Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA ROGAI C. ITALIA
(Richiesta n. 60661/00)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
3 luglio 2003
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Rogai c. Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
Il Sig. P. Lorenzen, il
Sig. G. Bonello, la Sig.ra N. Vajic,
la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 12 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 60661/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra N. R. (“il richiedente”), il 3 aprile 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. S. R., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagnò sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, si lagnò inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 7 maggio 2002,
5. Il 18 marzo 2003 e il 29 marzo 2003, il richiedente ed il Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente è un cittadino italiano, nato nel 1944 che vive a Firenze.
7. E’ il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato a M.C.
8. In una lettera datata 26 ottobre 1992, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 maggio 1995 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
9. In un documento notificato all'inquilino il 20 novembre 1992, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione del 14 dicembre 1992 che fu resa esecutiva il 12 gennaio 1993 il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 31 maggio 1995.
11. Il 28 novembre 1994, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
12. Il 5 giugno 1995, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
13. Il 21 giugno 1995, notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 5 settembre 1995.
14. Fra il5 settembre 1995 e il 2 maggio 1999 , l'ufficiale giudiziario fece undici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
15. Facendo seguito alla Legge n. 431/98, del 23 luglio 1999, l'inquilino chiese al Magistrato di Firenze di sospendere i procedimenti di esecuzione.
16. Il 12 marzo 2001, i procedimenti di esecuzione furono sospesi sino al 2 ottobre 2002.
17. Il 6 aprile 2001, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 2 ottobre 2002.
18. In una data non specificata, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
LA LEGGE
19. Il 29 marzo 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 6,200 (sei mila duecento) Euro alla Sig.ra N. R. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 60661/00.. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
20. Il 18 marzo 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 6,200 (sei mila duecento) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra N. R nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 60661/00 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
21. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha già specificato la natura e l’estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell'adempimento di quegli obblighi è attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perciò, una continuazione dell'esame della presente richiesta non è richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l'accordo è basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
22. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 3 luglio 2003 facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente