Conclusione Violazione dell’ Art. 6-1; violazione di P1-1; danno Materiale - richiesta respinta; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti dela Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA MOTTOLA C. ITALIA
(Richiesta n. 58191/00)
SENTENZA
STRASBOURG
22 maggio 2003
DEFINITIVO
22/08/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Mottola c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 29 aprile 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 58191/00) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano il Sig. A. M. (“il richiedente”), il 12 maggio 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. D. P., un avvocato che pratica a Benevento. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Invocando l’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamentò della lunghezza dei procedimenti di sfratto e ha addotto che il mandato emesso dal Magistrato di Benevento ha dato luogo ad un impedimento al suo diritto di accesso ad un tribunale. La Corte ha esaminato questa lagnanza sotto l’Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 della Convenzione.
4. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1 degli Articoli di Corte.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 28 febbraio 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
7. Il richiedente nacque nel 1932 e vive a Benevento.
8. E’ il proprietario di un appartamento a Benevento che aveva affittato a N.C.
9. In un documento notificato all'inquilino il 27 aprile 1994, il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Benevento.
10. Con una decisione del 25 maggio 1994 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Benevento sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali venissero sgombrati entro il 30 novembre 1996.
11. Il 30 novembre 1996, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
12. Il 10 febbraio 1997, notificò un avviso all'inquilino in cui lo informa che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 25 febbraio 1997.
13. Fra il 25 febbraio 1997 e il 9 novembre 1998 , l'ufficiale giudiziario fece nove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu accordata l’ assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
14. Facendo seguito alla Sezione 6 della Legge n. 431/98, l'inquilino chiese alla Corte distrettuale di Benevento di stabilire una nuova data per l'imposizione del mandato per possesso. La data fu stabilita per il 25 aprile 2000 e poi per il 30 settembre 2000.
15. Il 12 ottobre 2000, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
16. Il 4 novembre 2000, notificò un avviso all'inquilino in cui lo informa che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 27 novembre 2000.
17. Fra il27 novembre 2000 e il 26 aprile 2001 , l'ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia.
18. Un nuovo tentativo dell'ufficiale giudiziario di esecuzione del mandato per possesso fu stabilito per il 21 giugno 2001.
19. L’8 agosto 2001, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
20. Il diritto nazionale attinente è descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
21. Il richiedente si lamentò di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza dell’polizia. Lui asserì una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
22. La Corte esaminò anche la causa sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
23. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
24. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente quattro anni e cinque mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di riacquistare l'appartamento.
25. C'è stata di conseguenza, una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e di Articolo 6 § 1 della Convenzione nella causa presente.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
27. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fissò a 1,455.88 euro (EUR), di cui la somma di EUR 1,116 è il costo per la ristrutturazione fatta una volta rientrato in possesso dell'appartamento e la somma di EUR 339,88 sono gli oneri di servizio che l'inquilino non ha pagato per il periodo gennaio-agosto 2001.
28. Il Governo sottolineò che il richiedente non era riuscito ad addurre una prova qualsiasi del danno materiale subito.
29. La Corte osserva che il richiedente debba recuperare i costi che aveva sostenuto dall'inquilino ed ha considerato, perciò, che nessun risarcimento dovrebbe essere reso sotto questo capo.
B. danno Morale
30. Il richiedente chiese EUR 8,000 per il danno morale.
31. Il Governo presentò che in qualsiasi il caso l'importo chiesto era eccessivo.
32. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perciò, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
33. Il richiedente chiese rimborso dei costi e spese di fronte alla Corte che fissò ad EUR 4,570.96.
34. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento può essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l'Italia [GC], n. 34884/97, § 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l’importo al richiedente.
D. Interesse di mora
35. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(ii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 22 maggio 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente