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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF MOLTENI AND GHISI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 67911/01/2005
Stato: Italia
Data: 28/07/2005
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusion Preliminary objection rejected (non-exhaustion of domestic remedies) ; Violation of P1-1 ; Pecuniary damage - claim dismissed ; Non-pecuniary damage -financial awards ; Costs and expenses award - domestic proceedings ; Costs and expenses award - Convention proceedings
THIRD SECTION
CASE OF MOLTENI AND GHISI v. ITALY
(Application no. 67911/01)
JUDGMENT
STRASBOURG
28 July 2005
FINAL
28/10/2005
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Molteni and Ghisi v. Italy,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr B.M. Zupančič, President,
Mr J. Hedigan,
Mr L. Caflisch,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs A. Gyulumyan,
Mr David Thór Björgvinsson, judges,
and Mr V. Berger, Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 July 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 67911/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by two Italian nationals Mrs E. M. and Mr E. G. (“the applicants”), on 23 February 2001.
2. The applicants were represented before the Court by Mr G. C. and Mr D. M., lawyers practising in Milan. The Italian Government (“the Government”) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 18 March 2004 the Court (First Section) declared the application admissible.
4. On 1 November 2004 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed Third Section (Rule 52 § 1).
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicants were respectively born in 1943 and 1972 and live in Milan.
6. E.G., the first applicant's husband and the second applicant's father, was the owner of a flat in Milan, which he had let to R.M.
7. In a registered letter of 24 June 1985, the owner informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 29 December 1985 and asked him to vacate the premises by that date.
8. In a writ served on the tenant on 23 October 1985, the owner reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Milan Magistrate.
9. By a decision of 5 December 1985, which was made enforceable on 14 December 1985, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 29 December 1986.
10. On 30 March 1987, the owner served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
11. On 17 April 1987, he informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 15 May 1987.
12. Between 15 May 1987 and 11 July 1996, the bailiff made thirty-one attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, the owner was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. On 14 July 1996, the owner died and the applicants inherited the flat and became part of the proceedings as heirs.
14. Between 12 November 1996 and 30 November 1999, the bailiff made eleven attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
15. On 14 November 2000, the tenant died and the applicants recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE
16. The relevant domestic law and practice is described in the Court's judgment in the case of Mascolo v. Italy (no. 68792/01, §§ 14-44).
THE LAW
I. THE GOVERNMENT'S PRELIMINARY OBJECTION
17. In their observations on the merits, the Government argue that domestic remedies had not been exhausted on the grounds that the applicants had failed to seek reimbursement of damages before the national courts under Article 1591 of the Civil Code.
18. As far as the Government's arguments have to be considered as a preliminary objection, the Court observes that it was not raised, as it could have been, at the time of the admissibility. Therefore, the Court considers that the Government is estopped from raising objections to the admissibility at this stage of the procedure.
19. This objection should accordingly be dismissed (see, among other authorities, Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, § 44, ECHR 1999-II).
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1
20. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flat, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1, which provides:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
21. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 46-75, ECHR 1999-V; Lunari v. Italy, no. 21463/93, §§ 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, §§ 33-48, 30 November 2000).
22. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait approximately thirteen years and six months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
23. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
24. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Pecuniary damage
25. The applicants claimed 28,128,000 Italian lire (ITL) for the pecuniary damage they had sustained. They submitted this amount as the result of the difference between the market value rent of a similar flat and the rent imposed by law. For the purpose of assessing the market value rent, the applicants submitted a rent contract stipulated in 1997 for a flat similar to the one of the present application.
26. The Government contested the claim. They maintained that the applicants failed to seek reparation for the damages they suffered before the national courts under Article 1591 of the Civil Code. Yet, the Government consider that the applicants failed to adduce any reason that they were unable to make use of such a remedy. Accordingly, their claim must be rejected.
27. The Court observes that the Government have not put forward any argument regarding the possibility that appears to have been developed in the case-law of the Court of Cassation of suing the State for damages following an unjustified lack of police assistance (see Mascolo cited above, §§ 34-44).
28. The Court notes that the applicants can bring an action in the civil courts under Article 1591 of the Civil Code claiming compensation from their former tenant for the loss incurred as a result of the property being returned late.
29. The issue in the present case is the damage arising from the unlawful conduct of the tenant, who, irrespective of the State's cooperation in enforcing the court-ordered eviction, had a duty to return the flat to its owner. The breach of the applicant's right to peaceful enjoyment of his possessions is above all the consequence of the tenant's unlawful conduct.
30. The Court accordingly notes that Italian domestic law allows reparation to be made for the material consequences of the breach and considers that the claim for just satisfaction for pecuniary damage should be dismissed.
B. Non-pecuniary damage
31. The applicants claimed ITL 35,000,000 for the non-pecuniary damage.
32. The Government contested the claim.
33. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards each of them EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
34. The applicants also claimed reimbursement of their legal costs and expenses as follows:
- ITL 1,751,847 for the costs and expenses of the enforcement proceedings;
- ITL 7,000,000 for the costs and expenses before the Court.
35. The Government contested the claims.
36. On the basis of the information in its possession and the Court's case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants the sum of EUR 800 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings and the sum of EUR 2,000 for the proceedings before the Court.
37. The Court awards a total sum of EUR 2,800 (EUR 1,400 each) for legal costs and expenses.
D. Default interest
38. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Dismisses the Government's preliminary objection;
2. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 3,000 (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 1,400 (one thousand four hundred euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 28 July 2005, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Obiezione preliminare respinta (non-esaurimento di vie di ricorso nazionali); Violazione di P1-1; danno Pecuniario - reclamo respinto; danno Non-pecuniario - risarcimenti finanziari; Costi e spese risarcimento - procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento - procedimenti della Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa MOLTENI E GHISI c. l'Italia
(Richiesta n. 67911/01)
SENTENZA
STRASBOURG
28 luglio 2005
DEFINITIVO
28/10/2005
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze poste fuori nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Molteni e Ghisi c. l'Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi in una Camera composta da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente,
il Sig. J. Hedigan, il Sig. L. Caflisch, Mrs M. Tsatsa-Nikolovska, i Sig. V. Zagrebelsky, Mrs A. Gyulumyan, i Sig. David Thór Björgvinsson, giudici, ed il Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 5 luglio 2005,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 67911/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da due cittadini italiani La Sig. E. M. ed il Sig. E. G. (“i richiedenti”), il 23 febbraio 2001.
2. I richiedenti furono rappresentati di fronte alla Corte dal Sig. G. C. ed il Sig. D. M., avvocati che praticano a Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dai loro Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai loro co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 18 marzo 2004 la Corte (Prima la Sezione) dichiarò la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2004 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (l'Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata ala di recente composta terza Sezione (l'Articolo 52 § 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1943 e 1972 e vivono a Milano.
6. E.G., il marito del primo richiedente ed il padre del secondo richiedente, era il proprietario un appartamento a Milano che lui aveva affittato a R.M.
7. In una lettera registrata il 24 giugno 1985, il proprietario informò l'inquilino che lui aveva inteso terminare il contratto d'affitto su scadenza del termine del 29 dicembre 1985 e chiese a lui di sgombrare i locali per quella la data.
8. In un documento presentato all'inquilino il 23 ottobre 1985, il proprietario reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato in Milano.
9. Da una decisione del 5 dicembre 1985, che fu resa esecutiva il 14 dicembre 1985, il Magistrato in Milano sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 29 dicembre 1986.
10. Il 30 marzo 1987, il proprietario presentò avviso all'inquilino richiedendogli di sgombrare i locali.
11. Il 17 aprile 1987, lui informò l'inquilino che il mandato per proprietà sarebbe stato eseguito da ufficiale giudiziario il 15 maggio 1987.
12. Tra il 15 maggio 1987 e l’11 luglio 1996, l'ufficiale giudiziario fece trentun tentativi di recuperare proprietà. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome, il proprietario non fu abilitato ad assistenza di polizia nell'eseguire il mandato per proprietà.
13. Il 14 luglio 1996 il proprietario morì, ed i richiedenti ereditarono l'appartamento e divennero parte dei procedimenti come eredi.
14. Tra il 12 novembre 1996 e il 30 novembre 1999, l'ufficiale giudiziario fece undici tentativi di recuperare proprietà. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome i richiedenti non furono abilitati ad assistenza di polizia nell'eseguire il mandato per proprietà.
15. Il 14 novembre 2000 l'inquilino morì, ed i richiedenti recuperarono proprietà dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE E PRATICA
16. Il diritto nazionale attinente e pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l'Italia (n. 68792/01, §§ 14-44).
LA LEGGE
I. L'OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
17. Nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che i richiedenti non erano riusciti a chiedere rimborso di danni di fronte alle corti nazionali sotto l’Articolo 1591 del Codice civile.
18. Dal momento che gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’ obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, al tempo dell'ammissibilità. Perciò, la Corte considera che il Governo è precluso dal sollevare le obiezioni sull'ammissibilità a questo stadio della procedura.
19. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorità, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, § 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1
20. I richiedenti si lagnarono della loro incapacità prolungata di recuperare proprietà del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro addussero una violazione del loro diritto di proprietà, come garantito dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste per legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di uno Stato eseguire simili leggi siccome ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in concordanza con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
21. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simile a quelli nella causa presente e trovò una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, §§ 46-75 il 1999-V di ECHR; Lunari c. l'Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l'Italia, n. 15919/89, §§ 33-48 30 novembre 2000).
22. La Corte ha esaminato la causa presente e trova che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che i richiedenti dovevano aspettare approssimativamente tredici anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l'appartamento.
23. C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
III. LA RICHIESTA DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stato una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna della Parte Contraente ed Alta riguardata permette di essere resa una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Pecuniario
25. I richiedenti chiesero 28,128,000 lire italiane (ITL) per il danno pecuniario che loro avevano sostenuto. Loro presentarono questo importo come il risultato della differenza tra il valore di mercato dell’affitto di un appartamento simile e l'affitto imposto dalla legge. Allo scopo di stimare il valore dell’affitto di mercato, i richiedenti presentarono, un contratto di affitto stipulato nel 1997 per un appartamento simile a quello della presente richiesta.
26. Il Governo contestò il reclamo. Sostenne che i richiedenti non riuscirono a chiedere riparazione per i danni che loro soffrirono di fronte ai tribunali nazionali sotto l’Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che i richiedenti non riuscirono ad addurre qualsiasi ragione per la quale loro non erano capaci di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, il loro reclamo deve essere respinto.
27. La Corte osserva che il Governo non ha messo in avanti qualsiasi argomento riguardo alla possibilità che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni seguenti alla mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citato sopra di, §§ 34-44).
28. La Corte nota che i richiedenti possono intentare un’ azione nei tribunali civili sotto l’Articolo 1591 del Codice civile chiedendo la compensazione dal loro primo inquilino per la perdita incorsa come a risultato della proprietà che è restituita tardi.
29. Il problema nella causa presente è il danno che sorge dalla condotta illegale dell'inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell'eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva il dovere di restituire l'appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente a un godimento tranquillo delle sue proprietà è soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell'inquilino.
30. La Corte di conseguenza nota che diritto nazionale italiano permette di essere fatta una riparazione per le conseguenze materiale della violazione e considera che il reclamo per la soddisfazione equa per danno pecuniario dovrebbe essere respinto.
B. danno Non-pecuniario
31. I richiedenti chiesero ITL 35,000,000 per il danno non-pecuniario.
32. Il Governo contestò il reclamo.
33. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su a base equa, dà ognuno di loro EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
34. I richiedenti anche chiesti rimborso delle loro spese processuali e spese come seguono:
- ITL 1,751,847 per i costi e spese dei procedimenti di esecuzione;
- ITL 7,000,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
35. Il Governo contestò i reclami.
36. Sulla base delle informazioni nella sua proprietà e la causa-legge della Corte, la Corte lo considera ragionevole dare la somma di EUR 800 i richiedenti per i costi e spese incorse in nei procedimenti nazionali e la somma di EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
37. La Corte dà a somma totale di EUR 2,800 (EUR 1,400 ognuno) per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l'interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a che dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Respinge l'obiezione preliminare del Governo;
2. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ognuno dei richiedenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno non-pecuniario;
(l'ii) EUR 1,400 (mille quattrocento euro) per spese processuali e spese;
(l'iii) qualsiasi tassa che può essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra a un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti percentuale;
4. Respinge il resto del reclamo dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto 28 luglio 2005, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Boštjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente

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