Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - richiesta respinta; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti nazionali; Costi e spese (procedimenti di Convenzione) - richiesta respinta
PRIMA SEZIONE
CAUSA LORENZA CONTI C. ITALIA
(Richiesta n. 45356/99)
SENTENZA
STRASBOURG
10 luglio 2003
DEFINITIVO
03/12/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Lorenza Conti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 19 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 45356/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra L. C. (“il richiedente”), il 14 ottobre 1998.
2. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 24 gennaio 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1966 e vive a Firenze.
5. E’ il proprietario di un appartamento che aveva affittato P.m
6. In una lettera datata il 30 marzo 1987, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
7. In un documento presentato all'inquilino il 3 febbraio 1988, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Con una decisione del 29 febbraio 1988 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 1 marzo 1989.
9. Il 5 aprile 1989, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lei.
10. Il 15 aprile 1989, il richiedente presentò un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. L’ 8 maggio 1989 presentò un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 giugno 1989.
12. Tra il 7 giugno 1989 e il 9 giugno 1998 l'ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
13. Il 30 giugno 1999 il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
14. Fin dal 1947 le autorità pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo è stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d'affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell'imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti è descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
15. Riguardo al controllo degli affitti, l'evoluzione della legislazione italiana può essere riassunta come segue.
16. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per “gli equocanoni” (il così definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell'appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
17. Il secondo passo delle autorità italiane è datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il così definito patti in deroga) entrò in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l'opportunità di derogare all'affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
18. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riformò i contratti d’affitto e liberalizzò gli affitti.
B. Obblighi dell'inquilino in caso di tarda restituzione
19. L'inquilino è sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell'appartamento. A questo riguardo, l’Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
“L'inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare è sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l'importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.”
20. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all'affitto pagato dall'inquilino al tempo della scadenza del contratto d'affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) più il 20%, per il periodo dell'incapacità di disporre della proprietà dell'appartamento.
21. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spiegò che l'introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell'imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell'inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall'esenzione per lui dal carico di provare i danni.
22. La Corte Costituzionale dichiarò la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l'impossibilità per il proprietario per riacquistare l'appartamento dipendeva dalla condotta dell'inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, aprì la strada ai proprietari per l'istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall'inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia.
Lei dichiarò una violazione del suo diritto di proprietà, come garantito dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
24. Il richiedente dichiarò anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
25. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
26. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dieci anni dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l'appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. L’ Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
28. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che lei stabilì a 261,708,930 lire italiane (ITL) [135,161.40 euro (EUR)], somma che rappresenta la perdita dell’ affitto per il periodo da marzo 1989 (quando, sulla base del mandato pubblicato dal Magistrato di Firenze, l'inquilino avrebbe dovuto sgombrare i locali) al giugno 1999 (quando il richiedente recuperò possesso dell'appartamento). Il richiedente lasciò anche che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
29. Il Governo contestò la richiesta.
30. La Corte richiama che il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente l'appartamento come sua sistemazione. In simili circostanze, non può pretendere alcun diritto al rimborso della perdita di affitto ma può pretendere solamente il rimborso dei costi e spese sostenuti per l’affitto di un altro appartamento che vanno oltre l'affitto ricevuto dall'inquilino. Comunque, non ha fatto tale richiesta. Perciò, la Corte respinge la richiesta.
B. danno Morale
31. Il richiedente chiese ITL 1,000,000,000 [EUR 516,456.90] per il danno morale. Lasciò anche che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
32. Il Governo contestò la richiesta.
33. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, dà EUR 10,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
34. Il richiedente chiese rimborso per le sue spese processuali che fissò ad ITL 26,047,776 [EUR 13,452.55]. In particolare, il richiedente chiese gli importi seguenti:
- ITL 11,047,776 [EUR 5,705.70] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
- ITL 15,000,000 [EUR 7,746.85] per il tempo e le ore di lavoro perse per burocrazia ed autorità.
Il richiedente lasciò anche che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
35. Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo contestò la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissioni.
36. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,700 al richiedente per i costi e spese incorsi in nei procedimenti nazionali.
37. Riguardo alla seconda richiesta, la Corte osserva che il richiedente non è riuscito a presentare dettagli particolareggiati, insieme agli attinenti documenti di supporto, di conseguenza, la respinge.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 10,000 EUR (dieci mila euro) per danno morale;
(ii) 1,700 EUR (mille settecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 10 luglio 2003, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente