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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF PULCINI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 59539/00/2003
Stato: Italia
Data: 17/04/2003
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage - financial award ; Non-pecuniary damage - financial award
FIRST SECTION
CASE OF PULCINI v. ITALY
(Application no. 59539/00)
JUDGMENT
STRASBOURG
17 April 2003
FINAL
17/07/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Pulcini v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 27 March 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 59539/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mrs A. M. P. (“the applicant”) on 20 July 2000.
2. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 § 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1 of the Rules of Court.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 7 March 2002 the Court declared the application admissible.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
7. The applicant was born in 1933 and lives in Monte Porzio Catone (Rome).
8. She is the owner of a flat in Monte Porzio Catone, which she had let to R.L.
9. In a registered letter of 7 July 1986, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
10. The tenant told the applicant that he would not leave the premises.
11. In a writ served on the tenant on 9 December 1986, the applicant reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Frascati Magistrate (Rome).
12. By a decision of 31 March 1987, which was made enforceable on 14 April 1987, the Frascati Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988.
13. On 10 January 1989, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
14. On 4 July 1989, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 27 July 1989.
15. Between 27 July 1989 and 26 May 2000 the bailiff made thirty-five attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
16. In the meanwhile, on 12 July 1993, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for her daughter.
17. On 8 June 2000, the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
18. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35, ECHR 1999-V.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1 AND OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
19. The applicant complained that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
20. The applicant also alleged a breach of Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal...”
21. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 § 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, §§ 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-47).
22. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant has had to wait for approximately ten years and ten months after the first attempt of the bailiff before repossessing the flat.
23. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 § 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
24. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Pecuniary damage
25. The applicant sought reparation for the pecuniary damage she had sustained, which she put at 29,602.79 euros (EUR), the sum of EUR 23,562.79 being the loss of rent for the period from January 1989 to June 2000, the sum of EUR 6,040 being the costs of the enforcement proceedings.
26. The Government maintained that the amount claimed was excessive.
As regards the costs incurred in the domestic proceedings, the Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations and that the costs incurred during the enforcement stage were due only for the period that was regarded as being a disproportionate interference with the applicant’s right of property.
27. The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent (see Immobiliare Saffi, cited above, § 79). Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award her, on an equitable basis, EUR 16,000 under this head.
As regards the costs of the enforcement proceedings, the Court considers that they must be reimbursed in part (see the Scollo v. Italy judgment of 28 September 1995, Series A no. 315-C, p. 56, § 50). In the light of the evidence before it and the period concerned, and ruling on an equitable basis, it awards her EUR 2,000 under this head.
B. Non-pecuniary damage
28. The applicant claimed EUR 20,000 for the non-pecuniary damage.
29. The Government submitted that in any event the amount claimed was excessive and stressed that the applicant had failed to adduce evidence of non-pecuniary damage sustained.
30. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award EUR 10,000 under this head.
C. Default interest
31. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 18,000 EUR (eighteen thousand euros) for pecuniary damage;
(ii) 10,000 EUR (ten thousand euros) for non-pecuniary damage;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 17 April 2003, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - risarcimento finanziario; danno morale - risarcimento finanziario
PRIMA SEZIONE
CAUSA PULCINI C. ITALIA
(Richiesta n. 59539/00)
SENTENZA
STRASBOURG
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Pulcini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 27 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 59539/00) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra A. M. P. (“il richiedente”) il 20 luglio 2000.
2. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato i grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, si lamentò inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1 degli Articoli di Corte.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 7 marzo 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.

I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
7. Il richiedente nacque nel 1933 e vive a Monte Porzio Catone (Roma).
8. E’ il proprietario di un appartamento a Monte Porzio Catone che lei aveva affittato a R.L.
9. In una lettera datata 7 luglio 1986, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
10. L'inquilino disse al richiedente che non avrebbe lasciato i locali.
11. In un documento notificato all'inquilino il 9 dicembre 1986, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Frascati (Roma).
12. Con una decisione del 31 marzo 1987 che fu resa esecutiva il 14 aprile 1987 il Magistrato di Frascati sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1988.
13. Il 10 gennaio 1989, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
14. Il 4 luglio 1989, notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 27 luglio 1989.
15. Fra il 27 luglio 1989 e il 26 maggio 2000 l'ufficiale giudiziario fece trentacinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
16. Il 12 luglio 1993, il richiedente fece nel frattempo, una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua figlia.
17. L’8 giugno 2000, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
18. Il diritto nazionale attinente è descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lamentò di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asserì una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
20. Il richiedente asserì anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
21. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dieci anni e dieci mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di riacquistare l'appartamento.
23. C'è stata di conseguenza, una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. L’ Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
25. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fissò a 29,602.79 euro (EUR), di cui la somma di EUR 23,562.79 è la perdita di affitto per il periodo da gennaio 1989 a giugno 2000, la somma di EUR 6,040 sono costi dei procedimenti di esecuzione.
26. Il Governo sostenne che l'importo chiesto era eccessivo.
Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatté che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che è stato considerato come un'interferenza sproporzionata col diritto del richiedente di proprietà.
27. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che è il risultato della perdita di affitto (vedre Immobiliare Saffi, citata sopra, § 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed il periodo riguardato, decide di darla, su una base equa EUR 16,000 sotto questo capo.
Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, la Corte considera che loro devono essere rimborsati in parte (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, § 50). Alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed il periodo riguardato, e deliberando su una base equa, dà EUR 2,000 sotto questo capo.
B. danno Materiale
28. Il richiedente chiese EUR 20,000 per il danno materiale.
29. Il Governo presentò che in qualsiasi caso l'importo chiesto era eccessivo e sottolineò che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova del danno materiale subito.
30. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno materiale. Perciò, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 10,000 sotto questo capo.
C. Interesse di mora
31. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 18,000 EUR (diciotto mila euro) per danno materiale;
(ii) 10,000 EUR (dieci mila euro) per danno materiale;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 17 aprile 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

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