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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF SCIORTINO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 2
Articoli: 41, 06, P1-1
Numero: 30127/96/2001
Stato: Italia
Data: 18/10/2001
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusion Violation of Art. 6-1 ; Violation of P1-1 ; Pecuniary damage - financial award ; Non-pecuniary damage - financial award ; Costs and expenses award - domestic proceedings ; Costs and expenses award - Convention proceedings
SECOND SECTION
CASE OF SCIORTINO v. ITALY
(Application no. 30127/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
18 October 2001
FINAL
27/03/2002
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Sciortino v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr B. Conforti,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 27 September 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 30127/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, G. S. (“the applicant”), on 3 May 1993.
2. The applicant was represented before the Court by Mr A.E. A., a lawyer practising in Palermo. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, assisted by Mr V. Esposito, Co-agent of the Italian Government at the European Court of Human Rights.
3. The applicant alleged the excessive length of the proceedings before the Court of Audit following application No. 1025/94, as well the failure of the Administration of the Sicily Region to pay him all the sums of money, including interests, he is entitled to pursuant to the decision of the Court of Audit of 23 November 1993 and to the decision of the Sicily Regional Administrative Court of 11 July 1997.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 § 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1 of the Rules of Court.
6. By a decision of 14 December 2000, the Court declared the application admissible.
7. The applicant and the Government each filed observations on the merits (Rule 59 § 1).
THE FACTS
A. The authorities' failure to fully comply with the Sicily Regional Administrative Court's judgment of 11 July 1997
8. The applicant served in the administration of the Sicily Region from 1945 to 1978, holding different posts.
9. The method and the basis of calculation of the pension to which the applicant is entitled have been modified several times by a series of regional laws.
10. Amongst others, according to Regional Law No. 145/1980, the applicant's pension was recalculated and increased. Further modifications in the determination of the applicant's pension were made on the basis of Regional Law No. 41/1985.
11. In July 1990 the applicant filed an application with the Court of Audit seeking recognition and payment of the increase of pension granted by Regional Law No. 41/1985. On 23 November 1993 the Court of Audit admitted the claim and ordered that the Sicily Region pay the applicant the increases of pension he was entitled to, the revaluation of the amounts due and the statutory interest, accrued from November 1985 to the date on which the applicant would actually receive them.
12. In relation to the delays in complying with the decision of the Court of Audit of 23 November 1993, the applicant filed “compliance” proceedings (“ricorso per l'ottemperanza”) with the Sicily Regional Administrative Court (RAC).
13. On 11 July 1997 the Sicily RAC granted the claim and ordered the competent regional administration to comply fully with the above-mentioned judgment within 60 days from the date when the decision would be served or communicated to the applicant. The Sicily RAC also nominated a special commissioner (“commissario ad acta”) who was to intervene if, upon expiration of the 60 day-period, the administration of the Region had not paid. The commissioner was empowered to take the necessary measures to ensure compliance with the decision within further 30 days at the latest.
14. According to the calculations made by the applicant's counsel and covering a period up to 31 December 2000, the applicant was entitled to receive the overall gross sum of 10 254 250 Italian lire (ITL). The Government have not disputed these calculations.
15. On 20 May 1998, the competent regional administration paid to the applicant 289 136 ITL. However, on 4 August 1998 the Presidency of the Sicily region urged the competent regional administration to speed up the compliance with a series of judgments favourable to the applicant, including the one at issue. Subsequently, on 21 June 1999 the applicant received 4 030 000 ITL. Yet the applicant contested this sum and complained that the competent administration had used a different method of calculation than the one envisaged by the RAC judgment of 11 July 1997.
16. In any event, the applicant maintains that on 31 December 2000 he was still entitled to receive the sum of 5 976 400 ITL. The Government have not disputed this allegation.
B. The proceedings before the Court of Audit related to application No. 1025/94
17. On 19 April 1994 the applicant had lodged another application (No. 1025/94) with the Court of Audit (jurisdictional section for the Sicily Region), claiming that Regional Laws No. 7/1971 and No. 145/1980 had been erroneously enforced and seeking a recalculation of his pension. A first hearing was fixed at 6 November 1998.
18. This controversy was settled by a judgment of 23 March 1999, filed with the registry on 10 May 1999, which partially granted the applicant's claim.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
19. The applicant complains in the first place about the length of the proceedings before the Court of Audit following Application No. 1025/94.
20. Article 6 § 1 of the Convention provides as follows :
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair ... hearing within a reasonable time ... by [a] ... tribunal ...”
21. The proceedings at issue started on 19 April 1994 and ended on 10 May 1999. They have thus lasted five years for one level of jurisdiction.
22. The Government stress that the applicant has lodged several other applications and argue that the latter has never asked for the proceedings to be expedited.
23. The applicant maintains that the duration of the proceedings has exceeded the reasonable time.
24. The Court recalls that it held in four judgments of 28 July 1999 (see, for example, Bottazzi v. Italy, no. 34884/97, Reports of Judgments and Decisions 1999-V, § 22) that there was in Italy an accumulation of breaches of the “reasonable time” requirement constituting a practice contrary to the Convention.
25. Having examined the facts of the case in the light of the arguments put forward by the parties and having regard to its case-law in this field, the Court considers that the length of the proceedings failed to meet the “reasonable time” requirement and constitutes a further example of the practice referred to above.
26. Accordingly, there has been a violation of Article 6 § 1.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1
27. The applicant further complains that the Administration of the Sicily Region has not yet paid him all the sums of money, including interests, he is entitled to pursuant to the decision of the Court of Audit of 23 November 1993 and to the decision of the Sicily RAC of 11 July 1997.
28. According to the first paragraph of Article 1 of Protocol No. 1,
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
(...)”
29. The Government maintain that on 20 May 1998 the competent regional administration paid to the applicant the sums due. The Government further observe that the present application concerns essentially the recalculation of the applicant's pension, i.e. the merits of the controversy before the national courts, which, as such, falls outside the court's competence. Therefore, according to the Government the Court has erroneously declared the application admissible.
30. The applicant argues that the two payments effected in 1998 and 1999 still correspond only to a fraction of the sums he is entitled to.
31. The Court first recalls that a debt can constitute a “possession” for the creditor under Article 1 of Protocol No. 1, including the case where the credit arises from the finding by a national court that an individual is entitled to a certain sum (see e.g. No. 15488/89, Dec. 27.2.95, D.R. 80, pp.14, 23).
32. The Court then underlines that the present complaint does not concern, as the Government maintain, the merits of the controversy related to Law No. 41/1985, which has already been settled by the Court of Audit's judgment of 23 November 1993, but rather the authorities' failure to enforce this judgment in which the Court of Audit granted the applicant an increase of pension, which constitutes a “possession” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.
33. The Court notes that the sums actually paid to the applicant correspond only partly to what he is entitled to.
34. In the first place, it appears, contrary to the Government's allegation, that the first payment of 20 May 1998 was less than the sum to which the applicant was entitled, since the facts show that a subsequent payment was effected on 21 June 1999. The Court notes in this context that a few months after the first payment, the Presidency of the Sicily region had urged on the competent regional administration to speed up the compliance with a series of judgments favourable to the applicant, including the one at issue (paragraph 15 above).
35. In the second place, the Government did not dispute the applicant's allegation that he is still entitled to receive the remaining sum of 5 976 400 ITL (paragraph 16 above).
36. In the light of the foregoing, the Court considers that the fact that the Sicily Regional Administration still owes the applicant a sum he is legitimately entitled to by virtue of a final court decision, amounts to an unjustified interference with the applicant's right to peaceful enjoyment of his possessions (see Georgiadis v. Greece, no. 41209/98, §§ 31-33). There has, therefore, been a violation of Article 1 of Protocol No. 1.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
37. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Damage
38. The applicant claims in the first place the sum he is entitled to, i.e. 5 976 400 ITL, plus its reassessment on the basis of legal interest as from 31 December 2000.
39. He also claims the global sum of 10 000 000 ITL for moral damage, arising from both violations.
40. The Government insist on the fact that the present application concerns essentially the length of the proceedings related to application No. 1025/94. In this respect, they denied that there was any causal relationship between any pecuniary damage and the alleged breach of the Convention. With regard to non-pecuniary damage, they submitted that a finding of violation (if any) would represent sufficient satisfaction.
41. The Court considers that the sum the applicant is still entitled to receive clearly constitutes a pecuniary damage he has suffered from the violation of Article 1 of Protocol No. 1. The Court therefore grants the applicant the sum of 5 976 400, minus the amount due as income tax, plus the reassessment of the net sum on the basis of the legal interest, from 1 January 2001 until the date of the delivery of the present judgment.
42. As to non-pecuniary damage, the Court considers that the applicant has certainly suffered a non-pecuniary damage due both to the excessive length of the proceedings related to application 1025/94 and to the inconveniences caused by the repeated steps he has been obliged to take in order to oblige the regional administration to comply with the Court of Audit's judgment of 23 November 1993 and with the RAC judgment of 11 July 1997. The sum claimed by the applicant in this respect appears reasonable and covers adequately both violations.
B. Costs and expenses
43. The applicant claims in the first place 3 198 798 ITL in relation to costs and expenses incurred before the RAC to obtain compliance with the decision of the Court of Audit of 23 November 1993 and that the RAC has offset between the parties.
44. He also seeks reimbursement of the legal costs for the proceedings before the Commission and the Court. In that connection he claims 4 135 546 ITL. The applicant's lawyer has requested that such fees be paid directly to him.
45. In support of both claims the applicant has produced detailed notes of fees and expenses.
46. The Government, who referred exclusively to the alleged breach of Article 6 § 1, invited the Court to dismiss the first part of this claim on the grounds that the applicant would have had to pay the sums in question regardless of the length of the proceedings. For the rest, they relied on the discretion of the Court.
47. With regard to the costs of the proceedings in the domestic courts, the Court observes firstly that for an award to be made it has to be satisfied that the costs and expenses were actually incurred, were necessarily incurred and were also reasonable as to quantum (see, among other authorities, the Zimmermann and Steiner v. Switzerland judgment of 13 July 1983, Series A no. 66, § 36). The Court considers that the legal expenses before the domestic courts were incurred with the aim of having the violation of Article 1 of Protocol No. 1 removed. In fact, the proceedings before the RAC, which later led to the judgment of 11 July 1997 and to which the applicant's claim refers, aimed at obtaining the pension increase to which the applicant was entitled. Despite the fact that the above judgment was in the applicant's favour, the costs were offset and the applicant has thus been obliged to sustain them entirely. The Court grants the applicant the sum he has claimed in this respect.
48. As to the costs incurred before the Convention organs, the Court finds the amount claimed reasonable and substantiated. In the light of its practice in this sphere, the Court decides to award the applicant's lawyer, in accordance with his request (see Scozzari and Giunta v. Italy, nos. 39221/98 and 41963/98, § 258), the requested sum, together with any amount due by way of value-added tax or CAP (the lawyers' contingency fund).
C. Default interest
49. According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable in Italy at the date of adoption of the present judgment is 3.5% per annum.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention by reason of the excessive length of the proceedings related to application No. 1025/94 ;
2. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 due to the authorities' failure to fully implement the Court of Audit's judgment of 23 November 1993 and the Regional Administrative Court's judgment of 11 July 1997 ;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
in respect of pecuniary damage, 5 976 400 (five million nine hundred seventy-six thousand and four hundred) Italian lire, minus the amount due as income tax, plus the reassessment of the net sum on the basis of legal interest, from 1 January 2001 until the date of the delivery of the present judgment ;
in respect of non-pecuniary damage, 10 000 000 (ten million) Italian lire;
for costs and expenses of the proceedings in the domestic courts, 3 198 798 (three million one hundred ninety-eight thousand seven hundred ninety-eight) Italian lire ;
(b) that the respondent State is to pay the applicant's lawyer, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, 4 135 546 (four million one hundred thirty-five thousand five hundred forty-six) Italian lire for costs and expenses before the Commission and the Court, together with any value-added tax and CAP that may be chargeable ;
(c) that simple interest at an annual rate of 3.5% shall be payable from the expiry of the above-mentioned three months until settlement.
Done in English, and notified in writing on 18 October 2001, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

SCIORTINO v. ITALY JUDGMENT

SCIORTINO v. ITALY JUDGMENT

Testo Tradotto

Conclusione Violazione di Art. 6-1; violazione di P1-1; danno Pecuniario - risarcimento finanziario; danno Non- pecuniario - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento - procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento - procedimenti della Convenzione
SECONDA SEZIONE
CAUSA SCIORTINO C. L'ITALIA
(Richiesta no. 30127/96)
GIUDIZIO
STRASBOURG
18 ottobre 2001
DEFINITIVO
27/03/2002
Questo giudizio diverrà definitivo nelle circostanze previste dall’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a revisione editoriale.

Nella causa Sciortino c. L'Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Seconda Sezione), sedendo che come una Camera, composto da:
Mr C.L. Rozakis, Presidente,
Mr A.B. Baka, Mr B. Conforti, Mr G. Bonello, Mr P. Lorenzen, Mr E. Levits, Mr A. Kovler, giudici, e Mr E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Avendo deliberato in privato il 27 settembre 2001,
Consegna il giudizio seguente che fu adottato all’ultima data menzionata:
PROCEDURA
1. La causa originò da una richiesta (no. 30127/96) contro la Repubblica italiana deferita alla Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un italiano nazionale, G. S. (“il richiedente”), il 3 maggio 1993.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte da Mr A.E. A., un avvocato che pratica a Palermo. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal loro Agente, Mr U. Leanza, assistito da Mr V. Esposito, Co-agente del Governo italiano alla Corte europea di Diritti umani.
3. Il richiedente addusse alla lunghezza eccessiva dei procedimenti di fronte alla Corte di Revisione che seguiva la richiesta N.ro 1025/94, così come al fallimento dell'Amministrazione della Regione di Sicilia di pagargli tutte le somme di soldi, incluso interessi di cui aveva diritto a seguito della decisione della Corte d’Appello del 23 novembre 1993 ed alla decisione della Corte amministrativa Regionale della Sicilia dell’ 11 luglio 1997.
4. La richiesta fu rimessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entrò in vigore il Protocollo N.ro 11 della Convenzione (l'Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu rinviata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 dell’ordinamento). All'interno di quella Sezione, la Camera che avrebbe preso in considerazione la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituito come previsto all’articolo 26 § 1 dell’ordinamento.
6. Con una decisione del 14 dicembre 2000, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
7. Il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente delle osservazioni sui meriti (articolo 59 § 1).
I FATTI
A. IL FALLIMENTO DELLE AUTORITÀ DI ATTENERSI COMPLETAMENTE AL GIUDIZIO DELLA CORTE AMMINISTRATIVA REGIONALE DELLA SICILIA DELL’11 LUGLIO 1997
8. Il richiedente lavorò nell'amministrazione della Regione Sicilia dal 1945 a 1978, occupando posti diversi.
9. Il metodo e la base del calcolo della pensione al quale il richiedente ha diritto sono state cambiate molte volte da una serie di leggi regionali.
10. Fra altre, secondo la Legge Regionale N.ro 145/1980, la pensione del richiedente veniva ricalcolata ed aumentò. Le ulteriori modifiche nella determinazione della pensione del richiedente furono fatte sulla base della Legge Regionale N.ro 41/1985.
11. A luglio 1990 il richiedente introdusse una richiesta alla Corte di Revisione che cercava il riconoscimento e pagamento dell'aumento della pensione accordata dalla Legge Regionale N.ro 41/1985. 23 novembre 1993 la Corte di Revisione accettò la richiesta ed ordinò che la Regione di Sicilia pagasse al richiedente gli aumenti di pensione a lui dovuti, la rivalutazione degli importi dovuti e l'interesse legale, accumulato dal novembre 1985 alla data in cui il richiedente li avrebbe effettivamente ricevuti.
12. In relazione ai ritardi nell’attenersi alla decisione della Corte di Revisione del 23 novembre 1993, il richiedente introdusse, “un ricorso di ottemperanza” (“ricorso per ottemperanza”) con la Corte amministrativa Regionale di Sicilia (RAC).
13. 11 luglio 1997 il RAC di Sicilia accettò il ricorso ed ordinò all'amministrazione regionale e competente di attenersi pienamente al giudizio summenzionato entro 60 giorni dalla data in cui la decisione sarebbe stata resa o sarebbe comunicata al richiedente. Il RAC di Sicilia nominò anche un commissario speciale (“commissario ad acta”) che doveva intervenire se, alla scadenza del periodo dei 60 giorni, l'amministrazione della Regione non avesse pagato. Al commissario furono conferiti poteri per prendere le misure necessarie per assicurare l'ottemperanza con la decisione entro altri 30 giorni al massimo.
14. Secondo i calcoli fatti dal consigliere del richiedente e che ricoprono un periodo fino al 31 dicembre 2000, il richiedente aveva diritto a ricevere la somma lorda e complessiva di 10 254 250 lire italiani (ITL). Il Governo non ha discusso questi calcoli.
15. Il 20 maggio 1998, l'amministrazione regionale e competente pagò al richiedente 289 136 ITL. Comunque, il 4 agosto 1998 la Presidenza della regione di Sicilia esortò l'amministrazione regionale e competente ad accelerare l’ottemperanza con una serie di giudizi favorevoli al richiedente, incluso quello in questione. Il 21 giugno 1999 il richiedente ricevette di conseguenza, 4 030 000 ITL. Ancora il richiedente contestò questa somma e si lagnò che l'amministrazione competente aveva usato un metodo diverso di calcolo da quello previsto dal giudizio del RAC dell’ 11 luglio 1997.
16. Ad ogni modo, il richiedente sostiene che quello del 31 dicembre 2000 gli dà ancora diritto di ricevere la somma di 5 976 400 ITL. Il Governo non ha discusso questa dichiarazione.
B. I procedimenti di fronte alla Corte di Revisione riferiti alla richiesta N.ro 1025/94
17. Il 19 aprile 1994 il richiedente aveva depositato un’altra richiesta (N.ro 1025/94) alla Corte di Revisione (sezione giurisdizionale per la Regione di Sicilia), chiedendo che Leggi Regionali N.ro 7/1971 e N.ro 145/1980 fossero state sostenute erroneamente e cercando un ricalcolo della sua pensione. Una prima udienza fu fissata al 6 novembre 1998.
18. Questa controversia fu stabilita da un giudizio del 23 marzo 1999, archiviato con la registrazione il 10 maggio 1999 che in parte ammise il ricorso del richiedente.
IL DIRITTO
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lagna in primo luogo della lunghezza dei procedimenti di fronte alla Corte di Revisione che seguiva la Richiesta N.ro 1025/94.
20. L’Articolo 6 § 1 della Convenzione prevede ciò che segue:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno ha diritto ad essere sentito correttamente... all'interno di un termine ragionevole... da [un]... tribunale...”
21. Il procedimento in questione cominciò il 19 aprile 1994 e finì il 10 maggio 1999. E’ durato così cinque anni per un livello di giurisdizione.
22. Il Governo sottolinea che il richiedente ha depositato molte altre richieste e discute il fatto che il secondo non ha mai richiesto che il procedimento venisse accelerato.
23. Il richiedente sostiene che la durata dei procedimenti ha ecceduto il termine ragionevole.
24. La corte nota che ha stabilito in quattro giudizi dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c L'Italia, no. 34884/97, Relazioni dei Giudizi e delle Decisioni § 221999-V) che c'era in Italia un accumulo di rotture del “il termine ragionevole” requisito che è contrario alla pratica della Convenzione.
25. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti avanzati dalle parti ed avendo riguardo alla sua giurisprudenza in questo campo, la Corte considera che la lunghezza del procedimento non ha rispettato il requisito de “il termine ragionevole e costituisce un ulteriore esempio della pratica segnalata in precedenza.
26. C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 6 § 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1
27. Il richiedente si lagna inoltre che l'Amministrazione della Regione di Sicilia non gli ha ancora versato tutte le somme di soldi, incluso interessi a lui dovute e conseguenti alla decisione della Corte di Revisione del 23 novembre 1993 ed alla decisione del RAC di Sicilia dell’ 11 luglio 1997.
28. Secondo il primo paragrafo dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1,
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al tranquillo godimento delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà fatta eccezione che nell'interesse pubblico e assoggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
(...)”
29. Il Governo sostiene che il 20 maggio 1998 l'amministrazione regionale e competente ha pagato al richiedente le somme dovute. Il Governo osserva inoltre che la presente richiesta riguarda essenzialmente il ricalcolo del richiedente, cioè i meriti della controversia di fronte alle corti nazionali che, così, cadono fuori dalla competenza della corte. Secondo il Governo la Corte ha dichiarato erroneamente perciò, la richiesta ammissibile.
30. Il richiedente ribatte che i due pagamenti effettuati nel 1998 e 1999 corrispondono solamente ad una frazione delle somme a lui dovute.
31. La Corte da prima fa notare che un debito può costituire un “la proprietà” per il creditore sotto l’Articolo 1 di Protocollo N.ro 1, incluso il caso in cui il credito scaturisce dalla scoperta da parte di una corte nazionale che ad un individuo spetta una certa somma (veda per esempio. N.ro 15488/89, Dec. 27.2.95, D.R. 80, pp.14 23).
32. La Corte poi sottolinea che la presente lagnanza non concerne, come il Governo sostiene, i meriti della controversia riferiti alla Legge N.ro 41/1985 che già sono stati stabiliti dal giudizio della Corte di Revisione del 23 novembre 1993 ma piuttosto il fallimento delle autorità di eseguire questo giudizio nel quale la Corte di Revisione accordò al richiedente un aumento di pensione che costituisce una “proprietà” all'interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
33. La Corte nota che davvero le somme pagate al richiedente corrispondono solamente in parte a quelle a lui dovute.
34. In primo luogo, appare, contrariamente alla dichiarazione del Governo che il primo pagamento del 20 maggio 1998 era meno della somma dovuta al richiedente, come dimostra il fatto che un pagamento successivo è stato effettuato il 21 giugno 1999. La Corte nota in questo contesto che la Presidenza della regione di Sicilia aveva esortato l'amministrazione regionale e competente ad accelerare l'ottemperanza con una serie di dei giudizi favorevoli, al richiedente alcuni mesi dopo il primo pagamento, incluso quello in questione (paragrafo 15 sopra).
35. In secondo luogo, il Governo non discusse la dichiarazione del richiedente secondo la quale doveva ancora ricevere la somma rimanente di 5 976 400 ITL (paragrafo 16 sopra).
36. Alla luce di ciò che precede, la Corte considera, che il fatto che l’ Amministrazione Regionale della Sicilia ancora debba una somma che gli spetta legittimamente in virtù di una decisione di corte definitiva il richiedente,corrisponde ad un'interferenza ingiustificata col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua proprietà (vedere Georgiadis c. La Grecia, no. 41209/98, §§ 31-33). Là, perciò, vi è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
III. LA RICHIESTA DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
37. L’ Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte scopre che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente permette di riparare solamente parzialmente, la Corte può, se necessario, concedere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno
38. Il richiedente chiede in primo luogo la somma a lui dovuta, cioè 5 976 400 ITL, più la sua rivalutazione sulla base di interesse legale come dal 31 dicembre 2000.
39. Pretende anche la somma globale di 10 000 000 ITL per danno morale, che deriva da ambo le violazioni.
40. Il Governo insiste sul fatto che la presente domanda concerne essenzialmente la lunghezza dei procedimenti riferiti alla richiesta N.ro 1025/94. In questo rispetto, loro negarono, che ci sia alcuna relazione causale tra danno pecuniario e la violazione addotta della Convenzione. In merito al danno non-pecuniario, sostengono, che il riconoscimento di violazione (se c’è) rappresenterebbe una soddisfazione sufficiente.
41. La Corte considera che la somma dovuta ancora al richiedente costituisce un danno pecuniario da lui ha patito e la violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1. La Corte accorda perciò al richiedente la somma di 5 976 400, meno l'importo dovuto come imposta sul reddito, più la rivalutazione della somma netta sulla base dell'interesse legale dal 1 gennaio 2001 fino all data della consegna del presente giudizio.
42. Per quanto riguarda il danno non-pecuniario, la Corte considera, che il richiedente certamente ha sofferto di un danno non-pecuniario dovuto sia alla lunghezza eccessiva dei procedimenti riferiti alla richiesta 1025/94 sia agli inconvenienti causati dai passi ripetuti che è stato obbligato ad intraprendere prendere per costringere l'amministrazione regionale ad attenersi al giudizio della Corte di Revisione del 23 novembre 1993 e al giudizio del RAC dell’ 11 luglio 1997. La somma chiesta dal richiedente a questo riguardo appare ragionevole e copre adeguatamente ambo le violazioni.
B. Costi di e spese
43. Il richiedente chiede in primo luogo 3 198 798 ITL in relazione a costi e spese incorsi di fronte al RAC per ottenere l'ottemperanza alla decisione della Corte di Revisione del 23 novembre 1993 e che il RAC ha compensato tra le parti.
44. Lui cerca anche il rimborso delle spese processuali per i procedimenti di fronte alla Commissione e la Corte. A tal proposito chiede 4 135 546 ITL. L'avvocato del richiedente ha richiesto che tali tasse siano pagate direttamente a lui.
45. In appoggio ad ambo le richieste il richiedente ha prodotto note particolareggiate di tasse e spese.
46. Il Governo che si riferisce esclusivamente alla violazione addotta dell’ Articolo 6 § 1 invitala Corte a congedare la prima parte di questa richiesta per il fatto che il richiedente avrebbe dovuto pagare le somme in oggetto a prescindere dalla lunghezza dei procedimenti. Per il resto, si rimette alla Corte.
47. Per quanto riguarda i costi dei procedimenti nelle corti nazionali, la Corte osserva in primo luogo, che per ricevere un risarcimento occorre che le spese e i costi siano realmente incorsi e nel caso siano effettivamente incorsi occorre anche che siano ad un tasso ragionevole (vedere, fra le altre autorità, Giudizio degli Zimmermann e Steiner c. i Svizzera del 13 luglio 1983, Serie A no. 66, § 36). La Corte considera che le spese legali dinnanzi alle corti nazionali sono incorse con lo scopo di rimuovere la violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1. Infatti, i procedimenti di fronte al RAC che più tardi hanno condotto al giudizio dell’ 11 luglio 1997 ed ai quali si riferisce la lagnanza del richiedente, avevano lo scopo di ottenere l'aumento di pensione dovuto al richiedente. Nonostante il fatto che il giudizio fosse a favore del richiedente, i costi furono compensati ed il richiedente è stato così obbligato così a sostenerli completamente. La Corte accorda il richiedente la somma che lui ha detto a questo riguardo.
48. Riguardo ai costi incorsi di fronte agli organi della Convenzione, la Corte trova l'importo richiesto ragionevole e provato. Alla luce della sua pratica in questa sfera, la Corte decide di dare all'avvocato del richiedente, in concordanza con la sua richiesta (vedere Scozzari e Giunta c. Italia, nos. 39221/98 e 41963/98, § 258), la somma richiesta, insieme con ogni importo dovuto come i tassa di valore-aggiunta o CAP (il fondo di previdenza degli avvocati).
C. Interessi moratori
49. Secondo le informazioni disponibile alla Corte, il tasso legale degli interessi applicabile in Italia alla data dell'adozione del giudizio presente è 3.5% all'anno.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Stabilisce che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della lunghezza eccessiva dei procedimenti che si riferiscono alla richiesta N.ro 1025/94;
2. Stabilisce che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 a causa del fallimento delle autorità di perfezionare pienamente il giudizio della Corte di Revisione del 23 novembre 1993 ed il giudizio della Corte amministrativa Regionale dell’ 11 luglio 1997;
3. Stabilisce
a) che lo Stato deve pagare al richiedente, entrotre mesi dalla data in cui il giudizio diviene definitivo secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
riguardo al danno pecuniario, 5 976 400 (cinque milione novecento settanta-sei mila e quattrocento) lire italiane, meno l'importo dovuto come imposta sul reddito, più la rivalutazione della somma netta sulla base dell’ interesse legale dal 1 gennaio 2001 fino alla data della consegna del giudizio presente;
riguardo al i danno non-pecuniario, 10 000 000 (dieci milioni) lire italiane;
per costi e spese dei procedimenti dinnanzi alle corti nazionali, 3 198 798 (tre milioni cento novanta-otto mila settecento novanta-otto) lire italiane;
(b) che lo Stato deve pagare l'avvocato del richiedente, entro tre mesi dalla data in cui il giudizio diviene definitivo secondo Articolo 44 § 2 della Convenzione 4 135 546 (quattro milioni cento trenta-cinque mila cinquecento quaranta-sei) lire italiane per costi e spese di fronte alla Commissione e la Corte, insieme con ogni importo dovuto come tassa sul valore-aggiunto e CAP;
c) l’ interesse semplice ad una percentuale annuale di 3.5% sarà pagabile alla scadenza dei tre mesi summenzionati fino a alla chiusura.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 18 ottobre 2001, seguendo l’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Archivista President

SCIORTINO V. GIUDIZIO DI ITALIA

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