QUARTA SEZIONE
CAUSA SAVERIADES C. TURCHIA
(Richiesta n. 16160/90)
SENTENZA
(i meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte fuori nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Saveriades c. Turchia,
La Corte europea dwi Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 16160/90) contro la Repubblica di Turchia depositata presso la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione�) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione�) da un cittadino cipriota, il Sig. C. S. (“il richiedente�), il 26 gennaio 1990.
2. Il richiedente è stato rappresentato dal Sig. C. C. e dal il Sig. A. D., due avvocati che praticano a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo�) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. Il richiedente addusse, in particolare, che l'occupazione turca della parte settentrionale diCipro l'aveva spogliato della sua casa e proprietà .
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 di Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione del 26 settembre 2002 la Corte dichiarò la richiesta parzialmente ammissibile.
6. Il richiedente ed il Governo entrambi registrarono osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1).
I FATTI
7. Il richiedente nacque nel 1938 e vive a Nicosia.
8. Il richiedente nacque a Peristerona, un villaggio nel Distretto di Famagusta nella Cipro settentrionale. Viveva a Famagusta con la sua famiglia in un appartamento di quattro camere da letto con una vista non ostruita sul mare che rivendicò di possedere. Questo appartamento, ubicato al n. 128 della strada pubblica principale e turistica chiamata Kennedy Avenue, era indicato con il n. 703 su un edificio eretto su una superficie edificabile con area n. 937 blocco C e foglio mappale 33/21.2.3. Era registrato a nome del richiedente sotto registrazione n. 1057.
9. Il richiedente affermò inoltre che al tempo dell’ invasione turca del 1974 lui era il proprietario di un terreno a Famagusta su cui era costruita una scuola Secondary Grammar Intercomunale, nota come “Centro degli Studi Superiori.� Questa terra copriva un'area totale di 6,299 m², sull’ area n. 900 del blocco D e foglio mappale 24/59W2. Era registrato a nome del richiedente sotto la registrazione n. D-4840. Su questa terra il richiedente aveva eretto un edificio di tre piani che aveva un'area totale di 2,020 m² comprendente una cantina,un pianterreno e due piani verticali sopra di sé. Il richiedente presentò che lui era il proprietario e il direttore della scuola summenzionata, i locali di cui ora erano parte dell’ “Università Mediterranea Orientale.�
10. In appoggio alle sue rivendicazioni di proprietà , il richiedente produsse i seguenti documenti:
- un accordo giunto il 1 settembre 1968 fra un certo G. N. ed il Sig. T. S. (un membro della famiglia del richiedente) per la vendita di un appartamento ubicato al settimo piano di un edificio sulla costa di Famagusta;
- un certificato emesso il 28 novembre 2002 dal Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica di Cipro che affermava che il richiedente era il proprietario di un appartamento senza spazio per il parcheggio, ubicato a Famagusta, in Kennedy Avenue registrato sotto l’area n. 937, foglio mappale 3/21.2.3;
- un certificato emesso l’ 11 settembre 2001 dal Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica di Cipro che affermava che il richiedente era il proprietario di un campo con un edificio non registrato, ubicato a Famagusta, in Salaminas Aveue registrato sotto l’area n. 900, foglio mappale 24/59;
- una licenza di costruzione emessa l’ 11 settembre 1963 riguardo all’ area n. 900, foglio mappale 24/59
11. Al tempo dell’ invasione turca del 1974, il richiedente e la sua famiglia fuggirono nella Cipro meridionale. Lui disse che da allora poi lui era stato privato dei suoi diritti di proprietà , essendo localizzata tutta la sua proprietà nell'area sotto l'occupazione ed il controllo delle autorità militari turche. Queste ultime gli impedirono l’accesso , l’uso e il possesso della sua casa e proprietà a Famagusta così come la pratica della sua professione in quel luogo.
LA LEGGE
I. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
12. Il Governo sollevò le difficoltà preliminari d’ inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni sono identiche a quelle sollevate nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
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II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
13. La società richiedente si lamentò che dal luglio 1974, la Turchia aveva impedito ai suoi direttori ed azionisti di esercitare il loro diritto al pacifico godimento delle loro proprietà .
Invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà . Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l'uso di proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.�
14. Il Governo contestò questa rivendicazione.
A. Gli argomenti delle parti
1. Il Governo
15. Il Governo presentò che il richiedente non aveva prodotto nessuna prova a sostegno delle sue rivendicazioni di proprietà . L'area di terreno all'interno dell'università dell’ “Università Mediterranea Orientale� che il richiedente adduce di appartenergli nel 1974, era infatti registrata a nome del Governo di Cipro. Devoluta successivamente allo Stato turco Confederato di Cipro, e poi alla “Repubblica turca di Cipro del Nord� (la“TRNC�) in virtù delle disposizioni obbligatorie dell’ Articolo 159 della Costituzione della “TRNC.� Di conseguenza, il patrimonio immobiliare in oggetto apparteneva alla“TRNC� ed era stato consegnato all'uso dell'Università summenzionata.
2. Il richiedente
16. Il richiedente affermò che gli atti di titolo di proprietà originali erano conservati nei suoi locali a Famagusta. Lui era stato costretto a lasciare questi locali con grande alacrità ed era stato successivamente incapace di ritornarvi o altrimenti recuperare gli atti di titolo di proprietà . Comunque, lui sostenne che i documenti in allegato alle sue osservazioni costituivano prova del suo titolo di proprietà sulla terra dove la scuola era situata e chiaramente era stato dimostrato che quel terreno non era posseduto dal Governo di Cipro.
17. Il richiedente si appellò inoltre ai principi fissati dalla Corte nella sentenza Loizidou c. Turchia ((meriti), Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1996-VI, 18 dicembre 1996) e nella causa Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV).
B. La valutazione della Corte
18. La Corte da prima nota che i documenti presentati dal richiedente (vedere paragrafo 10 sopra) offrivano prova prima facie che lui aveva un titolo di proprietà sulle proprietà in questione. Siccome il Governo rispondente andò a vuoto nel produrre prove convincenti a confutazione, la Corte considera che il richiedente aveva una “proprietà � all'interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
20. La Corte richiama che nella causa Loizidou summenzionata ((meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. ... come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà , così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un'interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all'interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all'interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un'interferenza col godimento tranquillo della proprietà . A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del 'TRNC' ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l'interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l'intervento turco nell'isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un'espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c'è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.�
20. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità 'TRNC' sul loro accesso fisico a quella proprietà . Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un'interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all'interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
...
189. .. c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l'interferenza coi loro diritti di proprietà .�
21. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
22. Di conseguenza, conclude che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso e il godimento della sua proprietà così come qualsiasi risarcimento per l'interferenza coi suoi diritti di proprietà .
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente presentò che nel 1974 lui aveva la sua casa a Famagusta. Siccome non era stato più in grado di ritornarvi, lui era stato vittima di una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
Questa disposizione si legge come segue:
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, della sua casa e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà interferenza da parte un'autorità pubblica con l'esercizio di questo diritto eccetto nel caso fosse in conformità con la legge e necessaria in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione del disturbo o del crimine, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.�
24. Il Governo contestò questa rivendicazione.
25. Il richiedente presentò che, contrariamente alla richiedente nella causa Loizidou, lui era stato il proprietario di un appartamento a Famagusta e che sino al 1974 lui e la sua famiglia usavano questi locali come loro casa.
26. La Corte nota che il Governo andò a vuoto nel produrre una qualsiasi la prova capace di gettare dubbi sulla dichiarazione del richiedente per cui, al tempo dell'invasione turca, lui risiedeva regolarmente a Famagusta e che questo appartamento fu trattato dal richiedente e dalla sua famiglia come dimora.
27. Di conseguenza, la Corte considera che nelle circostanze della presente causa, l'alloggio dei richiedenti qualificò come “dimora� all'interno del significato dell’ Articolo 8 della Convenzione al tempo in cui gli atti di cui ci si lamenta accaddero.
28. La Corte osserva che la causa presente differisce dalla causa di Loizidou ((meriti), citato sopra) poiché, diversamente dalla Sig.ra L., il richiedente davvero aveva dimora a Famagusta.
29. La Corte nota che dal 1974 il richiedente non è stato in grado di accedere ed usare quella casa. In questo collegamento la Corte richiama che, nella sua sentenza nella causa Cipro c. Turchia (citata sopra, §§ 172-175), concluse che il rifiuto completo del diritto degli espropriati greco -ciprioti al rispetto delle loro case nella Cipro settentrionale dal 1974 ha costituito una violazione continua dell’Articolo 8 della Convenzione. La Corte ragionò come segue:
“172. La Corte osserva che la politica ufficiale delle autorità della'TRNC' di negare il diritto degli espatriati di ritornare alle loro case viene eseguita con delle restrizioni molto rigide operate dalle stesse autorità sulle visite al nord da parte di ciprioti greci che vivono a sud. Di conseguenza, non solo gli espatriati non sono in grado di richiedere alle autorità di rioccupare le case che si sono lasciati alle spalle, ma a loro viene fisicamente impedito di farvi visita.
173. La Corte nota inoltre che la situazione contestata dal Governo richiedente è stata ottenuta dagli eventi del 1974 nella parte settentrionale di Cipro. Sembrerebbe che non è stata mai riflessa nella ' legislazione' e è stata eseguita come una questione di politica in appoggio di una disposizione bi-zonale configurata, si sostiene, per minimizzare il rischio di conflitto che la mescolanza delle comunità greche e turco-cipriote potrebbe creare nel nord. Questa disposizione bi-zonale viene intrapresa all'interno della struttura dei discorsi inter-comunali patrocinati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite...
174. La Corte farebbe le seguenti osservazioni i in questo collegamento: in primo luogo, il rifiuto completo del diritto degli espatriati al rispetto delle loro case non ha base legale all'interno del significato dell’ Articolo 8 § 2 della Convenzione (vedere paragrafo 173 sopra); in secondo luogo, i discorsi inter-comunali non possono essere invocati per legittimare una violazione della Convenzione; in terzo luogo, la violazione in questione resiste come questione politica dal 1974 e deve essere considerata continua.
175. In prospettiva di queste considerazioni, la Corte conclude, che c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione in ragione del rifiuto di concedere il ritorno di qualsiasi espatriato greco- cipriota alla sua casa nella parte settentrionale di Cipro.�
30. La Corte non vede alcuna ragione nella presente causa per abbandonare il ragionamento e le costatazioni sopra (vedere anche Demades (meriti), citata sopra, §§ 36-37).
31. Di conseguenza, conclude che c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione a causa del rifiuto completo del diritto del richiedente al rispetto per la sua casa..
IV. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, PRESO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E L’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
32. Il richiedente si lamentò di una violazione dell'obbligo generale al rispetto dei diritti umani custoditi nell’Articolo 1 della Convenzione. Lui si lamentò anche di una violazione sotto l’Articolo 14 della Convenzione a causa di trattamento discriminatorio contro lui nel godimento dei suoi diritti sotto l’Articolo 8 della Convenzione e l’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Lui addusse che questa discriminazione era stata basata sulla sua origine nazionale e credenza religiosa.
Le disposizioni attinenti si leggono come segue:
Articolo 1 della Convenzione
“Le Alti Parti Contraenti garantiranno ad ognuno all'interno della loro giurisdizione i diritti e le libertà definite nella Sezione I [della] Convenzione.�
Articolo 14 della Convenzione
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l'associazione con una minoranza nazionale, la proprietà ,la nascita o altro status.�
33. Il Governo contestò queste rivendicazioni.
34. La Corte richiama che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell'azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede qualsiasi ragione di abbandonare questo approccio nella presente causa (vederea anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. lTurchia, n. 16163/90, §§ 37-38 del 31 luglio 2003). Inoltre, la Corte ha trovato che il Governo rispondente ha violato l’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell' Articolo 8 della Convenzione e non considera necessario esaminare l'azione di reclamo sotto l’ Articolo 1 che è una disposizione di struttura che non può essere violata da sola (vedere Irlanda c. Regno Unito, § 238, 18 gennaio 1978 Serie A n. 25, ed Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios, citata sopra, § 42).
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
35. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.�
A. danno Materiale e non-materiale
1. Le osservazioni delle parti
(a) Il richiedente
36. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 3 dicembre 2002, il richiedente richiese 3,960,739 lire cipriote (CYP- approssimativamente 6,767,318 euro (EUR)) per danno materiale. Lui si appellò al rapporto di un esperto che valutava il valore della sua perdita che includeva la perdita di affitti annuali percepito o che ci si aspettava di percepire dall'uso della sua scuola e dall’affitto del suo appartamento, più interesse dalla data in cui simili affitti erano dovuti sino al giorno del pagamento. Gli affitti chiesti erano per il periodo risalente al gennaio 1987, quando il Governo rispondente accettò il diritto di ricorso individuale, sino al 31 dicembre 2002. Il richiedente non chiese il risarcimento per una qualsiasi espropriazione stabilita poiché lui era ancora il proprietario legale delle proprietà . Lui sottolineò che la sua famiglia comprò l'appartamento in Kennedy Avenue da un certo G. M. N. nel 1968 per CYP 6,300 (circa EUR 10,764), come attestato dall'accordo di vendita attinente. Calcolando un aumento annuale del 12%, nel 1987 questa proprietà valeva CYP 54,206 (circa EUR 92,616) ed un affitto annuale di CYP 3,527 (verso EUR 6,026) avrebbe potuto essere ottenuto da questo. L'affitto totale che ci si aspettava di percepire nel periodo 1987-2002 era CYP 70,779 (circa EUR 120,932).
37. In quanto alla scuola del richiedente, il rapporto di valutazione prese in considerazione i seguenti danni:
(a) il disturbo commerciale per non essergli stato concesso di condurre uno stabile andamento degli affari e per essere stato costretto a trasferirsi e ricominciare gli affari a Nicosia nel 1992 (corrispondente a CYP 2,155,519); a questo riguardo, l'esperto notò, che i profitti che ci si sarebbe potuto aspettare potuto dalla gestione della scuola erano CYP 118,818 (circa EUR 203,012) nel 1987 e CYP 170,732 (circa EUR 291,712) nel 1992, mentre i profitti ottenuti dal richiedente dagli affari che lui ricominciò a Nicosia era, nel 1992, solamente CYP 102,236 (circa EUR 174,680);
(b) gli affitti che ci si aspettava di percepire affittando o dando in gestione la scuola fino al 1991 (essendo valutato l'affitto annuale nel 1987 a CYP 23,054-circa EUR 39,390);
(c) l'affitto pagato dal richiedente dal 1992 in avanti per occupare i locali a Nicosia in cui aveva ricominciato i suoi affari (corrispondente a CYP 220,757);
(d) l'interesse legale sulle somme sopra.
38. I calcoli fatti nel rapporto di valutazione furono basati sull’Indice del Prezzo al Consumo degli Affitti e delle Abitazioni per gli anni 1960-2002 (emesso dal Settore di Statistica e Ricerca del Governo di Cipro), sul ritratto finanziario di Famagusta, sull'aspettata crescita degli affari del richiedente sull'ubicazione dei locali e sul loro aspettato aumento nel valore.
39. L'esperto presunse che il prezzo dell'appartamento del richiedente sarebbe continuamente aumentato entro il 12% ogni anno per il periodo dal 1968 a 1987. Lui aggregò poi gli affitti che avrebbe potuto percepire dal 22 gennaio 1987 sino al 31 dicembre 2002, calcolati come il 6.25% del valore di mercato valutato della proprietà per ognuno degli anni in oggetto più interesse dalla data in cui simile affitto era dovuto sino alla data del pagamento.
40. Il 25 gennaio 2008, a seguito di una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, il richiedente ha presentato rivendicazioni aggiornate per soddisfazione equa allo scopo di coprire la perdita d’uso delle proprietà dal 1 gennaio 1987 a 31 dicembre 2007. Lui produsse un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’ uso era CYP 4,272,291 , più CYP 1,909,355 per interesse. La somma totale chiesta sotto questo capo era così CYP 6,181,646 (circa EUR 10,561,960).
41. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 3 dicembre 2002, il richiedente chiese inoltre CYP 228,000 (circa EUR 389,560) a riguardo del danno morale. In particolare, lui chiese da prima CYP 38,000 (circa EUR 64,926) per l'angoscia e la frustrazione subite a causa della violazione continua dei suoi diritti di proprietà . Lui affermò che questa somma era stata calcolata sulla base della somma assegnata dalla Corte nella causa Loizidou ((soddisfazione equa), Relazioni 1998-IV, 28 luglio 1998), prendendo in considerazione, comunque che il periodo di tempo per il quale il danno fu rivendicato nella presente causa era più lungo. Il richiedente chiese anche CYP 114,000 (circa EUR 194,780) per l'angoscia e lo stress a cui era stato sottoposto a causa del rifiuto del suo diritto al rispetto della sua dimora e CYP 76,000 (circa EUR 129,853) per la violazione dei suoi diritti sotto l’ Articolo 14 della Convenzione.
42. Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 25 gennaio 2008, il richiedente infine richiese, la somma supplementare di EUR 50,000 per danno morale.
(b) Il Governo
43. In replica alla richiesta per soddisfazione equa del richiedente del 3 dicembre 2002, il Governo presentò che la Turchia non aveva accesso ai documenti dei terreni nella “TRNC� e non poteva avere perciò conoscenza sufficiente del valore dei patrimoni immobiliari addotti dal richiedente. In qualsiasi caso, secondo le informazioni date dalle autorità della “TRNC�, l'appartamento in Kennedy Avenue non era registrato a nome del richiedente, ma a nome di un certo G. M. N.. Inoltre siccome la terra sulla quale era costruito il blocco di appartamenti apparteneva ad una fiduciaria religiosa turca nota come Vakif, non poteva essere alienato sotto le leggi di Cipro. Ne segue che il trasferimento stabilito di proprietà a favore del richiedente era privo di valore legale.
44. Le proprietà lasciate dal richiedente erano state considerato abbandonate ed era stato espropriate sotto le leggi della “TRNC.� Era impossibile per la Turchia adottare qualsiasi disposizione nazionale riguardo alle espropriazioni fatte da un altro Stato indipendente. Dovrebbe essere preso anche in considerazione che durante le scorse decadi il panorama nella Cipro settentrionale era cambiato notevolmente e che questi cambi avevano colpito le proprietà del richiedente. Il problema del risarcimento reciproco per le proprietà greco- cipriote lasciate nel nord dell'isola e le proprietà turco-cipriote lasciate nel sud era molto complesso e dovrebbe essere stabilito tramite negoziazioni fra i due lati piuttosto che tramite aggiudicazione da parte della Corte europea dei Diritti umani, comportandosi come tribunale di prima -istanza ed appellandosi ai rapporti prodotti solamente dalla parte del richiedente.
45. Impugnando le conclusioni raggiunte dalla Corte nella causa Loizidou ((soddisfazione equa), citata sopra), il Governo considerò che nelle cause come la presente, nessuna assegnazione dovrebbe essere fatta dalla Corte sotto l’Articolo 41 della Convenzione. Sottolineò che l'incapacità del richiedente di accedere alle sue proprietà dipese dalla situazione politica dell'isola e, in particolare, dall'esistenza linee di tregua riconosciute dall’ONU Se ai Ciprioti greci fosse permesso di andare al nord e rivendicare le loro proprietà , esploderebbe il caos sull'isola; inoltre qualsiasi assegnazione fatta dalla Corte minerebbe le negoziazioni fra le due parti.
46. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate delle richiedenti per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell'identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all'interno dell'ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati conosciuti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco- cipriote che, dal 1974, avevano ricostruito i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere alle richiedenti di fornire certificati di ricerca emessi dal Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica della Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali
47. Il Governo notò inoltre che alcuni richiedenti avevano diviso le proprietà e che non era provato che i loro comproprietari avevano accettato la sezione delle proprietà . Né, quando chiedendo i danni basati sull'assunzione che le proprietà erano state affittate dopo il 1974, i richiedenti avevano mostrato che i diritti dei detti comproprietari sotto il diritto nazionale erano stati rispettati.
48. Il Governo presentò che siccome è stato applicato un aumento annuale del valore della proprietà , sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso , il valore di mercato addotto del 1974 della proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e costituiva un’indennità insufficiente per la volatilità del mercato della proprietà e per la sua suscettibilità alle influenze sia nazionali che internazionali. Il rapporto presentato dalla richiedente aveva proceduto invece all'assunzione che il mercato della proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo sotto considerazione.
49. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco -cipriote che considerò essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e delle vendite comparative nelle aree in cui la proprietà [era] situata.� Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita dell’ uso della proprietà ed il suo valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare alla richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e le rivendicazioni riguardo a questo.
50. Il rapporto preparato dalle autorità turco- cipriote specificava che le proprietà rivendicate dal richiedente, possedute attualmente dai rifugiati e dal Ministero dell’ Istruzione, non potevano essere oggetto di una restituzione ma avrebbero potuto dare diritto al risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando un 5% affitto sui valori di mercato del 1974) ed un aumento in valore delle proprietà fra il 1974 e la data di pagamento. Se il richiedente avesse fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbero offerto CYP 287,279.03 (circa EUR 490,844) per compensare la perdita d’uso e CYP 305,991.12 (circa EUR 522,816) per il valore delle proprietà . Secondo un esperto nominato dalle autorità della “TRNC�, il valore del libero mercato del 1974 dell’ appartamento rivendicato dal richiedente era CYP 5,000 (circa EUR 8,543), mentre le proprietà descritte nel paragrafo 9 sopra valevano CYP 45,000 (circa EUR 76,887). Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell'isola.
51. Infine, il Governo non fece commenti sulle osservazioni del richiedente sotto il capo di danno morale.
2. La valutazione della Corte
52. La Corte da prima nota che l'osservazione del Governo che è probabile che sorgano dei dubbi riguardo al titolo di proprietà del richiedente sulle proprietà in questione (vedere paragrafi 43 e 46 sopra) è, in sostanza, un'obiezione d’ incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale difficoltà avrebbero dovuto essere sollevate prima che la richiesta fosse dichiarata ammissibile o, al più tardi, nel contesto delle osservazioni delle parti sui meriti. In qualsiasi caso, la Corte può solo confermare la sua costatazione che il richiedente aveva una “proprietà � sull'appartamento, sul terreno e sull’ edificio a Famagusta all'interno del significato dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere paragrafo 18 sopra).
53. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell'intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
54. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 3 dicembre 2002, appellandosi ai conti dai suoi rappresentanti, il richiedente chiese CYP 5,932.14 (circa EUR 10,135) più IVA. (da calcolare ad un tasso del 15%) per i costi e le spese sostenute di fronte alla Corte. Questa somma includeva CYP 3,250 (circa EUR 5,552) per i costi del rapporto competente che valutava il valore delle sue proprietà . Il 14 luglio 2003, il richiedente presentò note spese supplementari dai suoi avvocati, corrispondenti ad un totale di CYP 10,350 (verso EUR 17,684) più IVA. Il 15 gennaio 2004, lui richiese costi addizionali corrispondenti a CYP 2,645 (verso EUR 4,519). Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 25 gennaio 2008, il richiedente infine presentò, note spese supplementari che ammontavano ad EUR 39,297.83 ed EUR 2,955.5.
55. Il Governo non fece commenti su questo punto.
56. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e il richiedente.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Respinge per sei voti ad uno le obiezioni preliminari del Governo;
2. Sostiene per sei voti ad uno che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene per sei voti ad uno che c'è stata una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione;
4. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c'è stata una violazione degli Articoli 1 e 14 della Convenzione;
5. Sostiene all’unanimità che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l'ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l'opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAÅž
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l'obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 dell’Articolo 8 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa di Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).