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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF PINI AND BINI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 31929/96/2001
Stato: Italia
Data: 04/10/2001
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF PINI and BINI v. ITALY
(Application no. 31929/96)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
4 October 2001

In the case of Pini and Bini v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 13 September 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31929/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by two Italian nationals, Mr G. P. and Mrs L. B. (“the applicants”), on 20 November 1995.
2. The applicants acted in person. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicants complained about their prolonged inability - through lack of police assistance - to recover possession of their apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 15 March 2001, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 28 May 2001 and on 21 June 2001 the applicants and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicants are the owners of an apartment in Florence, which they had let to N.V. In a registered letter of 20 January 1988, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 1 August 1988 and asked him to vacate the premises by that date.
7. In a writ served on the tenant on 23 February 1988, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
8. On 7 April 1988, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1990. That decision was made enforceable on 20 April 1988. On 20 December 1990, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
9. On 24 January 1991, they served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 5 February 1991.
10. On 30 July 1993, the applicants made a statutory declaration that they urgently required the premises as accommodation for themselves and their ascendants.
11. Between 5 February 1991 and 29 January 1996 the bailiff made nine attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
12. On 1 August 1996, the applicants repossessed the apartment.
THE LAW
13. On 28 May 2001 the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay a sum totalling 92,000,000 ITL to Mr G. P. and Mrs L. B. (46,000,000 ITL for each applicant) with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 31929/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 §1 of the Convention.”
14. On 21 June 2001 the Court received the following declaration signed by the applicants:
“We note that the Government of Italy are prepared to pay us a sum totalling 92,000,000 ITL (46,000,000 ITL for each applicant) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs with a view to securing a friendly settlement of application no. 31929/96 pending before the Court.
We accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. We declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicants have reached.
We further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.”
15. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
16. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 4 October 2001 pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA PINI E BINI C. ITALIA
(Richiesta n. 31929/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001

Nella causa Pini e Bini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 settembre 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 31929/96) contro l'Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da due cittadini italiani, il Sig. G. P. ed la Sig.ra L. B. (“i richiedenti”), il 20 novembre 1995.
2. I richiedenti agirono in persona. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacità prolungata – a causa di mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 15 marzo 2001.
5. Il 28 maggio 2001 e il 21 giugno 2001 i richiedenti e l'Agente del Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Firenze che loro avevano affittato a N.V. In una lettera datata 20 gennaio 1988, i richiedenti informarono l'inquilino che intendevano terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 1 agosto 1988 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella data.
7. In un documento notificato all'inquilino il 23 febbraio 1988, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamarono in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Il 7 aprile 1988, il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1990. Questa decisione fu resa esecutiva il 20 aprile 1988. Il 20 dicembre 1990, i richiedenti notificarono un avviso all'inquilino in cui gli richiedevano di sgombrare i locali.
9. Il 24 gennaio 1991, loro notificarono un avviso all'inquilino in cui lo informavano che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 5 febbraio 1991.
10. Il 30 luglio 1993, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro ed i loro ascendenti.
11. Fra il5 febbraio 1991 e il 29 gennaio 1996 l'ufficiale giudiziario fece nove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
12. Il 1 agosto 1996, i richiedenti riacquistarono l'appartamento.
LA LEGGE
13. Il 28 maggio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 92,000,000 ITL al Sig. G. P. ed alla Sig.ra L. B. (46,000,000 ITL per ogni richiedente) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 31929/96. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
14. Il 21 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 92,000,000 ITL (46,000,000 ITL per ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 31929/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
15. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È sicuro che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
16. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

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