Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA L.B. ED ALTRI C. ITALIA
(Richiesta n. 46471/99)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
31 luglio 2003
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa L.B. ed Altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato l’8 luglio 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 46471/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da tre cittadini italiani, il Sig. L.B., la Sig.ra G.B. ed la Sig.ra T.B.P. (“i richiedenti”), il 2 ottobre 1998.
2. I richiedenti sono rappresentati da MM. G. e R. V. di R. S.' A., avvocati che praticano a Torino. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza e Sig. I. M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lagnarono sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione del fatto che la loro incapacità di recuperare possesso del loro appartamento corrispondeva ad una violazione del diritto a proprietà.
I richiedenti si lagnarono inoltre sotto l’Articolo 6 della Convenzione della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 7 marzo 2002,
5. L’ 11 giugno 2003 e il 10 giugno 2003 i richiedenti ed il Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti nacquero nel 1908, 1929 e 1935 e vivono rispettivamente uno a Torino e gli altri a Tronzano Vercellese.
7. Loro sono i proprietari di un appartamento a Torino che avevano affittato a M.M.
8. In un documento notificato all'inquilino l’8 gennaio 1992, i richiedenti informarono l'inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d'affitto e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
9. Con una decisione del 19 febbraio 1992 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torino sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 19 febbraio 1993.
10. Il 22 febbraio 1993, i richiedenti notificarono un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. Il 18 marzo 1993 loro notificarono un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 2 aprile 1993.
12. Fra il 2 aprile 1993 e il 13 gennaio 1999, l'ufficiale giudiziario fece quattordici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome ai richiedenti non fu accordata l’ assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
13. Facendo seguito all’ articolo n. 6 della Legge n. 431/98, i procedimenti di sfratto furono sospesi sino al 20 gennaio 2000.
14. Il 27 gennaio 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell'appartamento.
LA LEGGE
15. Il 10 giugno 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 4,585 (quattro mila cinquecento ottantacinque) Euro al Sig. L.B., alla Sig.ra G.B. ed alla Sig.ra T.B.P. (1,528.34 Euro al Sig. L.B., 1,528.33 Euro alla Sig.ra G.B. e 1,528.33 Euro alla Sig.ra T.B.P.) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 46471/99. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
16. Il 11 giugno 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal Sig. L.B.:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 4,585 (quattro mila cinquecento ottantacinque) Euro al Sig. L.B., la Sig.ra G.B. ed la Sig.ra T.B.P. (1,528.34 Euro al Sig. L.B., 1,528.33 Euro alla Sig.ra G.B. e 1,528.33 Euro alla Sig.ra T.B.P.) che copre danno materiale e morale e costi nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 46471/99 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
17. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha già specificato la natura e l’estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell'adempimento di quegli obblighi è attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perciò, una continuazione dell'esame della presente richiesta non è richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l'accordo è basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti A non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 31 luglio 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente