore, the Court considers that the Government is estopped from raising objections to the admissibility at this stage of the procedure.
21. This objection should accordingly be dismissed (see, among other authorities, Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, § 44, ECHR 1999-II).
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
22. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flat, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
23. The applicants also alleged a breach of Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal...”
24. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 § 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 46-75, ECHR 1999-V; Lunari v. Italy, no. 21463/93, §§ 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, §§ 33-48, 30 November 2000).
25. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait approximately seven years and two months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 § 1 of the Convention in the present case.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
26. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Pecuniary damage
27. The applicants claimed 87,283.93 euros (EUR) for the pecuniary damage they had sustained. They submitted this amount as a result of the difference between the rent imposed by law and the free market rent for the period from October 1989 to May 2001. For the purpose of assessing the free market rent, the applicants submitted an expert opinion.
28. The Government contested the claim. They maintained that the applicants failed to seek reparation for the damages she suffered before the national courts under Article 1591 of the Civil Code. Yet, the Government consider that the applicants failed to adduce any reason that they were unable to make use of such a remedy. Accordingly, their claims must be rejected.
29. The Court observes that the Government have not put forward any argument regarding the possibility that appears to have been developed in the case-law of the Court of Cassation of suing the State for damages following an unjustified lack of police assistance (see Mascolo cited above § 34-44).
30. The Court notes that the applicants can bring an action in the civil courts under Article 1591 of the Civil Code claiming compensation from their former tenant for the loss incurred as a result of the property being returned late.
31. The issue in the present case is the damage arising from the unlawful conduct of the tenant, who, irrespective of the State's cooperation in enforcing the court-ordered eviction, had a duty to return the flat to its owner. The breach of the applicants' right to peaceful enjoyment of his possessions is above all the consequence of the tenant's unlawful conduct. The breach of Article 6 § 1 of the Convention committed by the State and found by the Court is a procedural one that occurred after such conduct on the part of the tenant.
32. The Court accordingly notes that Italian domestic law allows reparation to be made for the material consequences of the breach and considers that the claim for just satisfaction for pecuniary damage should be dismissed.
B. Non-pecuniary damage
33. The applicants claimed EUR 4,190.90 for the non-pecuniary damage.
34. The Government considered the sum fair.
35. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards each of them EUR 1,025 under this head.
C. Costs and expenses
36. The applicants also claimed reimbursement for legal costs and expenses as follows:
- 7,318.92 for costs and expenses of the enforcement proceedings;
- 4,933.18 for costs and expenses before the Court.
37. The Government contested the claims.
38. On the basis of the information in its possession and the Court's case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants the sum of EUR 2,000 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings and EUR 2,000 for the proceedings before the Court.
39. The Court awards a total sum of EUR 4,000 (EUR 1,000 for each applicant) for legal costs and expenses.
D. Default interest
40. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Dismisses the Government's preliminary objection;
2. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;
3. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention;
4. Holds
(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 1,025 (one thousand twenty five euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 1,000 (one thousand euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
5. Dismisses the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 28 July 2005, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Obiezione preliminare respinta (non-esaurimento di via di ricorso nazionali); Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario - reclamo respinto; danno Non-pecuniario - risarcimento finanziario; Costa e spese risarcimento parziale - procedimenti nazionali; Costa e spese risarcimento parziale - procedimenti di Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa STORNELLI E SACCHI c. l'Italia
(Richiesta n. 68706/01)
SENTENZA
STRASBOURG
28 luglio 2005
DEFINITIVO
28/10/2005
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze poste fuori nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa di Stornelli e Sacchi c. l'Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi che come una Camera, compose di:
L'Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente, l'Il
Sig. J. Hedigan, l'Il Sig. L. Caflisch, il Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, l'Il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra A. Gyulumyan, l'Il Sig. David Thór Björgvinsson, giudici
e l'Il Sig. V. Berger, Sezione Cancelliere
Avendo deliberato in privato 5 luglio 2005,
Consegna la sentenza seguente sulla quale fu adottata quella la data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 68706/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da quattro cittadini italiani, Sig.ra M. S., Sig.ra C. S., Il Sig. L. S. ed la Sig.ra F. S. (“i richiedenti”), sono quattro cittadini italiani, il 14 luglio 2000.
2. I richiedenti furono rappresentati di fronte alla Corte dalla Sig.ra R. C., un avvocato che pratica in Florence. Il Governo convenuto fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente dal Sig. U. Leanza e dal Sig. I.M. Braguglia, e dai loro co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito e l'Il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 18 marzo 2004 la Corte (Prima Sezione) dichiarò la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2004 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (l'Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla terza Sezione di recente composta (l'Articolo 52 § 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1932, 1963 1941 e 1940 e vive a Firenze.
6. M.S. era il proprietario di un appartamento in Firenze che lui aveva affittato ad E.D.L. e dopo la sua morte a sua figlia S.L.D.B.
7. In un documento presentato all'inquilino il 19 ottobre 1989, M.S. informò l'inquilino che lui aveva inteso terminare il contratto d'affitto su scadenza del termine del 31 dicembre 1991 e chiese a lei di sgombrare i locali per quella la data. Lui chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Da una decisione del 9 novembre 1989, che fu reso esecutiva il 21 novembre 1989, il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1992.
9. Il 12 giugno 1993, M.S. morì, sua moglie e figli-i richiedenti attuali-ereditarono l'appartamento e divenne parte ai procedimenti come eredi.
10. Il 14 dicembre 1993, i richiedenti presentarono avviso all'inquilino chiedendole di sgombrare i locali.
11. Il 18 gennaio 1994, loro informarono l'inquilino che il mandato per proprietà sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l’8 marzo 1994.
12. Tra l’ 8 marzo 1994 e il 3 dicembre 1998, l'ufficiale giudiziario fece nove tentativi di recuperare proprietà. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome i richiedenti non furono abilitati ad assistenza di polizia nell'eseguire il mandato per proprietà.
13. Il 27 luglio 1999, facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, l'inquilino chiese una sospensione dei procedimenti di sfratto.
14. I procedimenti di sfratto furono sospesi sino al 26 gennaio 2001.
15. L’8 marzo 2001, i richiedenti presentarono avviso all'inquilino informandolo che il mandato per proprietà sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 14 maggio 2001.
16. In quella data, l'ufficiale giudiziario fece un tentativo e scoprì che l'inquilino aveva lasciato i locali il 10 maggio 2001.
17. Di conseguenza, i richiedenti recuperarono la proprietà dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
18. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l'Italia, (n. 68792/01, §§ 14-44).
LA LEGGE
I. L'OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
19. Nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che le vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che i richiedenti non erano riusciti a chiedere rimborso di danni di fronte alle corti nazionali sotto l’Articolo 1591 del Codice civile.
20. Dal momento che gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un'obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, al tempo dell'ammissibilità. Perciò, la Corte considera che il Governo è precluso dal sollevare le obiezioni all'ammissibilità a questo stadio della procedura.
21. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorità, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, § 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DI ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
22. I richiedenti si lagnarono della loro incapacità prolungata di recuperare la proprietà del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro dichiararono una violazione del loro diritto di proprietà, come garantito dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato per eseguire simili leggi siccome ritiene necessario controllare l'uso di proprietà in concordanza con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
23. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato un... ascolto all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
24. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simile a quelli nella causa presente e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, §§ 46-75 il 1999-V di ECHR; Lunari c. l'Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l'Italia, n. 15919/89, §§ 33-48 30 novembre 2000).
25. La Corte ha esaminato la causa presente e trova che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che i richiedenti dovevano aspettare approssimativamente sette anni e due mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l'appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella causa presente.
III. LA RICHIESTA DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna della Parte Contraente ed Alta riguardata permette solo una riparazione parziale di essere resa, la Corte può, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Pecuniario
27. I richiedenti chiesero 87,283.93 euro (EUR) per il danno pecuniario che loro avevano sostenuto. Loro presentarono questo importo come un risultato della differenza tra l'affitto imposto dalla legge ed il libero mercato degli affitti per il periodo da ottobre 1989 a maggio 2001. Allo scopo di stimare l'affitto del libero mercato, i richiedenti presentarono un'opinione competente.
28. Il Governo contestò la richiesta. Loro sostennero che i richiedenti non riuscirono a chiedere riparazione per i danni che soffrirono di fronte alle corti nazionali sotto l’Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che i richiedenti non riuscirono ad addurre una qualsiasi la ragione che loro non erano capaci di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, i loro reclami devono essere respinti.
29. La Corte osserva che il Governo non ha avanzato qualsiasi argomento riguardo alla possibilità che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni seguenti una mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citata § 34-44 sopra).
30. La Corte nota che i richiedenti possono intentare un'azione nelle corti civili sotto l’Articolo 1591 del Codice civile chiedendo la compensazione dal loro primo inquilino per la perdita incorsa come un risultato della proprietà che è restituita tardi.
31. Il problema nella causa presente è il danno che sorge dalla condotta illegale dell'inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell'eseguire lo sfratto corte-ordinato, aveva un dovere di restituire l'appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto dei richiedenti a godimento tranquillo delle sue proprietà è soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell'inquilino. La violazione di Articolo 6 § 1 della Convenzione commise dallo Stato e trovata dalla Corte è una di tipo procedurale che accadde dopo simile condotta da parte dell'inquilino.
32. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette di essere fatta riparazione per le conseguenze materiali della violazione e considera che la richiesta per la soddisfazione equa per danno pecuniario dovrebbe essere respinto.
B. danno Non-pecuniario
33. I richiedenti chiesero EUR 4,190.90 per il danno non-pecuniario.
34. Il Governo considerò correttamente la somma.
35. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, dà a ognuno di loro EUR 1,025 sotto questo capo.
C. Costi e spese
36. I richiedenti hanno anche chiesto rimborso per spese processuali e spese come seguono:
- 7,318.92 per costi e spese dei procedimenti di esecuzione;
- 4,933.18 per costi e spese di fronte alla Corte.
37. Il Governo contestò i reclami.
38. Sulla base delle informazioni in sua proprietà e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 ai richiedenti per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
39. La Corte dà una somma totale di EUR 4,000 (EUR 1,000 per ogni richiedente) per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
40. La Corte considera adatto che l'interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Respinge l'obiezione preliminare del Governo;
2. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
3. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba pagare ognuno dei richiedenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 1,025 (mille venti cinque euro) per danno non-pecuniario;
(l'ii) EUR 1,000 (mille euro) per spese processuali e spese;
(l'iii) qualsiasi tassa che può essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti percentuale;
5. Respinge il resto del reclamo dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 28 luglio 2005, facendo seguito all’Articolo77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Boštjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente

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