Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - risarcimento finanziario; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA SERAFINI C. ITALIA
(Richiesta n. 58607/00)
SENTENZA
STRASBOURG
16 ottobre 2003
DEFINITIVO
16/01/2004
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Serafini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, il Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 25 settembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 58607/00) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. G. S. (“il richiedente”), il 13 giugno 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra C. S., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito
3. Il 28 febbraio 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1929 e vive a Roma.
5. E’ il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato ad O.S.
6. In un documento notificato all'inquilino il 28 ottobre 1992, il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
7. Con una decisione del 3 marzo 1993 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 3 marzo 1994.
8. Il 9 aprile 1994, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
9. Il 26 aprile 1994, lui notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 24 maggio 1994.
10. Fra il 24 maggio 1994 e il 26 novembre 1999 , l'ufficiale giudiziario fece diciannove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
11. Il 26 novembre 1999, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
12. Fin dal 1947 le autorità pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo è stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d'affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell'imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti è descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
13. Riguardo al controllo degli affitti, l'evoluzione della legislazione italiana può essere riassunta come segue.
14. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per “gli equocanoni” (il così definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell'appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
15. Il secondo passo delle autorità italiane è datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il così definito patti in deroga) entrò in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l'opportunità di derogare all'affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
16. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riformò i contratti d’affitto e liberalizzò gli affitti.
B. Obblighi dell'inquilino in caso di tarda restituzione
17. L'inquilino è sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell'appartamento. A questo riguardo, l’Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
“L'inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare è sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l'importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.”
18. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all'affitto pagato dall'inquilino al tempo della scadenza del contratto d'affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) più il 20%, per il periodo dell'incapacità di disporre della proprietà dell'appartamento.
19. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spiegò che l'introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell'imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell'inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall'esenzione per lui dal carico di provare i danni.
20. La Corte Costituzionale dichiarò la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l'impossibilità per il proprietario per riacquistare l'appartamento dipendeva dalla condotta dell'inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, aprì la strada ai proprietari per l'istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall'inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
21. Il richiedente si lamentò della sua incapacità prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Asserì una violazione del suo diritto di proprietà, come garantito dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
22. Il richiedente asserì anche una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
23. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
24. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente cinque anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l'appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.
IIL’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
26. Il richiedente chiese, in primo luogo, riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che calcolò siccome segue:
- 45,000,000 lire italiane (ITL) [23,240.56 euro (EUR)], somma data dalla perdita di affitto per un periodo di cinquantanove mesi, da gennaio 1995 a novembre 1999. Il richiedente presentò questo importo come il risultato della differenza fra il valore di mercato dell’affitto -come offerto nel gennaio 1995 da S.M. -e l'affitto imposto dalla legge;
- ITL 150,000,000 [EUR 77,468.53], per il rimborso del danno dovuto all'impossibilità di vendere l'appartamento. Il richiedente presentò una dichiarazione in cui P.C. offriva di comprare -nel giugno 1994 - l'appartamento in questione al prezzo di ITL 320,000,000 [EUR 165,266.21]. Il richiedente presentò anche che lui doveva comprare un appartamento nuovo per sua figlia e doveva pagare, nel 1996 una somma equivalente al cinquanta per cento del prezzo totale dell'appartamento nuovo che era ITL 286,000,000 [EUR 147,706.67];
- ITL 10,000,000 [EUR 5,164.57], somma che è il venti per cento dell'affitto che l'inquilino non ha pagato perché economicamente svantaggiato.
27. Il Governo contestò queste richieste.
28. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che è il risultato della perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alle violazioni trovate.
Alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed avendo riguardo del periodo riguardato, decide di dargli su una base equa EUR 300 sotto questo capo e rifiuta qualsiasi altra richiesta.
B. danno Morale
29. Il richiedente chiese ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per il danno morale. Lui lasciò anche la questione alla discrezione della Corte.
30. Il Governo contestò la richiesta.
31. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Deliberando su una base equa, gli dà EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
32. Il richiedente chiese anche rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
- ITL 20,000,000 [EUR 10,329.14] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
- ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per i costi e spese di fronte alla Corte.
33. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contestò la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissione.
34. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,000 al richiedente per i costi dei procedimenti di esecuzione ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
35. La Corte dà una somma totale di EUR 3,000 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
36. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 300 (trecento euro) per danno materiale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(iii) EUR 3,000 (tre mila euro) per spese processuali e spese;
(iv) qualsiasi tassa che può essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 16 ottobre 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente