Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - risarcimento finanziario; danno Morale - richiesta respinta; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA SOC. DE.RO.SA. C. ITALIA
(Richiesta n. 64449/01)
SENTENZA
STRASBOURG
4 dicembre 2003
DEFINITIVO
04/03/2004
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Soc. De.ro.sa. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig. K. Hajiyev, giudici, ed i Sig. S. Nielsen, SostitutoCancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il13 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 64449/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da una società italiana, Soc. De.ro.sa. (“il richiedente”), il 27 dicembre 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. V. P., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 10 ottobre 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a S.S.
5. In una lettera datata 31 maggio 1983, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
6. L'inquilino disse al richiedente che non avrebbe lasciato i locali.
7. In un documento presentato all'inquilino il 18 giugno 1986, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Con una decisione del 28 novembre 1986 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 28 novembre 1987.
9. Il 4 dicembre 1987, il richiedente presentò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
10. Il 24 dicembre 1987, informò l'inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 5 febbraio 1988.
11. Tra il 5 febbraio 1988 e il 15 dicembre 2000, l'ufficiale giudiziario fece sessantacinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l’assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
12. Il 16 gennaio 2001, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorità pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo è stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d'affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell'imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti è descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell'esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l'evoluzione della legislazione italiana può essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per “gli equocanoni” (il così definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell'appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorità italiane è datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il così definito patti in deroga) entrò in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l'opportunità di derogare all'affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riformò i contratti d’affitto e liberalizzò gli affitti.
B. Obblighi dell'inquilino in caso di tarda restituzione
18. L'inquilino è sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell'appartamento. A questo riguardo, l’Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
“L'inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare è sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l'importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.”
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all'affitto pagato dall'inquilino al tempo della scadenza del contratto d'affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) più il 20%, per il periodo dell'incapacità di disporre della proprietà dell'appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spiegò che l'introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell'imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell'inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall'esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiarò la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l'impossibilità per il proprietario per riacquistare l'appartamento dipendeva dalla condotta dell'inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, aprì la strada ai proprietari per l'istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall'inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
22. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Dichiarò una violazione del suo diritto alla proprietà, come garantito dall’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
23. Il richiedente dichiarò anche una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
24. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dodici anni e undici mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l'appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
27. Il richiedente chiese 46,481 euro (EUR) per il danno materiale che aveva sostenuto. Il richiedente presentò questo importo come il risultato della differenza tra il valore di mercato dell’affitto e l’affitto imposto dalla legge per il periodo di tempo da agosto 1992 a gennaio 2001. Allo scopo di stimare il valore di mercato dell’affitto, il richiedente presentò un contratto di affitto di un appartamento simile in termini di superficie e di ubicazione (lo stesso edificio).
28. Il Governo contestò la richiesta.
29. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che è il risultato della perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alle violazioni trovate. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente e alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed il periodo riguardato, decide di dare in pieno l'importo chiesto.
30. La Corte dà una somma totale di EUR 46,481 per danno materiale.
B. danno Morale
31. Il richiedente chiese rimborso del danno morale. Lasciò che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
32. Il Governo contestò la richiesta.
33. La Corte richiama che ha affermato nella sua sentenza di Comingersoll che non può escludere la possibilità che ad una società commerciale possa essere data la compensazione per danno morale (Comingersoll S.A. c. Portogallo [GC], numeri 35382/97, ECHR 2000-IV § 35). La concessione di un risarcimento dovrebbe essere stabilita in base alle circostanze di ogni causa.
Nelle circostanze della presente, causa comunque la Corte trova che non è stato stabilito che la società richiedente abbia sofferto un qualsiasi danno morale come risultato della durata della procedura di sfratto. Respinge perciò questa richiesta.
C. Costi e spese
34. Il richiedente chiese anche rimborso di costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali e di fronte alla Corte. Lasciò la questione alla discrezione della Corte.
35. Il Governo contestò le richieste.
36. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte lo considera ragionevole dare la somma di EUR 3,000 al richiedente per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
37. La Corte dà una somma totale di EUR 5,000 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Ritiene che c'è stata una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 46,481 (quarantasei mila quattrocento ottantuno euro) per danno materiale;
(ii) EUR 5,000 (cinque mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che può essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 dicembre 2003, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente