Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - richiesta respinta; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA POLLIFRONE C. ITALIA
(Richiesta n. 60391/00)
SENTENZA
STRASBOURG
11 marzo 2004
DEFINITIVO
11/06/2004
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Pollifrone c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 19 febbraio 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 60391/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra E. P., (“il richiedente”), il 30 marzo 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dalla Sig.ra M. D., un avvocato che pratica a Livorno. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 10 ottobre 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1962 e vive a Livorno.
5. Sua nonna era la proprietaria di un appartamento a Livorno che aveva affittato ad I.B.C.
6. In una lettera datata 6 maggio 1987, la nonna del richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 1 gennaio 1988 e gli chiese di sgombrare i locali per quella la data.
7. L'inquilino disse alla nonna del richiedente che non avrebbe lasciato i locali e incorse in arretrati di affitto.
8. In un documento presentato all'inquilino l’11 luglio 1989, la nonna del richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Livorno.
9. Con una decisione del 31 luglio 1989 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato in Livorno sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 1 gennaio 1991.
10. Il 9 agosto 1991 la nonna del richiedente morì, ed il richiedente ereditò l'appartamento.
11. Il 6 novembre 1991, il richiedente presentò un avviso all'inquilino in cui gli chiedeva di sgombrare i locali.
12. Il 22 gennaio 1992, informò l'inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 febbraio 1992.
13. Il 12 novembre 1992, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sua sistemazione.
14. Tra il19 febbraio 1992 e il 3 ottobre 2000, l'ufficiale giudiziario fece quattordici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
15. Il 10 luglio 1997, il richiedente fece nel frattempo, una seconda dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sua sistemazione.
16. In una data non specificata del giugno 2001, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorità pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo è stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d'affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell'imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti è descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell'esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l'evoluzione della legislazione italiana può essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per “gli equocanoni” (il così definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell'appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorità italiane è datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il così definito patti in deroga) entrò in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l'opportunità di derogare all'affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riformò i contratti d’affitto e liberalizzò gli affitti.
B. Obblighi dell'inquilino in caso di tarda restituzione
18. L'inquilino è sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell'appartamento. A questo riguardo, l’Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
“L'inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare è sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l'importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.”
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all'affitto pagato dall'inquilino al tempo della scadenza del contratto d'affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) più il 20%, per il periodo dell'incapacità di disporre della proprietà dell'appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spiegò che l'introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell'imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell'inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall'esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiarò la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l'impossibilità per il proprietario per riacquistare l'appartamento dipendeva dalla condotta dell'inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, aprì la strada ai proprietari per l'istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall'inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
26. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Dichiarò una violazione del suo diritto di proprietà, come garantito dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
27. Il richiedente dichiarò anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
28. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
29. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente nove anno e tre mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l'appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.
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II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
31. Il richiedente chiese 23,612.40 euro (EUR) per il danno materiale che aveva sostenuto. Il richiedente presentò questo importo come risultato della differenza tra il valore di mercato dell’affitto dell'appartamento - come indicato sulla base di un preventivo pubblicato su un giornale nazionale - e l'affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo da luglio 1992 a luglio 1999.
32. Il Governo contestò la richiesta.
33. La Corte richiama che nel novembre 1992 ed nel luglio 1997, il richiedente fece due dichiarazioni legali in cui richiedeva urgentemente l'appartamento come sua sistemazione . In simile circostanze, non può pretendere alcun diritto al rimborso della perdita di affitto ma può chiedere solamente il rimborso di costi e spese incorsi affittando un altro appartamento che vanno oltre l'affitto ricevuto dall'inquilino. Comunque, non ha fatto simile richiesta. Perciò, la Corte respinge la richiesta.
B. danno Morale
34. Il richiedente chiese EUR 5,164.56 per il danno morale.
35. Il Governo contestò la richiesta.
36. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Considera ragionevole la somma proposta dal richiedente.
37. Perciò, la Corte decide di accordare l'importo richiesto di EUR 5,164.56.
C. Costi e spese
38. Il richiedente ha anche chiesto il rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
- EUR 1,872.23 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
- EUR 5,641.20 per i costi e spese di fronte alla Corte.
39. Il Governo contestò le richieste.
40. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,500 al richiedente per costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
41. La Corte dà una somma totale di EUR 3,500 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
42. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 5,164.56 (cinque mila cento sessantaquattro euro e cinquantasei centesimi) per danno morale;
(ii) EUR 3,500 (tre mila cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che può essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l’11 marzo 2004, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente