Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA MATTA C. ITALIA
(Richiesta n. 55674/00)
SENTENZA
(regolamento amichevole)
STRASBOURG
10 aprile 2003
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Matta c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 20 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 55674/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. E. M. (“il richiedente”), il 2 marzo 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra E. F., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata – a causa di mancanza di assistenza della polizia - di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 18 aprile 2002,
5. Il 14 gennaio 2003 e il 10 febbraio 2003 il Governo ed il richiedente presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Torino che aveva affittato ad E.M.
7. In un documento notificato all'inquilino il 25 febbraio 1993 il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto il 31 dicembre 1993 e lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
8. L'inquilino si rifiutò di lasciare i locali.
9. In un documento notificato all'inquilino il 7 maggio 1993, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
10. Con una decisione del 19 maggio 1993 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torino sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1994.
11. Il 27 gennaio 1995 il richiedente notificò un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. L’8 marzo 1995 il richiedente informò l'inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 marzo 1995.
13. Fra il 28 marzo 1995 e il 13 settembre 2000 , l'ufficiale giudiziario fece otto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione, al richiedente non fu accordata l’ assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
14. Facendo seguito alla Legge n. 431/98, i procedimenti di esecuzione furono sospesi sino al 13 settembre 2000.
15. il 17 gennaio 2000, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
LA LEGGE
16. Il 14 gennaio 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 2,250 (due mila duecento cinquanta) Euro al Sig. E. M. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 55674/00. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
17. Il 10 febbraio 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal rappresentante del richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 2,250 (due mila duecento cinquanta) Euro che copre danno materiale e morale e costi al Sig. E. M. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 55674/00 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
18. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha già specificato la natura e l’estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell'adempimento di quegli obblighi è attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perciò, una continuazione dell'esame della presente richiesta non è richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l'accordo è basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
19. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 10 aprile 2003 facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente