Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA NOTARGIACOMO C. ITALIA
(Richiesta n. 63600/00)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
9 ottobre 2003
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Notargiacomo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 18 settembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 63600/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. G. N. (“il richiedente”), il 1 dicembre 2000.
2. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza e Sig. I. M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagnò sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, si lagnò inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 27 giugno 2002.
5. Il 30 giugno 2003 e il 18 luglio 2003 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1925 e vive a Roma.
7. E’ il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a F.M. e G.C.
8. In una lettera datata 8 giugno 1983, il richiedente informò gli inquilini che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e chiese a loro di sgombrare i locali per quella data.
9. Gli inquilini dissero al richiedente che loro non avrebbero lasciato i locali.
10. In un documento notificato agli inquilini il 18 maggio 1985, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e li chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
11. Con una decisione del 29 giugno 1985 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali venissero sgombrati per il 28 giugno 1986.
12. Il 26 maggio 1986, il richiedente notificò un avviso agli inquilini chiedendo loro di sgombrare i locali.
13.Il 9 luglio 1986, notificò un avviso agli inquilini informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 31 luglio 1986.
14. Fra il 31 luglio 1986 e il 19 maggio 2000, l'ufficiale giudiziario fece settantatre tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
15. il 14 giugno 2000, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento
LA LEGGE
16. Il 18 luglio 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 7,100 (sette mila cento) Euro al Sig. G. N. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 63600/00. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
17. Il 30 giugno 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 7,100 (sette mila cento) Euro che copre danno materiale e morale e costi al Sig. G. N. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 63600/00 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
18. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha già specificato la natura e l’estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell'adempimento di quegli obblighi è attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perciò, una continuazione dell'esame della presente richiesta non è richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l'accordo è basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
19. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell'impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 9 ottobre 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente