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Conclusions: No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations) (Albania)
FOURTH SECTION
CASE OF QAMA v. ALBANIA AND ITALY
(Application no. 4604/09)
JUDGMENT
STRASBOURG
8 January 2013
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
In the case of Qama v. Albania and Italy,
The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Chamber composed of:
Ineta Ziemele, President,
David Thór Björgvinsson,
Guido Raimondi,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Vincent A. De Gaetano, judges,
and Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 4 December 2012,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 4604/09) against the Republic of Albania lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention�) by an Albanian national, OMISSIS (“the applicant�), on 23 December 2008.
2. The Albanian Government (“the Government�) were represented by their then Agent, Mrs E. Hajro and, subsequently, by Ms L. Mandia of the State Advocate’s Office. The Italian Government were represented by their then co-Agent, Mr N. Lettieri and, subsequently, by Ms P. Accardo.
3. The applicant alleged, in particular, that there had been a breach of Articles 6 § 1 and 8 of the Convention on account of the Albanian and Italian authorities’ failure to secure the right of contact with his child in Italy.
4. On 21 September 2009 the application was communicated to the respondent Governments. It was also decided to rule on the admissibility and merits of the application at the same time (Article 29 § 1).
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicant was born in 1960 and lives in Durrës. He has a son who was born on 25 August 1994. The son is currently 18 years old.
6. In September 1999 the applicant’s late spouse, who was suffering from a serious disease, entered Italy irregularly, together with the son, in order to obtain medical treatment. On an unspecified date the applicant joined his spouse and son in Italy.
7. On an unspecified date in either August or September 2002, following disagreements with his in-laws, the applicant was expelled from Italy since he did not have a residence permit. His wife and son, whose situation had not yet been regularised, continued to remain in Italy. His wife died on 7 October 2002.
A. Custody proceedings in Italy
8. On 17 October 2002, the applicant’s sister-in-law, Z., filed an action with the Ancona Youth Court (“the Italian court� - tribunale per i minorenni), seeking custody of the applicant’s child.
9. On 30 December 2002 a report of the local social health centre stated that the child feared to return and live with the father because of his alleged ill-treatment of the deceased mother. The report further mentioned that the father had abandoned the child and the spouse without notice at a time when they needed him most.
10. On 4 June 2003 the Italian court granted Z.’s request. It entrusted
Z. with the custody of the applicant’s child, under the supervision of the Social Service of the city of Senigallia (affida il minore alla zia ... sotto la vigilanza del Servizio Sociale del Comune di Senigallia...). It further appointed the Mayor of Senigallia as the child’s temporary guardian (tutore provvisorio). The court suspended the parents’ parental rights (dichiara sospesa la potestà dei genitori) on the ground that they had allowed the child to leave Albania without addressing the serious difficulties that he would subsequently face. It further prohibited the child’s removal from Italian territory. It assigned the International Social Service (“ISS� – an NGO) to conduct an investigation into the applicant’s family situation. No provision was made as regards the applicant’s visiting or contact rights in respect of his child.
11. On 25 September 2003 the ISS, after trying to contact the applicant, informed the Italian court that he refused to speak to them. He simply requested that the child be returned to him. Following contacts with his neighbours, the ISS declared that the applicant had re-married and his wife was expecting a child. Being unemployed, he was living on his spouse’s income.
12. On 22 March 2004 the Italian social services provided the court with an update on the applicant’s child. By that time, the child’s status in Italy had been regularised and his situation appeared to be balanced.
13. On 4 April 2005 the Italian Ministry of Justice informed the applicant of the operative provisions of the decision of 4 June 2003 and provided him with an update on his child as of 6 November 2004. The applicant was further informed of the possibility of lodging an appeal with the Italian court, through a lawyer, against that decision.
14. On 21 December 2005 the letter was translated and certified, in the applicant’s presence, by an Albanian notary public.
15. In a statement of 15 January 2007 before the Italian court the applicant’s child stated that he had not been in contact or seen the applicant for a number of years. He did not wish to speak to the applicant on the telephone because he had allegedly been ill-treated by him in the past.
16. On 7 December 2007 the applicant’s child confirmed to the Italian court the statement made on 15 January 2007.
B. Applicant’s efforts to contact his child in Italy
17. In a letter of an unspecified date, which was sent by registered mail and was registered with the Italian court’s registry on 22 January 2007, the applicant stated that his in-laws had abducted his child and that he had no contact with him. He stated that the child’s custody had been entrusted to his aunt without the applicant’s prior consent and that he sought the Italian authorities’ assistance in re-establishing contact with the child.
18. In a letter, which was sent by registered mail and was registered with the Italian court’s registry on 22 February 2007 and signed by the applicant’s Albanian lawyer, the applicant requested that his right of access to his child pursuant to the Durrës District Court’s decision of 30 June 2006 (see paragraph 26 below) be enforced by the Italian authorities. As he could not travel to Italy, he requested the Italian court to allow his child to travel to Albania, as indicated in the Albanian court’s decision. He stated that he earned a monthly income of 700 euros, that he lived in a flat measuring
70 sq. m which offered appropriate accommodation, that he had a clean criminal record, that his feelings and affection for his child had neither changed nor ceased and that his efforts to contact the child had been met with the aunt’s obstinate refusal. The applicant further stated that his request was aimed at exercising the right of contact as established by the Albanian court on 30 June 2006, including unobstructed telephone contact with his child, or in any other manner deemed appropriate by the Italian court. He further requested that the child’s custody be entrusted to the Italian social services. However, he did not seek the child’s permanent return to Albania. No power of attorney was submitted to the Italian court’s registry.
19. It would appear that on 15 November 2007 the applicant, relying on the Hague Child Abduction Convention and the Hague Jurisdiction Convention (see paragraphs 36-43 below), requested the Italian Ministry of Justice to institute proceedings for the validation of the Albanian court’s judgment of 30 June 2006 and the enforcement of his right of contact with his child.
C. Proceedings concerning the return and wrongful retention of the applicant’s child in Albania
20. On 27 November 2002 the applicant lodged a criminal action with the Durrës District Court (“the District Court�) pursuant to Article 127 of the Criminal Code (“CC�) and Article 59 of the Code of Criminal Procedure (“CCP�), requesting the return of his child who had allegedly been wrongfully retained in Italy.
21. On 13 January 2003 the District Court decided to discontinue the case (vendosi pushimin e çështjes) on the ground that the applicant’s action was unsubstantiated.
22. On 7 October 2003 the applicant filed another action with the District Court accusing his in-laws of wrongful retention of the child contrary to Article 127 of the CC.
23. On 29 December 2004 the District Court found the applicant’s in-laws guilty as charged and sentenced them, including Z., to a fine. This decision was upheld by the Court of Appeal and the Supreme Court in 2005 and 2007 only in respect of Z. The proceedings took place in the absence of Z., who apparently was represented by a lawyer. No reference was made to the Italian court’s decision of 4 June 2003 (see paragraph 10 above).
24. On 11 April 2008, following another action filed by the applicant pursuant to Article 127 of the Criminal Code and Article 59 of the CCP, the District Court rejected the action. Having notified Z. of the proceedings through the Italian Ministry of Justice, the court found that she had been tried once and found guilty of the same offence, in respect of which she had benefitted from an amnesty (see paragraph 23 above). Relying on the Italian court’s decision of 4 June 2003, the District Court ruled that Z. had not been involved in any wrongful removal of the child.
25. However, on 3 March 2009 the District Court found Z. guilty of the criminal offence of wrongful retention of the child in accordance with Article 127 of the CC and sentenced her to a fine. The decision stated that even though Z. returned to Albania every summer, she deliberately refused to bring the applicant’s child, in breach of that court’s decision of 30 June 2006 (see paragraph 26 below), in order to sever the links completely between the applicant and his child. The proceedings took place in the absence of Z., who was represented by a lawyer of her own choosing.
D. Proceedings concerning the establishment of contact with the child in Albania
26. On 30 June 2006, following the applicant’s civil action, the District Court granted the applicant’s request to meet with his child. It ordered Z. to allow the applicant to see his child at least twice a year, between 1 and
15 August and between 27 December and 6 January. The proceedings were conducted in the absence of Z., who had been notified of them by way of public notice. No reference was made to the Italian court’s decision of
4 June 2003 (see paragraph 10 above). The relevant parts of the decision read as follows:
“The claimant was informed that the child is being treated very well by the aunt, the defendant [in this set of proceedings]; the child attends school and has obtained good results. Motivated by paternal feeling, he initially and unwittingly lodged the action seeking the return of his child from the defendant.
During the proceedings, putting the child’s interest first, he limited his action to requesting the court to rule on the right to have contact with his child. He submitted before the court that he earns a good salary, that he has founded a new family and that he has a home and a child from his second marriage.
Pursuant to Article 155 of the Family Code, the court sought the opinion of a social worker. Having regard to Article 255 of the Family Code, the claimant’s action should be accepted and his right to meet with the child, who is being cared for by the aunt, should be enforced during the school holidays.�
27. On 27 November 2006 an execution writ was issued in respect of the District Court’s decision. The local bailiff was entrusted with its enforcement.
28. On 24 July 2008 the District Court rejected the applicant’s action to have the decisions of 29 December 2004 and 30 June 2006 recognised pursuant to the Hague Child Abduction Convention and the Hague Jurisdiction Convention on the ground that those decisions were directly enforceable in Albania.
29. On 3 March 2009 the District Court ordered Z. to allow the applicant to meet with his child. The decision stated that the applicant could not be denied such a right in so far as his parental responsibility had not been revoked. However, it further stated that the applicant should find the legal means to secure the enforcement of this judgment, the court being unable to ensure that he would obtain a visa for Italy and be able to go there. It discontinued the proceedings as regards the applicant’s claim for the return of his child, the applicant having withdrawn that claim.
E. Applicant’s correspondence with Albanian institutions
30. From 2003 to 2009 the applicant sought the assistance of the relevant Albanian authorities (the Ministry of Interior, the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs, the Ombudsperson (Avokati i Popullit), the Prime Minister’s Office, the President’s Office) in enforcing his right of contact with his child.
31. On 6 July 2005 the General Prosecutor’s Office sought the assistance of the Italian Interforce Police Liaison Office in Albania (“the Interforze�), as regards the status of the applicant’s child in Italy. On 8 July 2005 the Interforze informed the General Prosecutor’s Office of the Italian court’s judgment of 2003.
32. In September 2006 the Ministry of the Interior stated that it was beyond its jurisdiction to secure the return of the child to Albania or the fulfilment of other requests made by the applicant in so far as the child’s custody had been entrusted to Z. on the basis of the Italian court’s decision.
33. In 2002, 2006 and 2008 the Ministry of Foreign Affairs informed the applicant that the Albanian consulate in Milan had been asked to follow his case.
34. On 29 January 2009, following a request for information made by the Ombudsperson on the applicant’s case, the Ministry of Justice responded, in so far as relevant, as follows:
“The Ministry of Justice has been in intensive contact with [Mr Qama] and have expressed their wish to resolve his problem. He has asked the Ministry of Justice to enforce the Durrës District Court’s decision of 30 June 2006. The Ministry of Justice, together with the Bailiff Office Directorate, have repeatedly informed Mr Qama that there exists no legal basis to request the Italian authorities to recognise and enforce an Albanian civil court’s decision, since Albania is not a party to any international agreements which govern the recognition and enforcement of Albanian civil court decisions. ... The Ministry of Justice has proposed that Mr Qama enquire with the Ministry of Foreign Affairs (e ka orientuar Z. Qama që t’i drejtohet Ministrisë së Punëve të Jashtme).
35. On 16 February 2009 the applicant was informed of the response of the Ministry of Justice.
II. RELEVANT INTERNATIONAL LAW
A. Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (“the Hague Child Abduction Convention�)
36. The Hague Child Abduction Convention entered into force in respect of Albania on 1 August 2007 and in respect of Italy on 1 May 1995. Under Article 1, its objects are twofold, namely:
“a) to secure the prompt return of children wrongfully removed to or retained in any Contracting State; and
b) to ensure that rights of custody and of access under the law of one Contracting State are effectively respected in the other Contracting States.�
37. Under Article 5 “rights of custody� shall include rights relating to the care of the person of the child and, in particular, the right to determine the child’s place of residence and, “rights of access� shall include the right to take a child for a limited period of time to a place other than the child’s habitual residence.
38. The duties under the Hague Child Abduction Convention are discharged by a Central Authority in accordance with its Article 6. The Ministry of Justice, Department of Juvenile and Family Law, has been designated as the Central Authority in respect of Albania and the Ministry of Justice, Department of Juvenile Justice (Dipartimento per la Giustizia Minorile) is the Italian Central Authority.
39. Under Article 7, either directly or through any intermediary, the Central Authority is tasked with taking the following measures towards achieving the objects of the Hague Child Abduction Convention:
“a) to discover the whereabouts of a child who has been wrongfully removed or retained;
b) to prevent further harm to the child or prejudice to interested parties by taking or causing to be taken provisional measures;
c) to secure the voluntary return of the child or to bring about an amicable resolution of the issues;
d) to exchange, where desirable, information relating to the social background of the child;
e) to provide information of a general character as to the law of their State in connection with the application of the Convention;
f) to initiate or facilitate the institution of judicial or administrative proceedings with a view to obtaining the return of the child and, in a proper case, to make arrangements for organising or securing the effective exercise of rights of access;
g) where the circumstances so require, to provide or facilitate the provision of legal aid and advice, including the participation of legal counsel and advisers;
h) to provide such administrative arrangements as may be necessary and appropriate to secure the safe return of the child;
i) to keep each other informed with respect to the operation of this Convention and, as far as possible, to eliminate any obstacles to its application.�
40. Article 8 recognises a person’s right to make an application for the return of a child, who has been removed or retained in breach of custody rights, to the Central Authority of the child’s habitual residence or of another Contracting State.
41. Article 21 recognises a person’s right to make an application for the effective exercise of rights of access in the same way as an application for the return of the child. It states that:
“An application to make arrangements for organising or securing the effective exercise of rights of access may be presented to the Central Authorities of the Contracting States in the same way as an application for the return of a child.
The Central Authorities are bound by the obligations of co-operation which are set forth in Article 7 to promote the peaceful enjoyment of access rights and the fulfilment of any conditions to which the exercise of those rights may be subject. The Central Authorities shall take steps to remove, as far as possible, all obstacles to the exercise of such rights.
The Central Authorities, either directly or through intermediaries, may initiate or assist in the institution of proceedings with a view to organising or protecting these rights and securing respect for the conditions to which the exercise of these rights may be subject.�
42. As regards Article 21, the Explanatory Report by Ms Elisa
Pérez-Vera on the drafting of the Hague Child Abduction Convention, which is to be found at http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf, states, in so far as relevant, the following:
“...it must be recognised that the Convention does not seek to regulate access rights in an exhaustive manner; this would undoubtedly go beyond the scope of the Convention’s objectives. Indeed, even if the attention which has been paid to access rights results from the belief that they are the normal corollary of custody rights, it sufficed at the Convention level merely to secure co-operation among Central Authorities as regards either their organisation or the protection of their actual exercise.�
B. Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (“the Hague Jurisdiction Convention�)
43. The Hague Jurisdiction Convention entered into force in respect of Albania on 1 April 2007. Italy signed the Hague Jurisdiction Convention on 1 April 2003, no ratification having taken place to date. Its aim is to establish common provisions in respect of jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of measures for the protection of children.
C. Council of Europe Convention on Contact Concerning Children (“the Contact Convention – CETS No. 192)
44. The Contact Convention entered into force in respect of Albania on 1 September 2005. Italy signed the Contact Convention on 15 May 2005, no ratification having taken place to date. Its object is to determine general principles to be applied to contact orders, to fix appropriate safeguards and guarantees to ensure the proper exercise of contact and the immediate return of children at the end of the period of contact and to establish co-operation between central authorities, judicial authorities and other bodies in order to promote and improve contact between children and their parents, and other persons having family ties with children.
III. RELEVANT DOMESTIC LAW
A. Albanian domestic law
1. Constitution of Albania
45. Article 122 states that an “international agreement, which has been ratified, is part of the domestic legal order...�. Such international agreement is directly applicable and prevails over domestic legislation with which it conflicts.
46. Article 142 § 3 provides that “State bodies shall comply with judicial decisions.�
2. Family Code
47. Article 218 of the Family Code provides that “parents may request the court to secure return of their minor child, when he does not leave with them or is being unjustly retained by other persons.�
3. Criminal Code
48. Article 127 of the CC sanctions the wrongful removal of the child from, inter alia, the person who exercises the parental authority as a petty offence (kundërvajtje penale) punishable by a fine or a term of six-months’ imprisonment.
4. Code of Criminal Procedure (CCP)
49. Article 59 of the CCP establishes that a victim (i dëmtuari akuzues) may bring a private prosecution and seek damages from an individual who has committed one of the offences referred to therein.
50. Article 467 of the CCP stipulates that court decisions which order the payment of a fine shall be executed by the bailiff’s office.
B. Italian domestic law
1. Civil Code
51. Article 330 of the Civil Code provides:
“The court may declare parental rights forfeit if the parents do not perform or neglect the obligations inherent in their parental role or abuse the powers related thereto causing serious detriment to the child.
In such eventuality, the court may, if there are serious grounds for so doing, order the child’s removal from the family home.�
52. Article 332 of the Civil Code reads:
“The judge may restore parental authority when the reasons justifying its forfeiture have ceased to exist and there is no risk of harm to the child.�
53. Law no. 149 of 28 March 2001 has amended certain provisions of Book I, Part VIII, of the Civil Code and of Law no. 184/1983. Article 333 of the Civil Code, as amended by section 37(2) of Law no.149/2001 provides:
“Where the conduct of one or both parents is not such as to give rise to their parental rights being declared forfeit under Article 330, but is nonetheless detrimental to the child, the court may adopt any measure that is appropriate in the circumstances and may even order the child’s removal from the family home or the removal of the parent or partner who has been ill-treating or abusing the child.
These measures may be revoked at any time.�
54. Article 336 of the Civil Code, as amended by section 37(3) of the same Law, provides:
“The measures indicated in the preceding Articles shall be adopted following an application by the other parent, a family member or the public prosecutor and, where prior decisions are being revoked, also by the parent concerned. The court shall deliberate in private session and give a reasoned decision after having gathered information and heard representations from the prosecutor’s office. If the measure is being sought against one of the parents, that parent must be heard. In cases of emergency, the court may adopt, even of its own motion, interim measures in the interests of the child.
In respect of the decisions referred to in the preceding paragraphs, the parents and the child shall be assisted by a lawyer, remunerated by the State in cases provided for by law.�
55. Article 337 of the Civil Code reads:
“The guardianship judge shall supervise compliance with the conditions imposed by the court for the exercise of parental authority and for the administration of assets.�
56. Decisions of the youth courts made in accordance with Articles 330 and 333 of the Civil Code are rendered in non-contentious proceedings (volontaria giurisdizione). They are not final decisions and can therefore be revoked at any time. No appeal lies against these decisions, but either party concerned may lodge an application (reclamo) with the Court of Appeal for a review of the situation giving rise to the decision.
2. Code of Civil Procedure
57. Article 125 of the Code of Civil Procedure reads as follows:
“Save as otherwise provided for by law, a statement, a claim, a plea, a counter-plea or an order must state the name of the court to which it is addressed, [full details of] the parties, the object of and reasons for the request, the submissions or the claims, and the original, as well as the copies to be served, must be signed by the party, if the latter decides to appear before the court in person, or by the lawyer.�
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION
58. The applicant complained that the Albanian and Italian authorities did not secure his right of contact with his child in breach of Articles 6 § 1 and 8 of the Convention.
59. As the master of the characterisation to be given in law to the facts of the case, the Court considers it appropriate to examine the applicant’s complaints under Article 8 of the Convention alone. Whilst that Article contains no explicit procedural requirements, it requires that the decision-making process leading to measures of interference must be fair and afford due respect to the interests safeguarded by that Article (see Šneersone and Kampanella v. Italy, no. 14737/09, § 56, 12 July 2011).
60. Article 8 of the Convention reads as follows:
“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.�
A. Admissibility
1. In respect of Italy
61. The Italian Government argued that the applicant had not exhausted domestic remedies. In the first place, he should have lodged an action for the nullity of, or an appeal against, the Italian court’s decision of 4 June 2003 in accordance with Article 125 of the Code of Civil Procedure and Articles 332, 333 and 336 of the Civil Code. Secondly, in so far as the applicant could complain about the guardian’s refusal or his child’s refusal to have contact with him, he should have lodged a civil action with the guardianship judge in accordance with Article 337 of the Civil Code.
62. The applicant did not make any comments.
63. An applicant must comply with the applicable rules and procedures of domestic law, failing which an application lodged with the Court is likely to fall foul of the condition laid down in Article 35 (Ben Salah Adraqui and Dhaime v. Spain (dec.), no. 45023/98, 27 April 2000). In the instant case, the Court considers that the applicant’s letters of 22 January and 22 February 2007 cannot amount to a legal action seeking either the nullity of the Italian court’s decision of 4 June 2003 or an appeal against that decision. Furthermore, those letters failed to comply with the domestic law requirements, particularly Article 125 of the Italian Code of Civil Procedure. They were signed by an Albanian lawyer, who did not appear to have a power of attorney issued by the applicant (see paragraph 18 above).
64. In these circumstances, the applicant’s complaint against Italy should be rejected for non-exhaustion of domestic remedies in accordance with Article 35 §§ 1 and 4 of the Convention. The Court, however, observes that nothing prevents the applicant from availing himself of the legal remedies under the Italian law, having regard to the fact that decisions of Italian youth courts are not final and can be revoked at any time (see paragraph 56 above).
2. In respect of Albania
(a) Compliance with the six-month rule
65. The Albanian Government argued that the application had been submitted out of time, the last decision having been taken on 30 June 2006.
66. The applicant did not make any comments.
67. Under Article 35 § 1 of the Convention “the Court may only deal with the matter...within a period of six months from the date on which the final decision was taken.� The six-month rule does not apply to situations which give rise to a continuing violation of Convention rights (see, inter alia, Iordache v. Romania, no. 6817/02, § 50, 14 October 2008).
68. In the instant case, the applicant is still seeking to enforce his right to have contact with his child, as recognised by the Albanian court. Between 2006 and 2009 he repeatedly requested the enforcement of the decision of 30 June 2006 by enlisting the assistance of competent Government and other institutions (see paragraphs 32-35 above). In view of the above and having regard to the particular circumstances of this case, the Court considers that no issue arises as regards compliance with the six-month time-limit and, accordingly, dismisses the Government’s objection.
(b) Compliance with the requirement to exhaust domestic remedies
69. The Albanian Government argued that the applicant did not exhaust domestic remedies. He failed to lodge an action in accordance with Article 59 of the Code of Criminal Procedure (“CCP�) or to exhaust the remedies as required by the Contact Convention and the Hague Child Abduction Convention.
70. The applicant did not make any comments.
71. The Court notes that an applicant is required to have recourse to remedies which are sufficiently certain not only in theory but also in practice, failing which they will lack the requisite accessibility and effectiveness (see Bajrami v. Albania, no. 35853/04, § 39, ECHR 2006 XIV (extracts)).
72. In the instant case, the applicant unsuccessfully lodged two actions under Article 59 of the CCP (see paragraphs 20 and 24 above). Having regard to the fate of his previous legal actions, the Court considers that any further action under Article 59 of the CCP, as argued by the Government, would have had no reasonable prospects of success.
73. Furthermore, assuming that the Hague Child Abduction Convention and the Contact Convention provided a domestic legal basis for another action by the applicant, the Court notes that, when one remedy has been pursued, exhaustion of another remedy with essentially the same objective is not required (see, inter alia, Micallef v. Malta [GC], no. 17056/06, § 58, ECHR 2009). In the instant case, the applicant had already obtained a final Albanian court decision in his favour as regards his right of contact with his child (see paragraph 26 above).
74. It follows that the applicant’s complaint cannot be rejected for
non-exhaustion of domestic remedies and that the Albanian Government’s objection should therefore be dismissed.
(c) Conclusion
75. The Court notes that the applicant’s complaint against Albania is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.
B. Merits
1. The parties’ submissions
(a) The applicant
76. The applicant submitted that there had been a breach of Article 8 of the Convention on account of the Albanian authorities’ failure to secure the exercise of his right of contact with his child.
(b) The Government
77. The Albanian Government initially submitted that, having regard to the parents’ joint decision to go to Italy in September 1999 together with their child, no unlawful abduction of the applicant’s child had taken place. In the domestic proceedings in Albania, while accepting that the child should continue to remain in his aunt’s custody, the applicant had requested the domestic court to enforce his right of access to his child. The authorities had taken all procedural steps, notably through diplomatic means, to secure that right. The enforcement order had been registered with the bailiff, but its execution was objectively impossible since the child was outside Albania’s jurisdiction. The authorities had tried to obtain information about the child’s location and welfare in 2004. They invited the applicant to make a request to the Central Authority pursuant to the Hague Child Abduction Convention.
78. As regards the decision of 3 March 2009 the Albanian Government stated that the domestic courts gave a two-year time-limit to the defendant to comply with that decision. Since the time-limit had not lapsed by the time they had submitted their observations on 6 November 2009, they contended that no issue of non-enforcement arose. Moreover, the domestic legislation offered other legal means, namely mediation and reconciliation, for the solution of such cases.
2. The Court’s assessment
79. The Court notes that the mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of “family life� within the meaning of Article 8 of the Convention (see, inter alia, Eberhard and M. v. Slovenia, no. 8673/05 and 9733/05, § 125, 1 December 2009).
80. Even though the primary object of Article 8 is to protect the individual against unjustified interference by public authorities, there are, in addition, positive obligations inherent in effective “respect� for family life (see, amongst others, Maumousseau and Washington v. France, no. 39388/05, § 83, 6 December 2007). In both contexts, regard must be had to the fair balance which has to be struck between the competing interests of the individual and of the community as a whole; in both contexts the State enjoys a certain margin of appreciation (see, amongst others,
Ignaccolo-Zenide v. Romania, no. 31679/96, § 94, ECHR 2000 I).
81. In carrying out this balancing exercise, the Court will attach particular importance to the best interests of the child, which, depending on their nature and seriousness, may override those of the parent. In particular, a parent cannot be entitled under Article 8 to have such measures taken as would harm the child’s health and development (see, for example, Sommerfeld v. Germany [GC], no. 31871/96, § 64, ECHR 2003 VIII (extracts); and Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], no. 41615/07, § 134, ECHR 2010).
82. Turning to the facts of the present case, on 30 June 2006 the Albanian court accepted the applicant’s request to see his child twice a year. The court ordered Z. to comply with the Albanian court’s decision. An execution writ was issued and the bailiff was ordered to secure its enforcement. The Court notes that, while the Albanian court’s decision of 30 June 2006 lacked clarity as regards the modalities of contact between the applicant and his child, its effects are to be understood to extend solely within the jurisdiction of Albania within the meaning of Article 1 of the Convention.
83. It has not been disputed by the parties that the applicant has been unable to see his child subsequent to the delivery of the Albanian court’s decision. The issue in the present case, therefore, is the scope of the Albanian authorities’ positive obligations, if any, to enforce the applicant’s right of contact in respect of his child.
84. In this connection, the Court notes that the custody of the child was awarded to the child’s aunt, Z., by virtue of an Italian court’s decision in 2003. At no stage has the applicant asked the Italian court to modify the 2003 custody decision, let alone to grant him contact or visiting rights.
85. Furthermore, the applicant does not allege that the child was abducted or unlawfully retained in Italy. Although the Albanian courts found that Z. had unlawfully retained the child, it is questionable whether they appreciated the true nature and scope of the custody decision already taken by the Italian court, since no reference was ever made to it.
86. Moreover, in cases where an applicant’s child was not within a respondent State’s jurisdiction and, irrespective of whether proceedings under the Hague Child Abduction Convention had been instituted by the applicant and whether custody rights have been awarded, the Court has found that that applicant was required to bring proceedings for the exercise of his access, contact or visiting rights in the respondent State within whose jurisdiction the child was to be found. For example, in Deak v. Romania and the United Kingdom, no. 19055/05, 3 June 2008, where the applicant instituted proceedings under the Hague Child Abduction Convention in Romania and the United Kingdom concerning the unlawful removal of the son by the child’s mother from Romania to the United Kingdom, the Court found that in so far as the proceedings before the Romanian courts did not directly determine the question of the applicant’s access rights, which had previously been upheld by a Romanian court decision, the applicant, who did not have the custody of the child, could have applied to the English courts for an extension of his access rights or for a modification of the manner in which they were exercised (paragraph 69). In Stenzel v. Poland (dec.), no. 63896/00, 28 February 2006, even though the Polish courts did not divest the applicant of his parental rights, in the absence of proceedings brought under the Hague Child Abduction Convention, the Court found, in respect of the applicant’s access rights, that he had never applied under that Convention to the German authorities for assistance in securing the right to visit his child in Germany.
87. In the light of the above case-law and having regard to the particular circumstances of the present case, Article 8 cannot be understood as extending to an obligation for a respondent State to secure an applicant contact when the child has moved to another jurisdiction and is outside that State’s jurisdiction (see, for example, Stenzel, cited above). Moreover, Article 8 of the Convention, read in the light of the Hague Child Abduction Convention, does not impose on national authorities positive obligations to secure the return of the child if the applicant holds only contact or visiting rights (see R.R. v. Romania (no. 1), no. 1188/05, § 164, 10 November 2009; contrast Bajrami, cited above, where the respondent State had positive obligations to secure the enforcement of a custody judgment given in the applicant’s favour; contrast Eberhard and M. v. Slovenia, no. 8673/05 and 9733/05, 1 December 2009 and Siemianowski v. Poland, no. 45972/99,
6 September 2005, in which the respondent States’ positive obligations to secure the enforcement of the access arrangement, which had not been ordered within the framework of the Hague Child Abduction Convention, lay entirely within their jurisdiction).
88. The Court therefore concludes that, in so far as both parents willingly agreed to travel with the child to Italy and in so far as the child remained in Italy on the strength of the lawful order given by an Italian court which did not award the applicant custody rights, there was no positive obligation on Albania to take steps to secure the enforcement of the applicant’s contact rights with his child as recognised by an Albanian court decision. The applicant should have lodged an action with the Italian court to obtain contact or visiting rights in respect of his child.
89. There has accordingly been no breach of Article 8 of the Convention.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Declares admissible the complaint under Article 8 of the Convention in respect of Albania and the remainder of the application concerning Italy inadmissible;
2. Holds that there has been no violation of Article 8 of the Convention in respect of Albania.
Done in English, and notified in writing on 8 January 2013, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Fatoş Aracı, Ineta Ziemele
Deputy Registrar President
Conclusioni: Nessuna violazione di Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e famigliare (Articolo 8 - obblighi Positivi) (Albania)
QUARTA SEZIONE
CAUSA QAMA C. ALBANIA E ITALIA
(Richiesta n. 4604/09)
SENTENZA
STRASBOURG
8 gennaio 2013
Questa sentenza diverrà definitivo nelle circostanze esposte fuori in Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a revisione editoriale.
Nella causa Qama c. Albania e Italia,
La Corte europea di Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi che come una Camera, composta da:
Ineta Ziemele, Presidente
David Thór Björgvinsson,
Guido Raimondi,
Päivi Hirvelä,
Giorgio Nicolaou,
Ledi Bianku,
Vincenzo A. De Gaetano, giudici e Fatoş Aracı, Sezione Cancelliere Aggiunto
Avendo deliberato in privato il 4 dicembre 2012,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da in una richiesta (n. 4604/09) contro la Repubblica dell'Albania depositata con la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione�) con un cittadino albanese, OMISSIS (“il richiedente�), 23 dicembre 2008.
2. Il Governo albanese (“il Governo�) fu rappresentato con loro poi l'Agente, il Sig.ra E. Hajro e, successivamente, col Sig.ra L. Mandia dell'Ufficio del Difensore Statale. Il Governo italiano fu rappresentato con loro poi il co-agente, il Sig. N. Lettieri e, successivamente, col Sig.ra P. Accardo.
3. Il richiedente addusse, in particolare, che c'era stata una violazione di Articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione su conto delle autorità albanesi ed italiane l'insuccesso di ' per garantire il diritto di contatto col suo figlio in Italia.
4. 21 settembre 2009 la richiesta fu comunicata ai Governi rispondenti. Fu deciso anche di decidere sull'ammissibilità e meriti della richiesta allo stesso tempo (l'Articolo 29 § 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1960 e vive a Durrës. Lui ha un figlio che nacque il 25 agosto 1994. Il figlio ha attualmente 18 anni.
6. A settembre 1999 il defunto consorte del richiedente che soffriva di una malattia seria l'Italia era entrata irregolarmente, insieme col figlio per ottenere trattamento medico. In una data non specificata il richiedente si unì al suo consorte e figlio in Italia.
7. In una data non specificata in agosto o settembre 2002, disaccordi seguenti coi suoi parente acquisito, il richiedente fu espulso dall'Italia poiché lui non aveva un permesso di soggiorno. Sua moglie e figlio la cui situazione non era stata resa regolare ancora, continuati a rimanere in Italia. Sua moglie morì 7 ottobre 2002.
A. Procedimenti di Custodia in Italia
8. Il 17 ottobre 2002, la cognata del richiedente, Z. introdusse un'azione presso la Corte per i Minorenni di Ancona (“la corte italiana� - tribunale per i minorenni), chiedendo custodia del figlio del richiedente.
9. Il 30 dicembre 2002 un rapporto del centro di salute sociale e locale affermò che il figlio temeva ritornare e vivere col padre a causa del suo mal-trattamento addotto della madre deceduta. Il rapporto menzionava inoltre che il padre aveva abbandonato senza preavviso il figlio ed il consorte ad un tempo quando loro ebbero bisogno di più di lui.
10. Il 4 giugno 2003 la corte italiana accolse la richiesta Z. Affidò
Z. con la custodia del figlio del richiedente, sotto la soprintendenza del Servizio Sociale della città di Senigallia (affida il minore alla zia... sotto la vigilanza del Servizio il del di Sociale del Comune Senigallia...). Nominò inoltre il Sindaco di Senigallia come il guardiano provvisorio del
figlio (tutore provvisorio). La corte sospese i diritto parentale di ' di genitori (dichiara sospesa la potestà dei genitori) sulla base che loro avevano permesso il figlio di lasciare Albania senza rivolgere le difficoltà serie che lui affronterebbe successivamente. Proibì inoltre l'allontanamento del figlio da territorio italiano. Assegnò il Servizio Sociale ed Internazionale (“ISS�-un NGO) condurre un'indagine nella situazione di famiglia del richiedente. Nessuna disposizione fu resa come riguardi il richiedente sta visitando o contatta diritti in riguardo del suo figlio.
11. 25 settembre 2003 l'ISS, dopo avere tentato di contattare il richiedente informato la corte italiana che lui ha rifiutato di parlare loro. Lui richiese semplicemente che il figlio sia ritornato a lui. Contatti seguenti coi suoi vicini di casa, l'ISS dichiarò che il richiedente aveva re-sposato e sua moglie stava aspettandosi un figlio. Essendo inutilizzato, lui stava vivendo sul reddito del suo consorte.
12. 22 marzo 2004 i servizi sociali italiani fornirono alla corte un aggiornamento sul figlio del richiedente. Con che tempo, lo status del figlio in Italia era stato reso regolare e la sua situazione sembrò essere bilanciata.
13. 4 aprile 2005 il Ministero italiano della Giustizia informò il richiedente delle disposizioni operative della decisione di 4 giugno 2003 e l'offrì con un aggiornamento sul suo figlio come di 6 novembre 2004. Il richiedente fu informato inoltre della possibilità di depositare un ricorso con la corte italiana, per un avvocato contro quel la decisione.
14. 21 dicembre 2005 la lettera fu tradotta e fu certificata, nella presenza del richiedente, con un pubblico di notaio albanese.
15. In una dichiarazione di 15 gennaio 2007 di fronte alla corte italiana il figlio del richiedente affermò che lui non era stato in contatto o aveva visto il richiedente per un numero di anni. Lui non desiderò parlare al richiedente sul telefono perché lui era stato seviziato presumibilmente con lui di passato.
16. 7 dicembre 2007 il figlio del richiedente confermò alla corte italiana che la dichiarazione ha reso 15 gennaio 2007.
B. Gli sforzi del Richiedente di contattare suo figlio in Italia
17. In una lettera di una data non specificata che fu spedita con posta registrata e fu registrata con la cancelleria della corte italiana 22 gennaio 2007, il richiedente affermò, che i suoi parente acquisito avevano rapito il suo figlio e che lui non aveva contatto con lui. Lui affermò che la custodia del figlio era stata affidata a sua zia senza il beneplacito precedente del richiedente e che lui chiese le autorità italiane l'assistenza di ' nel riattivare contatto col figlio.
18. In una lettera che fu spedita con posta registrata e fu registrata con la cancelleria della corte italiana 22 febbraio 2007 e firmò con l'avvocato di albanese del richiedente, il richiedente richiese, che il suo diritto di accesso al suo figlio facendo seguito alla decisione della Corte distrettuale di Durrës di 30 giugno 2006 (vedere paragrafo 26 sotto) sia eseguito con le autorità italiane. Siccome lui non potesse viaggiare ad Italia, lui richiese la corte italiana per permettere il suo figlio di viaggiare ad Albania, siccome indicato nella decisione della corte albanese. Lui affermò che lui guadagnava un reddito mensile di 700 euro che lui viveva in un appartamento di
70 metri quadrati che offriva alloggio appropriato, che lui aveva una fedina penale pulita che i suoi sentimenti e l'affetto per il suo figlio non erano né cambiate né avevano cessato e che i suoi sforzi di contattare il figlio erano stati soddisfatti col rifiuto ostinato della zia. Il richiedente affermò inoltre che la sua richiesta che esercitò il diritto di contatto come fu tirata stabilito con la corte albanese 30 giugno 2006, incluso contatto di telefono non ostruito col suo figlio o in qualsiasi l'altra maniera ritenne appropriata con la corte italiana. Lui richiese inoltre che la custodia del figlio sia affidata ai servizi sociali italiani. Comunque, lui non chiese il ritorno permanente del figlio ad Albania. Nessuna procura fu presentata alla cancelleria della corte italiana.
19. Sembrerebbe che 15 novembre 2007 il richiedente, appellandosi sul Hague Convenzione di Abduzione di Bambinie la Hague Giurisdizione Convenzione (vedere divide in paragrafi 36-43 sotto), richiese il Ministero italiano della Giustizia per avviare procedimenti per la convalidazione della sentenza della corte albanese di 30 giugno 2006 e l'esecuzione del suo diritto di contatto col suo figlio.
C. Procedimenti riguardo al ritorno e alla ritenuta sbagliata del figlio del richiedente in Albania
20. Il 27 novembre 2002 il richiedente depositò un'azione penale presso la Corte distrettuale di Durrës (“la Corte distrettuale�) facendo seguito all’ Articolo 127 del Codice Penale (“CC�) ed Articolo 59 del Codice di Diritto processuale penale (“CCP�), richiedendo il ritorno del suo figlio che era stato trattenuto presumibilmente erroneamente in Italia.
21. 13 gennaio 2003 la Corte distrettuale decise di cessare la causa (vendosi pushimin e çështjes) sulla base che l'azione del richiedente era non comprovata.
22. 7 ottobre 2003 il richiedente registrò un'altra azione con la Corte distrettuale che accusa i suoi parente acquisito di ritenuta sbagliata del contrario di figlio ad Articolo 127 del CC.
23. 29 dicembre 2004 la Corte distrettuale trovò i parente acquisito del richiedente colpevole siccome accusato e li condannati, incluso Z., ad una multa. Questa decisione fu sostenuta solamente con la Corte d'appello e la Corte Suprema nel 2005 e 2007 in riguardo di Z. I procedimenti ebbero luogo nell'assenza di Z. che apparentemente fu rappresentato con un avvocato. Nessun riferimento fu reso alla decisione della corte italiana di 4 giugno 2003 (vedere paragrafo 10 sopra).
24. 11 aprile 2008, seguendo un'altra azione registrata col richiedente facendo seguito ad Articolo 127 del Codice Penale ed Articolo 59 del CCP, la Corte distrettuale respinse l'azione. Avendo notificato Z. dei procedimenti per il Ministero italiano della Giustizia, la corte fondò che le era stato processato una volta ed era stata trovata colpevole dello stesso reato, in riguardo del quale lei aveva beneficiato di un'amnistia (vedere paragrafo 23 sopra). Appellandosi sulla decisione della corte italiana di 4 giugno 2003, la Corte distrettuale decise che Z. non era stato coinvolto in qualsiasi l'allontanamento sbagliato del figlio.
25. Comunque, la Corte distrettuale trovò Z. colpevole del reato penale di ritenuta sbagliata del figlio in conformità 3 marzo 2009 con Articolo 127 del CC e la condannò ad una multa. La decisione affermò che anche se Z. ritornò in Albania ogni estate, lei rifiutò intenzionalmente di portare il figlio del richiedente, in violazione di che la decisione di corte di 30 giugno 2006 (vedere paragrafo 26 sotto) per troncare completamente i collegamenti fra il richiedente ed il suo figlio. I procedimenti ebbero luogo nell'assenza di Z. che fu rappresentato con un avvocato di lei il proprio scegliendo.
D. Procedimenti riguardo alla ricerca di contatto col figlio in Albania
26. 30 giugno 2006, seguendo l'azione civile del richiedente, la Corte distrettuale accordò la richiesta del richiedente per incontrarsi col suo figlio. Ordinò che Z. permettesse il richiedente di vedere almeno due volte il suo figlio per anno, fra 1 e
15 agosto e fra 27 dicembre e 6 gennaio. I procedimenti furono condotti nell'assenza di Z. che era stato notificato di loro con modo di avviso pubblico. Nessun riferimento fu reso alla decisione della corte italiana di 4 giugno 2003 (vedere paragrafo 10 sopra). Le parti attinenti della decisione lessero siccome segue:
“Il rivendicatore si informò che il figlio è trattato molto bene con la zia, l'imputato [in questo set di procedimenti]; il figlio frequenta scuola e ha ottenuto esiti. Motivato con sentimento paterno, lui depositò inizialmente ed inconsapevolmente l'azione che chiede il ritorno del suo figlio dall'imputato.
Durante i procedimenti, mettendo l'interesse del figlio prima, lui limitò la sua azione a richiedendo la corte per decidere sul diritto per avere contatto col suo figlio. Lui presentò di fronte alla corte che lui guadagna un buon salario, che lui ha fondato una famiglia nuova e che lui ha una casa ed un figlio dal suo secondo matrimonio.
Facendo seguito ad Articolo 155 della Famiglia Programmi, la corte chiese l'opinione di un lavoratore sociale. Avendo riguardo ad ad Articolo 255 della Famiglia Programmi, l'azione del rivendicatore dovrebbe essere accettata ed il suo diritto per incontrarsi col figlio che è stato curando per con la zia dovrebbe essere eseguito durante le feste di scuola.�
27. 27 novembre 2006 un documento di esecuzione fu emesso in riguardo della decisione della Corte distrettuale. L'ufficiale giudiziario locale fu affidato con la sua esecuzione.
28. 24 luglio 2008 la Corte distrettuale respinse l'azione del richiedente per avere le decisioni del 2004 e 30 giugno 2006 di 29 dicembre riconosciuto facendo seguito al Hague Convenzione di Abduzione di Bambinie la Hague Giurisdizione Convenzione sulla base che quelle decisioni erano direttamente esecutive in Albania.
29. La Corte distrettuale ordinò che Z. permettesse il richiedente di incontrarsi col suo figlio 3 marzo 2009. La decisione affermò che il richiedente non poteva essere negato finora tale diritto in come la sua responsabilità parentale non era stato revocato. Affermò inoltre comunque, che il richiedente dovrebbe trovare il legale vuole dire garantire l'esecuzione di questa sentenza, l'essere di corte incapace assicurare che lui otterrebbe un visto per l'Italia e sarebbe in grado andare là . Cessò i procedimenti come riguardi la rivendicazione del richiedente per il ritorno del suo figlio, il richiedente che ha ritirato quel la rivendicazione.
E. La corrispondenza del richiedente con istituzioni albanesi
30. Da 2003 a 2009 il richiedente chiese l'assistenza delle autorità albanesi ed attinenti (il Ministero di Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero di Affari Esteri l'Ombudsperson (Avokati i Popullit), l'Ufficio del Primo Ministro, l'Ufficio del Presidente) nell'eseguire il suo diritto di contatto col suo figlio.
31. 6 luglio 2005 l'Ufficio del Generale Accusatore chiese l'assistenza dell'Interforce Polizia Relazione Ufficio italiano in Albania (“l'Interforze�), come riguardi lo status del figlio del richiedente in Italia. 8 luglio 2005 l'Interforze informò l'Ufficio del Generale Accusatore della sentenza della corte italiana di 2003.
32. Nel settembre 2006 il Ministero dell'Interno determinato che era oltre la sua giurisdizione per garantire il ritorno del figlio ad Albania o l'adempimento di altre richieste rese finora col richiedente in come la custodia del figlio era stato affidato a Z. sulla base della decisione della corte italiana.
33. Nel 2002, 2006 e 2008 il Ministero di Affari Esteri informò il richiedente che il consolato albanese a Milano si aveva chiesto a seguire la sua causa.
34. 29 gennaio 2009, seguendo una richiesta per informazioni rese con l'Ombudsperson sulla causa del richiedente, il Ministero della Giustizia rispose, in finora come attinente, siccome segue:
“Il Ministero della Giustizia è stato in contatto intensivo con [il Sig. Qama] e ha espresso il loro desiderio per chiarire il suo problema. Lui ha chiesto al Ministero della Giustizia di eseguire la decisione della Corte distrettuale di Durrës di 30 giugno 2006. Il Ministero della Giustizia, insieme con l'Ufficiale giudiziario Direzione di Ufficio ha informato ripetutamente il Sig. Qama che là non esiste nessuna base legale per richiedere le autorità italiane per riconoscere ed eseguire la decisione di una corte civile albanese, poiché Albania non è una parte a qualsiasi accordi internazionali che governano il riconoscimento ed esecuzione di decisioni di corte civili albanesi. ... Il Ministero della Giustizia ha proposto che il Sig. Qama investigano col Ministero di Affari Esteri (orientuar di ka di e Z. Qama që t'i drejtohet il së di Ministrisë il të di Punëve Jashtme).
35. 16 febbraio 2009 il richiedente fu informato della risposta del Ministero della Giustizia.
II. DIRITTO INTERNAZIONALE ATTINENTE
A. Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli Aspetti Civili dell’Abduzione Internazionale di Bambini (“Convenzione di Abduzione di Bambini di Hague�)
36. Il Hague Convenzione di Abduzione di Bambinientrò in vigore in riguardo dell'Albania 1 agosto 2007 ed in riguardo dell'Italia in 1 maggio 1995. Sotto Articolo 1, i suoi oggetti sono duplici, vale a dire:
“un) garantire erroneamente il ritorno pronto di figli rimosso ad o trattenne in qualsiasi Stato Contraente; e
b) assicurare che diritti di custodia e di accesso sotto la legge di un Stato Contraente è rispettato efficacemente negli altri Stati Contraenti.�
37. Sotto Articolo 5 “diritti di custodia� includerà diritti relativo alla cura della persona del figlio e, in particolare, il diritto per determinare la residenza del figlio e, “diritti di accesso� includerà il diritto per portare un figlio per un periodo limitato di tempo ad un posto altro che la residenza abituale del figlio.
38. I doveri sotto il Hague Convenzione di Abduzione di Bambiniè assolta con una Autorità Centrale in conformità col suo Articolo 6. Il Ministero della Giustizia, Settore di Minorile e Diritto di famiglia, è stato designato come l'Autorità Centrale in riguardo di Albania ed il Ministero della Giustizia, Settore della Giustizia Minorile (Dipartimento per la Giustizia Minorile) è l'Autorità Centrale italiana.
39. Sotto Articolo 7, o direttamente o per qualsiasi l'intermediario, l'Autorità Centrale è tasked col prendendo le misure seguenti verso realizzando gli oggetti del Hague Bambino Convenzione di Abduzione:
“un) scoprire il dove di un figlio che è stato rimosso erroneamente o è stato trattenuto;
b) ostacolare l'ulteriore danno al figlio o pregiudizio a parti interessate con prendendo o causando essere preso misure provvisorie;
c) garantire il ritorno volontario del figlio o provocare una decisione amichevole dei problemi;
d) scambiare, dove desiderabile, informazioni relativo allo sfondo sociale del figlio;
e) fornire ad informazioni di un carattere generale come alla legge del loro Stato in collegamento la richiesta della Convenzione;
f) iniziare o facilitare l'istituzione di procedimenti giudiziali o amministrativi con una prospettiva ad ottenendo il ritorno del figlio e, in una causa corretta, costituire disposizioni organising o garantendo l'esercizio effettivo di diritti di accesso;
grammo) dove le circostanze così richiede, prevedere o facilitare la disposizione di patrocinio gratuito e consiglio, incluso la partecipazione di consiglio legale e consulenti;
h) offrire disposizioni così amministrative siccome può essere necessario e può appropriare garantire il ritorno sicuro del figlio;
i) tenere l'un l'altro informato riguardo all'operazione di questa Convenzione e, il più lontano possibile, eliminare qualsiasi ostacoli alla sua richiesta.�
40. Articolo 8 riconosce il diritto di una persona per costituire una richiesta il ritorno di un figlio che è stato rimosso o è stato trattenuto in violazione di diritti di custodia, all'Autorità Centrale della residenza abituale del figlio o di un altro Stato Contraente.
41. Articolo 21 riconosce il diritto di una persona per costituire una richiesta l'esercizio effettivo di diritti di accesso nello stesso modo come una richiesta per il ritorno del figlio. Afferma che:
“Una richiesta per costituire disposizioni organising o garantendo l'esercizio effettivo di diritti di accesso può essere presentato alle Autorità Centrali degli Stati Contraenti nello stesso modo come una richiesta per il ritorno di un figlio.
Le Autorità Centrali sono legate con gli obblighi di co-operazione che è esposta in Articolo 7 per promuovere il godimento tranquillo di diritti di accesso e l'adempimento di qualsiasi condizioni alle quali l'esercizio di quelli diritti può essere soggetto. Le Autorità Centrali prenderanno passi per rimuovere, il più lontano possibile tutti gli ostacoli all'esercizio di simile diritti.
Le Autorità Centrali, o direttamente o per intermediari, può iniziare o può assistere nell'istituzione di procedimenti con una prospettiva ad organising o proteggendo questi diritti e garantendo riguardo per le condizioni alle quali l'esercizio di questi diritti può essere soggetto.�
42. Come riguardi Articolo 21, la Relazione Esplicativa della Sig.ra Elisa
Pérez-Vera sul redigere del Hague Convenzione di Abduzione di Bambiniche sarà trovata a http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf stati, in finora come attinente, il seguente:
“... si deve riconoscere che la Convenzione non cerca di regolare diritti di accesso in una maniera esauriente; questo andrebbe indubbiamente oltre la sfera degli obiettivi della Convenzione. Effettivamente, anche se l'attenzione che è stata data retta risultati di diritti di accesso dalla credenza che loro sono il corollario normale di diritti di custodia, bastò soltanto al livello di Convenzione per garantire co-operazione fra Autorità Centrali come o riguarda la loro organizzazione o la protezione del loro esercizio effettivo.�
Convenzione di B. di 19 ottobre 1996 su Giurisdizione, Legge Applicabile, Riconoscimento, Esecuzione e Co-operazione in Riguardo della Responsabilità Parentale e Misure per la Protezione di Figli (“la Hague Giurisdizione Convenzione�)
43. La Hague Giurisdizione Convenzione entrò in vigore in riguardo dell'Albania 1 aprile 2007. Italia firmò la Hague Giurisdizione Convenzione 1 aprile 2003, nessuna ratifica che è successa datare. Il suo scopo è stabilire disposizioni comuni in riguardo di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione di misure per la protezione di figli.
Consiglio di C. di Convenzione di Europa su Contatto Riguardo a Figli (“la Contatto Convenzione-CETS N.ro 192)
44. La Contatto Convenzione entrò in vigore in riguardo dell'Albania 1 settembre 2005. Italia firmò la Contatto Convenzione in 15 maggio 2005, nessuna ratifica che è successa datare. Il suo oggetto è determinare principi generali per essere fatto domanda per contattare ordini, fissare le salvaguardie appropriate e garantisce assicurare l'esercizio corretto di contatto ed il ritorno immediato di figli alla fine del periodo di contatto e stabilire co-operazione fra autorità centrali, autorità giudiziali e gli altri corpi per promuovere e migliorare contatto fra figli ed i loro genitori, e le altre persone che hanno cravatte di famiglia con figli.
III. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
A. diritto nazionale albanese
1. Costituzione dell'Albania
45. Articolo 122 stati che un “accordo internazionale che è stato ratificato è parte dell'ordine legale e nazionale....� Accordo così internazionale è direttamente applicabile e prevale su legislazione nazionale con la quale contrasta.
46. Articolo che 142 § 3 offre che “corpi Statali approveranno decisioni giudiziali.�
2. Codice Famigliare
47. Articolo 218 del Famiglia Codice prevede che “genitori possono richiedere la corte per garantire ritorna del loro figlio minore, quando lui non lascia con loro o ingiustamente sta trattenendo con le altre persone.�
3. Codice penale
48. Articolo 127 del CC sanziona l'allontanamento sbagliato del figlio da, inter l'alia, la persona che esercita l'autorità parentale come un reato piccolo (kundërvajtje penale) punibile con una multa o un termine di reclusione di sei-mesi.
4. Codice di Diritto processuale penale (CCP)
49. Articolo 59 del CCP stabilisce che una vittima (akuzues di dëmtuari dei) può portare una querela e può chiedere danni da un individuo che ha commesso uno dei reati si riferito a therein.
50. Articolo 467 del CCP conviene che decisioni di corte che ordinano il pagamento di una multa saranno eseguite con l'ufficio dell'ufficiale giudiziario.
B. diritto nazionale italiano
1. Codice civile
51. Articolo 330 del Codice civile prevede:
“La corte può dichiarare diritto parentale confiscano se i genitori non compiono o trascurano gli obblighi inerente nel loro ruolo parentale o abusa i poteri riferiti inoltre provocando danno serio al figlio.
In simile eventualità , la corte può, se ci sono motivi seri per fare così, ordini l'allontanamento del figlio dalla casa di famiglia.�
52. Articolo 332 delle letture di Codice civile:
“Il giudice può ripristinare autorità parentale quando le ragioni che giustificano la sua confisca hanno cessato esistere e non c'è nessun rischio di danno al figlio.�
53. Legge n. 149 28 marzo 2001 hanno corretto le certe disposizioni di Libro io, Parte VIII, del Codice civile e di Legge n. 184/1983. Articolo 333 del Codice civile, corretto con sezione 37(2) di Legge no.149/2001 prevede:
“Dove non è come per generare i loro diritto parentale che sono dichiarati penale sotto Articolo 330 la condotta di uno o ambo genitori, ma è nondimeno dannoso al figlio, la corte può adottare qualsiasi misura che è appropriato nelle circostanze e può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla casa di famiglia o l'allontanamento del genitore o partner che stanno seviziando o hanno abusato il figlio.
Queste misure possono essere revocate a qualsiasi il tempo.�
54. Articolo 336 del Codice civile, corretto con sezione 37(3) della stessa Legge, prevede:
“Le misure indicate negli Articoli precedenti saranno adottate seguenti una richiesta con l'altro genitore, un membro di famiglia o l'accusatore pubblico e, dove decisioni precedenti sono revocate, anche col genitore riguardato. La corte delibererà nella sessione privata e darà una decisione ragionata dopo avere raggruppato informazioni e parlerà rappresentanze all'ufficio dell'accusatore. Se la misura è chiesta contro uno dei genitori che genitore deve essere ascoltato. In cause di emergenza, la corte può adottare, anche di sua propria istanza, misure provvisorie negli interessi del figlio.
In riguardo delle decisioni assegnato a nei paragrafi precedenti, i genitori ed il figlio saranno assistiti con un avvocato, rimunerò con lo Stato in cause previste per con legge.�
55. Articolo 337 delle letture di Codice civile:
“Il giudice di difesa soprintenderà ad ottemperanza con le condizioni imposte con la corte per l'esercizio di autorità parentale e per l'amministrazione dei beni.�
56. Decisioni delle corti di gioventù resero in conformità con Articoli 330 e 333 del Codice civile sono resi in procedimenti di non-contenzioso (volontaria giurisdizione). Loro non sono definitivo decisioni e possono essere revocati perciò a qualsiasi il tempo. Nessun ricorso giace contro queste decisioni, ma entrambi parte riguardò può depositare una richiesta (il reclamo) con la Corte d'appello per una revisione della situazione che genera la decisione.
2. Codice di Procedura Civile
57. Articolo 125 del Codice di Procedura Civile legge siccome segue:
“Salvi altrimenti come purché per con legge, una dichiarazione, una rivendicazione, una dichiarazione, una cassa-dichiarazione o un ordine devono affermare il nome della corte al quale è rivolto, [i pieni dettagli di] le parti, l'oggetto di e ragioni per la richiesta, le osservazioni o le rivendicazioni, e gli originali, così come le copie per essere notificato, deve essere firmato con la parte, se il secondo decide di sembrare di fronte alla corte in persona, o con l'avvocato.�
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
58. Il richiedente si lamentò che le autorità albanesi ed italiane non garantirono il suo diritto di contatto col suo figlio in violazione di Articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione.
59. Come responsabile della caratterizzazione la Corte lo considera appropriato esaminare le azioni di reclamo del richiedente sotto Articolo 8 della Convenzione da solo per essere dato in legge ai fatti della causa. Mentre che Articolo non contiene requisiti procedurali ed espliciti, richiede che l'elaborazione decisionale che conduce a misure di interferenza deve essere equa e deve riconoscere riguardo dovuto agli interessi salvaguardati con che Articolo (vedere Šneersone e Kampanella c. l'Italia, n. 14737/09, § 56 12 luglio 2011).
60. Articolo 8 della Convenzione legge siccome segue:
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, della sua casa e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà interferenza da parte un'autorità pubblica con l'esercizio di questo diritto eccetto nel caso fosse in conformità con la legge e necessaria in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione del disturbo o del crimine, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.�
A. AmmissibilitÃ
1. A riguardo dell'Italia
61. Il Governo italiano dibatté che il richiedente non aveva esaurito via di ricorso nazionali. Nel primo posto, lui avrebbe dovuto depositare un'azione per la nullità di, o un ricorso contro, la decisione della corte italiana di 4 giugno 2003 nella conformità con Articolo 125 del Codice di Procedura Civile ed Articoli 332, 333 e 336 del Codice civile. In secondo luogo, in finora come il richiedente potrebbe lamentarsi del rifiuto del guardiano o il rifiuto del suo figlio per avere contatto con lui, lui avrebbe dovuto depositare un'azione civile col giudice di difesa in conformità con Articolo 337 del Codice civile.
62. Il richiedente non rese qualsiasi i commenti.
63. Un richiedente deve approvare gli articoli applicabili e procedure di diritto nazionale, mentre fallì è probabile che una richiesta depositata quale con la Corte incorra urto della condizione posò in giù in Articolo 35 (Salah Adraqui Dentro e Dhaime c. la Spagna (il dec.), n. 45023/98, 27 aprile 2000). Nella causa presente, la Corte considera, che le lettere del richiedente di 22 gennaio e 22 febbraio 2007 non possono corrispondere ad un'azione legale che o chiede la nullità della decisione della corte italiana di 4 giugno 2003 o un ricorso contro quel la decisione. Inoltre, quelle lettere andarono a vuoto ad attenersi coi requisiti di diritto nazionale, particolarmente Articolo 125 del Codice italiano di Procedura Civile. Loro furono firmati con un avvocato albanese che non sembrò avere una procura emesso col richiedente (vedere paragrafo 18 sopra).
64. L'azione di reclamo del richiedente contro l'Italia dovrebbe essere respinta per la non-esaurimento di via di ricorso nazionali in conformità con Articolo 35 §§ in queste circostanze, 1 e 4 della Convenzione. Comunque, la Corte osserva che nulla impedisce al richiedente di giovarsi a delle via di ricorso legali sotto la legge italiana, mentre ha riguardo ad al fatto che decisioni di corti di gioventù italiane non sono definitivo e possono essere revocate a qualsiasi il tempo (vedere paragrafo 56 sopra).
2. A riguardo dell'Albania
(a) Ottemperanza con la norma dei sei - mesi
65. Il Governo albanese dibatté che la richiesta era stata presentata fuori termini, la scorsa decisione stata stata impiegata 30 giugno 2006.
66. Il richiedente non rese qualsiasi i commenti.
67. Sotto l'Articolo 35 § 1 della Convenzione “la Corte può trattare solamente con la questione... entro un periodo di sei mesi dalla data sul quale la definitivo decisione fu presa.� La norma dei sei - mesi non si applica a situazioni che danno origine a continua violazione di diritti di Convenzione (vedere, inter alia, Iordache c. la Romania, n. 6817/02, § 50 14 ottobre 2008).
68. Nella causa presente, il richiedente ancora sta cercando di eseguire il suo diritto per avere contatto col suo figlio, siccome riconosciuto con la corte albanese. Fra il 2006 ed il 2009 lui richiese ripetutamente l'esecuzione della decisione di 30 giugno 2006 con arruolando l'assistenza di Governo competente e le altre istituzioni (vedere divide in paragrafi 32-35 sopra). In prospettiva del sopra ed avendo riguardo ad alle particolari circostanze di questa causa, la Corte considera, che nessun problema sorge come ottemperanza di riguardi col tempo-limite di sei - mesi e, di conseguenza, respinge l'eccezione del Governo.
(b) Ottemperanza col requisito di esaurimento delle vie di ricorso nazionali
69. Il Governo albanese dibatté che il richiedente non esaurì via di ricorso nazionali. Lui non riuscì a depositare un'azione in conformità con Articolo 59 del Codice di Diritto processuale penale (“CCP�) o esaurire le via di ricorso come richiesto con la Contatto Convenzione ed il Hague Bambino Convenzione di Abduzione.
70. Il richiedente non rese qualsiasi i commenti.
71. La Corte nota che un richiedente è costretto ad avere ricorso a via di ricorso che non solo sono sufficientemente sicure in teoria ma anche in pratica, fallendo a loro mancherà quale l'accessibilità richiesta e l'efficacia (vedere Bajrami c. l'Albania, n. 35853/04, § 39 ECHR 2006-XIV (gli estratti)).
72. Nella causa presente, il richiedente inutilmente depositò due azioni sotto Articolo 59 del CCP (vedere divide in paragrafi 20 e 24 sopra). Avendo riguardo ad al fato delle sue azioni legali e precedenti, la Corte considera, che qualsiasi l'ulteriore azione sotto Articolo 59 del CCP, siccome dibattuto col Governo, non avrebbe avuto nessuno prospettive ragionevoli del successo.
73. Inoltre, presumendo che il Hague che Convenzione di Abduzione di Bambini e la Convenzione di Contatto hanno offerto una base legale e nazionale per un'altra azione col richiedente, la Corte nota che, quando una via di ricorso è stata intrapresa, l'esaurimento di un'altra via di ricorso con essenzialmente lo stesso obiettivo non è richiesto (vedere, inter l'alia, Micallef c. il Malta [GC], n. 17056/06, § 58 ECHR 2009). Il richiedente già aveva ottenuto una definitivo decisione di corte albanese nel suo favore come riguardi il suo diritto di contatto nella causa presente, col suo figlio (vedere paragrafo 26 sopra).
74. Segue che l'azione di reclamo del richiedente non può essere respinta per la
non-esaurimento di via di ricorso nazionali e che l'eccezione del Governo albanese dovrebbe essere respinta perciò.
(c) Conclusione
75. La Corte nota che l'azione di reclamo del richiedente contro l'Albania non è mal-fondata manifestamente all'interno del significato di Articolo 35 § 3 (un) della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile su qualsiasi gli altri motivi. Deve essere dichiarato perciò ammissibile.
B. Meriti
1. Le osservazioni delle parti
(a) Il richiedente
76. Il richiedente presentò che c'era stata una violazione di Articolo 8 della Convenzione su conto delle autorità albanesi l'insuccesso di ' per garantire l'esercizio del suo diritto di contatto col suo figlio.
(b) Il Governo
77. Il Governo albanese presentò inizialmente che, avendo riguardo ad al genitori ' decisione unita di andare di pari passo ad Italia a settembre 1999 col loro figlio, nessuna abduzione illegale del figlio del richiedente aveva avuto luogo. Nei procedimenti nazionali in Albania, mentre accettò che il figlio dovrebbe continuare a rimanere nella custodia di sua zia, il richiedente aveva richiesto la corte nazionale per eseguire il suo diritto di accesso al suo figlio. Le autorità avevano preso tutti i passi procedurali, notevolmente per diplomatico vuole dire, garantire quel il diritto. L'ordine di esecuzione era stato registrato con l'ufficiale giudiziario, ma la sua esecuzione era obiettivamente impossibile poiché il figlio era fuori della giurisdizione dell'Albania. Le autorità avevano tentato di ottenere informazioni dell'ubicazione del figlio e welfare nel 2004. Loro invitarono il richiedente a fare una richiesta all'Autorità Centrale facendo seguito al Hague Bambino Convenzione di Abduzione.
78. Come riguardi la decisione di 3 marzo 2009 che il Governo albanese ha affermato che le corti nazionali diedero un tempo-limite di due-anno all'imputato per attenersi con quel la decisione. Poiché il tempo-limite non era caduto col tempo che loro avevano presentato le loro osservazioni 6 novembre 2009, loro contesero che nessun problema di non-esecuzione sorse. Inoltre, la legislazione nazionale offerta altro legale vuole dire, vale a dire mediazione e riconciliazione, per la soluzione di simile cause.
2. La valutazione della Corte
79. La Corte nota che il godimento reciproco tra genitore e figlio dell'un l'altra società costituisce un elemento fondamentale di “la vita di famiglia� all'interno del significato di Articolo 8 della Convenzione (vedere, inter alia, Eberhard e M. c. la Slovenia, n. 8673/05 e 9733/05, § 125 1 dicembre 2009).
80. Anche se l'oggetto primario di Articolo 8 è proteggere l'individuo contro interferenza ingiustificata con autorità pubbliche, c'è, in oltre, obblighi positivi inerente in effettivo “il riguardo� per la vita di famiglia (vedere, fra altri, Maumousseau e Washington c. la Francia, n. 39388/05, § 83 6 dicembre 2007). In ambo i contesti, riguardo a deve essere avuto all'equilibrio equo che doveva essere previsto fra gli interessi che competono dell'individuo e della comunità nell'insieme; in ambo i contesti lo Stato gode un certo margine della valutazione (vedere, fra altri,
Ignaccolo-Zenide c. la Romania, n. 31679/96, § 94 ECHR 2000-io).
81. Nell'eseguire questo esercizio di bilanciamento, la Corte darà la particolare importanza ai migliori interessi del figlio che, dipendendo dalla loro natura e la serietà , può avere la priorità quelli del genitore. In particolare, un genitore non può essere concesso sotto Articolo 8 per avere simile misure preso come danneggerebbe la salute del figlio e sviluppo (vedere, per esempio, Sommerfeld c. la Germania [GC], n. 31871/96, § 64 ECHR 2003-VIII (gli estratti); e Neulinger e Shuruk c. la Svizzera [GC], n. 41615/07, § 134 ECHR 2010).
82. Rivolgendosi ai fatti della causa presente, 30 giugno 2006 la corte albanese accettò la richiesta del richiedente per vedere due volte il suo figlio per anno. L'ordine della corte Z. per attenersi con la decisione della corte albanese. Un documento di esecuzione fu emesso e l'ufficiale giudiziario fu ordinato per garantire la sua esecuzione. La Corte nota che, mentre la decisione della corte albanese dell'il 2006 chiarezza mancata di 30 giugno come riguardi le modalità di contatto fra il richiedente ed il suo figlio, i suoi effetti saranno capiti per prolungare solamente all'interno della giurisdizione dell'Albania all'interno del significato di Articolo 1 della Convenzione.
83. Non è stato contestato con le parti che il richiedente non è stato capace di vedere il suo figlio susseguente alla consegna della decisione della corte albanese. Il problema nella causa presente, perciò è la sfera degli obblighi positivi delle autorità albanesi, se qualsiasi, eseguire il diritto del richiedente di contatto in riguardo del suo figlio.
84. In questo collegamento, la Corte nota, che la custodia del figlio fu assegnata alla zia del figlio, Z., con virtù della decisione di una corte italiana nel 2003. A nessun stadio il richiedente ha chiesto di cambiare la decisione di custodia del 2003, affittato da solo per accordarlo contatto o diritti da visita la corte italiana.
85. Inoltre, il richiedente non adduce che il figlio fu rapito o trattenne illegalmente in Italia. Benché le corti albanesi fondarono che Z. aveva trattenuto illegalmente il figlio, è discutibile se loro già apprezzarono la vera natura e sfera della decisione di custodia prese con la corte italiana, poiché nessun riferimento mai fu reso a sé.
86. Inoltre, in cause dove non era all'interno della giurisdizione di un Stato rispondente il figlio di un richiedente e, irrispettoso di se procedimenti sotto il Hague Convenzione di Abduzione di Bambini era stata avviata col richiedente e se diritti di custodia sono stati assegnati, la Corte ha trovato che che richiedente fu costretto a portare procedimenti per l'esercizio del suo accesso, contatto o diritti da visita nello Stato rispondente entro cui la giurisdizione il figlio sarebbe trovato. Per esempio, in Deak c. Romania ed il Regno Unito, n. 19055/05, 3 giugno 2008 dove il richiedente avviò procedimenti sotto il Hague Convenzione di Abduzione di Bambini in Romania ed il Regno Unito riguardo all'allontanamento illegale del figlio con la madre del figlio da Romania al Regno Unito, la Corte trovata, che in finora come i procedimenti prima che le corti rumene non determinarono direttamente la questione dei diritti di accesso del richiedente che prima erano stati sostenuti con una decisione di corte rumena il richiedente che non aveva la custodia del figlio avrebbe potuto fare domanda alle corti inglese per una proroga dei suoi diritti di accesso o per una modifica della maniera nella quale loro furono esercitati (paragrafo 69). In Stenzel c. la Polonia (il dec.), n. 63896/00, 28 febbraio 2006 anche se le corti polacche non spossessarono il richiedente dei suoi diritto parentale, nell'assenza di procedimenti portata sotto il Hague Convenzione di Abduzione di Bambiniche la Corte ha fondato, in riguardo dei diritti di accesso del richiedente che lui non aveva fatto domanda mai sotto che Convenzione alle autorità tedesche per assistenza nel garantire il diritto per visitare il suo figlio in Germania.
87. Nella luce della causa-legge sopra ed avendo riguardo ad alle particolari circostanze della causa presente, Articolo 8 non può essere capito, siccome prolungando ad un obbligo per un Stato rispondente per garantire un contatto di richiedente quando il figlio si è mosso ad un'altra giurisdizione e è stato fuori che la giurisdizione di Stato (vedere, per esempio, Stenzel, citato sopra). Inoltre, Articolo 8 della Convenzione, letto nella luce del Hague Convenzione di Abduzione di Bambininon impone su autorità nazionali obblighi positivi per garantire il ritorno del figlio se il richiedente sostiene solamente contatto o diritti da visita (vedere R.R. c. la Romania (n. 1), n. 1188/05, § 164 10 novembre 2009; il contrasto Bajrami, citato sopra, dove lo Stato rispondente aveva obblighi positivi per garantire l'esecuzione di una sentenza di custodia data nel favore del richiedente; il contrasto Eberhard e M. c. la Slovenia, n. 8673/05 e 9733/05, 1 dicembre 2009 e Siemianowski c. la Polonia, n. 45972/99,
6 settembre 2005 in che lo Stati '
rispondente obblighi positivi per garantire l'esecuzione della disposizione di accesso che non era stata ordinata all'interno della struttura del Hague Convenzione di Abduzione di Bambiniposarono completamente all'interno della loro giurisdizione).
88. La Corte conclude perciò che, in finora come ambo i genitori fu d'accordo volentieri a viaggiare col figlio ad Italia ed in non c'era finora come il figlio rimasto in Italia sulla forza dell'ordine legale data con una corte italiana che non assegnò i diritti di custodia di richiedente, obbligo positivo sull'Albania per prendere passi per garantire l'esecuzione dei diritti di contatto del richiedente col suo figlio siccome riconosciuto con una decisione di corte albanese. Il richiedente avrebbe dovuto depositare un'azione con la corte italiana per ottenere contatto o diritti da visita in riguardo del suo figlio.
89. Non c'è stata di conseguenza nessuna violazione di Articolo 8 della Convenzione.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara ammissibile l'azione di reclamo sotto Articolo 8 della Convenzione in riguardo di Albania ed il resto della richiesta riguardo all'Italia inammissibile;
2. Sostiene che non c'è stata nessuna violazione di Articolo 8 della Convenzione in riguardo dell'Albania.
Fatto in inglesi, e notificò per iscritto 8 gennaio 2013, facendo seguito Decidere 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Fatoş Aracı, Ineta Ziemele
Cancelliere aggiunto Presidente
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta...
Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.