Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - richiesta respinta; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA ONORATO RICCI C. ITALIA
(Richiesta n. 32385/96)
SENTENZA
STRASBOURG
17 luglio 2003
DEFINITIVO
17/10/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Onorato Ricci c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajiæ, il Sig. E. Levits, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 26 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 32385/96) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. O. R. (“il richiedente”), il 13 febbraio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. M. T., un avvocato che pratica a Viareggio. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a rispetto dell'Italia, si astenne dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nominò il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 § 2 della Convenzione e Articolo 29 § 2).
3. Il 22 marzo 2001 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1916 e vive a Viareggio.
5. Il richiedente è il proprietario di due appartamenti a Camaiore che aveva affittato rispettivamente a V.D.B. e S.C..
1) i procedimenti contro V.D.B.
6. In un documento presentato all'inquilino il 10 ottobre 1990, il richiedente comunicò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Lucca.
7. Con una decisione del 18 ottobre 1990, il Magistrato di Lucca sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1992. Questa decisione fu resa esecutiva il 21 gennaio 1993.
8. Il 3 febbraio 1993, il richiedente presentò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
9. Il 24 febbraio 1993, lui presentò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 20 ottobre 1993.
10. Il 30 giugno 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sua sistemazione .
11. Tra il 20 ottobre 1993 e il 23 maggio 1996 , l'ufficiale giudiziario fece 13 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
12. Nel dicembre 1996, l'inquilino sgombrò i locali.
2) i procedimenti contro S.C.
13. In un documento presentato all'inquilino il 10 ottobre 1990, il richiedente comunicò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Lucca.
14. Con una decisione del 18 ottobre 1990, il Magistrato di Lucca sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1992. Questa decisione fu resa esecutiva il 21 gennaio 1993.
15. Il 3 febbraio 1993, il richiedente presentò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
16. Il 24 febbraio 1993, lui presentò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 20 ottobre 1993.
17. Il 30 giugno 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua figlia.
18. Tra il20 ottobre 1993 e il 13 gennaio 1997 , l'ufficiale giudiziario fece 17 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
19. Nel febbraio 1997, l'inquilino sgombrò i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorità pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo è stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d'affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell'imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti è descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l'evoluzione della legislazione italiana può essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per “gli equocanoni” (il così definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell'appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorità italiane è datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il così definito patti in deroga) entrò in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l'opportunità di derogare all'affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riformò i contratti d’affitto e liberalizzò gli affitti.
B. Obblighi dell'inquilino in caso di tarda restituzione
18. L'inquilino è sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell'appartamento. A questo riguardo, l’Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
“L'inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare è sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l'importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.”
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all'affitto pagato dall'inquilino al tempo della scadenza del contratto d'affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) più il 20%, per il periodo dell'incapacità di disporre della proprietà dell'appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spiegò che l'introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell'imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell'inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall'esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiarò la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l'impossibilità per il proprietario per riacquistare l'appartamento dipendeva dalla condotta dell'inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, aprì la strada ai proprietari per l'istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall'inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
29. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Lui dichiarò una violazione del suo diritto di proprietà, come garantito dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
30. Il richiedente dichiarò anche una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
31. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
32. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente tre anni e due mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado di riacquistare il primo appartamento e tre anni e quattro mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare il secondo appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell Articolo 6 § 1 della Convenzione nella causa presente.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33. L’ Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
34. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che calcolò come segue: 20,000 euro(EUR), somma che è la perdita di affitto per un periodo di cinque anni (dalla scadenza dei contratti d'affitto alla riacquisizione degli appartamenti).
35. Il Governo contestò la richiesta.
36. La Corte richiama che nei primi procedimenti il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente l'appartamento come sistemazione per lui. Riguardo ai secondi procedimenti, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente l'appartamento come sistemazione per sua figlia. In simili circostanze, la Corte considera, che il richiedente non può rivendicare alcun diritto al rimborso della perdita di affitto ma può richiedere il rimborso solamente di costi e spese incorsi nell’affitto di un altro appartamento che vanno oltre l'affitto ricevuto dall'inquilino. Comunque, non ha fatto tale richiesta. Perciò, la Corte respinge la richiesta.
B. danno Morale
37. Il richiedente chiese EUR 10,000 per ogni anno delle due procedure. Lui lasciò anche che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
38. Il Governo contestò la richiesta.
39. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, gli dà un totale di EUR 5,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
40. Il richiedente chiese anche ITL 6,064,400 [EUR 3,132] per i costi dei procedimenti di esecuzione. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, lasciò la questione alla discrezione della Corte.
41. Riguardo ai costi incorsero nei procedimenti nazionali, il Governo dibatté che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che è stato considerato come un'interferenza sproporzionata per il diritto alla proprietà del richiedente.
Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissione.
42. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 al richiedente per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i costi e spese incorsi di fronte alla Corte.
D. Interesse di mora
43. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Ritiene
((a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 5,000 EUR (cinque mila euro) per danno morale;
(ii) 4,000 EUR (quattro mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che può essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 17 luglio 2003, facendo seguito all’articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente