A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF ISTITUTO NAZIONALE CASE SRL v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, P1-1
Numero: 41479/98/2003
Stato: Italia
Data: 06/11/2003
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Struck of the list

FIRST SECTION
CASE OF ISTITUTO NAZIONALE CASE SRL v. ITALY
(Application no. 41479/98)
JUDGMENT
(Striking)
STRASBOURG
6 November 2003
FINAL
06/02/2004
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Istituto Nazionale Case Srl v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr P. Lorenzen, President,
Mr G. Bonello,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 16 October 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 41479/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian company, I. N. C. Srl (“the applicant”), on 26 February 1998.
2. The applicant was represented by Mr E. B., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (“the Government”) were represented by their successive Agents, respectively, Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention that it had been unable to recover possession of its flat within a reasonable time. Invoking Article 6 § 1 of the Convention, the applicant further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 § 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1.
6. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First Section (Rule 52 § 1).
7. By a decision of 7 May 2002 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant is an Italian limited company, settled in Naples.
9. The applicant is the owner of a flat in Naples, which it had let to B.L.
On an unspecified date, the applicant informed the tenant that it intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1983 and asked him to vacate the premises by that date.
10. In a writ served on the tenant on 9 March 1984, the applicant reiterated its intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Naples Magistrate. The Magistrate declared that it was not competent to examine the matter, following which it was transferred to the Naples Tribunal.
11. By a decision of 8 July 1988, the Tribunal confirmed that the rent contract had expired on 31 December 1983. It ordered the tenant to vacate the premises by 28 June 1989.
12. On 4 February 1990, the applicant served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 19 February 1991
13. On 12 November 1990, the applicant once more required the tenant to vacate the premises.
14. Between 19 February 1991 and 9 October 1997, the bailiff made twenty-eight attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
15. On an unspecified date in September 1998, the applicant recovered possession of the flat.
THE LAW
16. By letter of 15 May 2002, the Court informed the applicant of the admissibility decision and requested it to submit, by 15 July 2002, any additional evidence or written observations on the case that it wished to put before the Court. In the same letter, the applicant was also asked to submit its claims for just satisfaction and to inform the Court of its position on a friendly settlement of the case. The applicant did not reply.
17. By letter of 25 July 2002, the Court requested the applicant to submit, by 22 August 2002, its observations on the proposal for a friendly settlement formulated by the Government. In the same letter, the applicant was again asked to submit its claims for just satisfaction. The applicant did not reply.
18. By registered letter of 25 July 2003, sent also by fax, the Court informed the applicant that the case was going to be examined in the near future and warned it that its failure to reply to the letters of 15 May and 25 July 2002, might lead to the application being struck out of the Court's list of cases. The applicant received the fax. On 1 August 2003, it received the registered letter. However, the applicant did not reply.
19. In these circumstances, having regard to Article 37 § 1 (a) of the Convention, the Court considers that the applicant does not intend to pursue the petition. Furthermore, the Court finds no reasons of a general character, as defined in Article 37 § 1 in fine, which would require the examination of the application.
20. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
Decides to strike the case of the list.
Done in English, and notified in writing on 6 November 2003, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Søren Nielsen Peer Lorenzen
Deputy Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo

PRIMA SEZIONE
CAUSA ISTITUTO NAZIONALE CASE SRL C. ITALIA
(Richiesta n. 41479/98)
SENTENZA
(Cancellazione)
STRASBOURG
6 novembre 2003
DEFINITIVO
06/02/2004
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Istituto Nazionale Case Srl c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. P. Lorenzen, Presidente, il
Sig. G. Bonello, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Sezione Cancelliere Aggiunto
Avendo deliberato in privato il 16 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 41479/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da una società italiana, I. N. C. Srl (“il richiedente”), il 26 febbraio 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. E. B., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagnò sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione di non essere stato in gradi di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lagnò inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entrò in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 § 2 di Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1.
6. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione (Articolo 52 § 1).
7. Con una decisione del 7 maggio 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente è una società a responsabilità limitata italiana, con sede a Napoli.
9. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato a B.L.
In una data non specificata, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
10. In un documento notificato all'inquilino il 9 marzo 1984, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Napoli. Il Magistrato dichiarò che non era competente per esaminare la questione, ne conseguì quindi che fu trasferita al Tribunale di Napoli.
11. Con una decisione dell’ 8 luglio 1988, il Tribunale confermò, che il contratto di affitto era scaduto il 31 dicembre 1983. Ordinò che l'inquilino sgombrasse i locali per il 28 giugno 1989.
12. Il 4 febbraio 1990, il richiedente notificò un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 febbraio 1991
13. Il 12 novembre 1990, il richiedente ancora una volta chiese all'inquilino di sgombrare i locali.
14. Fra il 19 febbraio 1991 e il 9 ottobre 1997, l'ufficiale giudiziario fece ventotto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu accordata l’assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
15. In una data non specificata nel settembre 1998, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
LA LEGGE
16. Tramite una lettera del 15 maggio 2002, la Corte informò il richiedente della decisione di ammissibilità e gli richiese di presentare, entro il 15 luglio 2002 qualsiasi prova supplementare od osservazione scritta sulla causa che desiderava mettere di fronte alla Corte. Nella stessa lettera, si chiese anche al richiedente di presentare le sue richieste per soddisfazione equa ed informare la Corte della sua posizione in merito ad un regolamento amichevole della causa. Il richiedente non rispose.
17. Con lettera del 25 luglio 2002, la Corte richiese al richiedente di presentare, entro il 22 agosto 2002, le sue osservazioni sulla proposta per un regolamento amichevole formulata dal Governo. Nella stessa lettera, al richiedente si chiese di nuovo di presentare le sue richieste per la soddisfazione equa. Il richiedente non rispose.
18. Con lettera datata 25 luglio 2003, spedita anche da fax, la Corte informò il richiedente che la causa stava per essere esaminata in un futuro prossimo e l'avvertì che il fatto che non rispondesse alle lettere del 15 maggio e del 25 luglio 2002, avrebbe condotto all’applicazione della cancellazione dal ruolo delle cause della Corte. Il richiedente ricevette il fax. Il 1 agosto 2003, ricevette la lettera. Comunque, il richiedente non rispose.
19. In queste circostanze, avendo riguardo dell’ Articolo 37 § 1 (a) della Convenzione, la Corte considera, che il richiedente non intende intraprendere la petizione. Inoltre, la Corte non trova nessuna ragione di un carattere generale, come definito nell’ Articolo 37 § 1 in fine che richieda l'esame della richiesta.
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
Decide di cancellare la causa dal ruolo.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 6 novembre 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Pari Lorenzen
Cancelliere Aggiunto Presidente

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta...

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 21/03/2025