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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF QUARTUCCI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 41232/98/2002
Stato: Italia
Data: 28/03/2002
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF QUARTUCCI v. ITALY
(Application no. 41232/98)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
28 March 2002

In the case of Quartucci v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 7 March 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 41232/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mrs M. Q. (“the applicant”), on 20 March 1998.
2. The applicant was represented before the Court by Mr E. V., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 13 September 2001, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 8 February 2002 and on 31 January 2002, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Rome, which she had let to A.B.
7. In a writ of 7 May 1985, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 March 1986. She asked her to vacate the premises by that date and summoned her to appear before the Rome Magistrate.
8. By a decision of 29 June 1985, which was made enforceable on 31 March 1986, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1986.
9. On 11 January 1994, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
10. On 29 January 1994, she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 4 March 1994.
11. Between 4 March 1994 and 11 November 1997, the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
12. On 27 April 1998, the tenant died.
13. On 9 June 1998, the applicant recovered possession of the apartment.
THE LAW
14. On 31 January 2002, the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay 15,493.71 Euros (30,000,000 ITL) to Mrs M. Q. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 41232/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”
15. On 8 February 2002, the Court received from the applicant’s representative the following declaration signed by the applicant’s representative:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 15,493.71 Euros (30,000,000 ITL) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs M. Q. with a view to securing a friendly settlement of application no. 41232/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement, which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.”
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 28 March 2002, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA QUARTUCCI C. ITALIA
(Richiesta n. 41232/98)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
28 marzo 2002

Nella causa Quartucci c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, la
Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 7 marzo 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 41232/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra M. Q. (“il richiedente”), il 20 marzo 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal Sig. E. V., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata-a causa di mancanza di assistenza della polizia- di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 13 settembre 2001.
5. L’ 8 febbraio 2002 e il 31 gennaio 2002, il richiedente e l'Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato ad A.B.
7. In un documento del 7 maggio 1985, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 marzo 1986. Gli chiese di sgombrare i locali entro quella data e lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Con una decisione del 29 giugno 1985 che fu resa esecutiva il 31 marzo 1986 il Magistrato di Roma sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1986.
9. L’11 gennaio 1994, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui gli chiedeva di sgombrare i locali.
10. Il 29 gennaio 1994, notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 4 marzo 1994.
11. Fra il 4 marzo 1994 e l’11 novembre 1997, l'ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome, al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
12. Il 27 aprile 1998 l'inquilino morì.
13. Il 9 giugno 1998, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
LA LEGGE
14. Il 31 gennaio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 15,493.71 Euro (30,000,000 ITL) alla Sig.ra M. Q. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 41232/98. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
15. L’8 febbraio 2002, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal rappresentante del richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 15,493.71 Euro (30,000,000 ITL) che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra M. Q.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 41232/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
16. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È sicuro che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 28 marzo 2002, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

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