QUARTA SEZIONE
CAUSA IORDANIS IORDANOU C. TURCHIA
(Richiesta n. 43685/98)
SENTENZA
(i meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Iordanis Iordanou c. Turchia,
La Corte europea dei Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 43685/98) contro la Repubblica di Turchia depositata presso la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione�) sotto l’Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione�) da un cittadino cipriota, Sig. I. I. (“il richiedente�), il 15 settembre 1998.
2. Il richiedente è stato rappresentato dal Sig. A. D., un avvocato che pratica a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo�) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. Il richiedente addusse che l'occupazione turca della parte settentrionale di Cipro l'aveva spogliato della sua casa e della sua proprietà .
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione del 25 giugno 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. Il richiedente ed il Governo entrambi registrarono delle osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, dei commenti da una terza-parte furono ricevuti dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto ad intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. Il richiedente nacque nel 1923 e vive a Nicosia.
8. Il richiedente affermò di essere nato a Karavas, un villaggio sulla costa nel distretto di Kyrenia della Cipro settentrionale. Alla morte di suo padre, lui ereditò l'alloggio, localizzato al 15, via Lambousa dove aveva vissuto per tutta la sua infanzia. Era situato sulle aree N. 268 e 269, fogli mappali XI/16W1 e 8W2, ed era registrato a nome del richiedente in virtù della registrazione n. 5725 del 23 marzo 1956; consisteva di tre stanze a pianterreno, due camere nel seminterrato, di una cucina, di due fonti, di una pompa d’acqua a turbina e di un serbatoio di deposito dell’ acqua. Il richiedente continuò a far uso di questo alloggio, dove sua sorella visse, sino al luglio 1974.
9. Comunque, quando si sposò nel 1963, il richiedente si trasferì presso un alloggio quale lui aveva acquistato. Era situato sulle aree N. 20 e 21/3, foglio mappale XI/16W2.E1, ed era registrato a nome del richiedente in virtù della registrazione n. 5678 del 23 gennaio 1970. Questo secondo alloggio, situato al 10, via Kanaris consisteva di tre camere pianterreno , una camera al pino superiore , due fonti, una pompa d’acqua elettrica ed una pompa di deposito dell’ acqua.
10. Il richiedente possedeva anche tre aree di terreno a Karavas alcune delle quali erano boschetti di limone con olivi ed alberi di carruba che crescevano sugli altri, ed una quota di acqua sorgiva. Queste proprietà furono registrate come segue:
(a) l'area n. 273, foglio mappale XI/16W1, campo con boschetti di limone di una misura totale di 6,355 m² registrato a nome del richiedente in virtù della registrazione n. 151 del 23 marzo 1956;
(b) l'area n. 25, foglio mappale XII/18W1, campo con carruba ed alberi di oliva di una misura totale di 11,372 m² registrato a nome del richiedente in virtù della registrazione n. 4091 del 16 aprile 1957;
(c) le aree N. 76 e 79, foglio mappale XII/18W1, campo con carruba ed alberi di oliva di una misura totale di 35,452 m² registrate al nome del richiedente in virtù della registrazione n. 4269 del 23 gennaio 1970;
(d) l'area n. 140, foglio mappale XI/24W2, fonte di acqua corrente registrata per la quota del 1/224 a nome del richiedente.
11. In appoggio alla sua rivendicazione di proprietà il richiedente produsse i Certificati originali del Terreno concernenti ognuno le sue proprietà addotte, con l'eccezione dell'alloggio descritto sotto il paragrafo 9 sopra. Lui addusse che il Certificato del Terreno attinente era stato presentato all’Ufficio delle Indagini dei Terreni di Kyrenia per emendamento nel giugno 1974 ed era stato perso a causa dell'invasione turca. Lui produsse perciò un estratto dalle cancellerie della Repubblica di Cipro, datato 29 giugno 1993 e che indicava che la proprietà in questione era stata registrata a suo nome.
12. Nel momento dell’intervento turco del 1974, il richiedente partì con sua moglie e i due figli per Limassol, Cipro meridionale. Lui disse di essere stato privato dei suoi diritti di proprietà , essendo localizzata tutta la sua proprietà nell'area che era sotto l'occupazione e il controllo delle autorità militari turche. Questi ultimi gli avevano impedito di avere accesso e di utilizzare e possedere i suoi alloggi e campi.
LA LEGGE
I. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
13. Il Governo sollevò delle difficoltà preliminari d'inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e la mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni sono identiche a quelle sollevati nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
14. La società richiedente si lamentò che dal luglio 1974, la Turchia aveva impedito ai suoi direttori ed azionisti di esercitare il loro diritto al godimento tranquillo della loro proprietà .
Invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà . Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l'uso di proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.�
15. Il Governo contestò questa rivendicazione.
16. Il richiedente si appellò, essenzialmente, ai principi stabiliti dalla Corte nella causa Loizidou c. Turchia ((i meriti), Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1996-VI, 18 dicembre 1996).
17. Il Governo di Cipro osservò che la richiedente aveva prodotto i certificati di registrazione attinenti che testimoniavano la sua proprietà del terreno attinente. Notò inoltre che la causa presente era simile a quella di Loizidou ((i meriti), citata sopra), in cui la Corte aveva trovato che la perdita di controllo della proprietà da parte di espatriati era sorta come una conseguenza dell'occupazione della parte settentrionale di Cipro da parte delle truppe turche e la costituzione del “Repubblica turca di Cipro del Nord� (il “TRNC�), e che il rifiuto di accesso alla proprietà nel nord di Cipro occupato costituiva una violazione continua dell’Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
18. La Corte prima nota che i documenti presentati dalla richiedente (vedere paragrafo 9 sopra) offrono prova di prima facie che aveva un titolo di proprietà sulle proprietà in questione. Siccome il Governo rispondente andò a vuoto nel produrre delle prove convincenti per rifiuto, la Corte considera che la richiedente aveva una “ proprietà � all'interno del significato dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
19. La Corte richiama che nella causa Loizidou summenzionata ((i meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. ... come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà , così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un'interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all'interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all'interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un'interferenza col godimento tranquillo della proprietà . A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del 'TRNC' ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l'interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l'intervento turco nell'isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un'espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c'è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.�
20. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità 'TRNC' sul loro accesso fisico a quella proprietà . Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un'interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all'interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
...
189. .. c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l'interferenza coi loro diritti di proprietà .�
21. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
22. Di conseguenza, conclude che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso e il godimento della sua proprietà così come qualsiasi risarcimento per l'interferenza coi suoi diritti di proprietà .
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente presentò che nel 1974 aveva la sua dimora a Karavas. Siccome non era stato più in grado di ritornarvi, lui era stato vittima di una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
Questa disposizione si legge come segue:
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, della sua casa e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà interferenza da parte un'autorità pubblica con l'esercizio di questo diritto eccetto nel caso fosse in conformità con la legge e necessaria in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione del disturbo o del crimine, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.�
24. Il Governo contestò questa rivendicazione.
25. Il Governo di Cipro presentò che dove le proprietà del richiedente costituivano la casa della persona, c'era una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
26. Nella sua decisione sull'ammissibilità della richiesta, la Corte ha trovato, che l'alloggio del richiedente descritto nel paragrafo 9 sopra costituì una “ casa� ai fini dell’ Articolo 8 § 1 della Convenzione, e che l'impossibilità per il richiedente di ritornare a questo alloggio costituì un'interferenza coi suoi diritti dell’ Articolo 8.
27. La Corte osserva che la presente causa differisce dalla causa Loizidou ((meriti), citata sopra) poiché, diversamente dalla Sig.ra L., il richiedente davvero aveva una casa nella parte settentrionale di Cipro.
28. La Corte nota che dal 1974 il richiedente non era stato in grado di accedere ed utilizzare quella casa. In questo collegamento la Corte richiama che, nella sua sentenza nella causa Cipro c. Turchia (citata sopra, §§ 172-175), concluse che il rifiuto completo del diritto degli espatriati greco -ciprioti di rispettare le loro case nella parte settentrionale di Cipro dal 1974 costituì una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione. La Corte ragionò come segue:
“172. La Corte osserva che la politica ufficiale delle autorità della'TRNC' di negare il diritto degli espatriati di ritornare alle loro case viene eseguita con delle restrizioni molto rigide operate dalle stesse autorità sulle visite al nord da parte di ciprioti greci che vivono a sud. Di conseguenza, non solo gli espatriati non sono in grado di richiedere alle autorità di rioccupare le case che si sono lasciati alle spalle, ma a loro viene fisicamente impedito di farvi visita.
173. La Corte nota inoltre che la situazione contestata dal Governo richiedente è stata ottenuta dagli eventi del 1974 nella parte settentrionale di Cipro. Sembrerebbe che non è stata mai riflessa nella ' legislazione' e è stata eseguita come una questione di politica in appoggio di una disposizione bi-zonale configurata, si sostiene, per minimizzare il rischio di conflitto che la mescolanza delle comunità greche e turco-cipriote potrebbe creare nel nord. Questa disposizione bi-zonale viene intrapresa all'interno della struttura dei discorsi inter-comunali patrocinati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite...
174. La Corte farebbe le seguenti osservazioni i in questo collegamento: in primo luogo, il rifiuto completo del diritto degli espatriati al rispetto delle loro case non ha base legale all'interno del significato dell’ Articolo 8 § 2 della Convenzione (vedere paragrafo 173 sopra); in secondo luogo, i discorsi inter-comunali non possono essere invocati per legittimare una violazione della Convenzione; in terzo luogo, la violazione in questione resiste come questione politica dal 1974 e deve essere considerata continua.
175. In prospettiva di queste considerazioni, la Corte conclude, che c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione in ragione del rifiuto di concedere il ritorno di qualsiasi espatriato greco- cipriota alla sua casa nella parte settentrionale di Cipro.�
29. La Corte non vede alcuna ragione nella presente causa per abbandonare il ragionamento e le costatazioni sopra (vedere anche Demades (meriti), citata sopra, §§ 36-37).
30. Di conseguenza, conclude che c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione a causa del rifiuto completo del diritto del richiedente al rispetto per la sua casa.
IV. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, PRESO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E L’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
31. Il richiedente si lamentò di una violazione sotto l’Articolo 14 della Convenzione a causa di un trattamento discriminatorio contro lui nelle sue ulteriori osservazioni del 30 agosto 2002, nel godimento dei suoi diritti sotto l’Articolo 8 della Convenzione e l’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1. Lui addusse che questa discriminazione era stata basata sulla sua origine nazionale e sulle sue credenze religiose.
L’Articolo 14 della Convenzione legge come segue:
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l'associazione con una minoranza nazionale, la proprietà ,la nascita o altro status.�
32. La Corte da prima nota che questa azione di reclamo non è stata inclusa nella sua decisione sull'ammissibilità della richiesta. In qualsiasi caso, e presumendo anche che fosse stata sollevata per implicazione nelle note precedenti del richiedente, ricorda che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell'azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede alcuna ragione di abbandonare questo approccio nella presente causa (vedere anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. Turchia, n. 16163/90, §§ 37-38 31 luglio 2003).
C. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33. Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.�
A. Danno materiale e morale
1. Le osservazioni delle parti
(a) Il richiedente
34. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 30 agosto 2002, il richiedente richiese 870,000 lire cipriote (CYP- approssimativamente 1,486,482 euro (EUR)) per danno materiale. Lui si appellò a rapporto di un esperto che valutava il valore delle sue perdite che includevano la perdita di affitto annuale percepito o che ci si aspettava di percepire dall'affitto delle sue proprietà , più interesse dalla data in cui simili affitti erano dovuti sino al giorno del pagamento. L'affitto chiesto era per il periodo risalente a gennaio 1987, quando il Governo rispondente accettò il diritto di ricorso individuale, sino al 1 gennaio 2003. Il richiedente non chiese il risarcimento per qualsiasi l'espropriazione stabilita poiché lui ancora era il proprietario legale delle proprietà . Il rapporto di valutazione conteneva una descrizione del villaggio di Karavas e delle proprietà del richiedente.
35. Il punto iniziale del rapporto di valutazione era il valore di affitto delle proprietà del richiedente nel 1974, calcolato come una percentuale (variante dal 4 al 6%) del loro valore di libero mercato del 1974. Gli alloggi che il richiedente possedeva (vedere paragrafi 8 e 9 sopra) erano rispettivamente di approssimativamente 120 e 100 m². Nel 1974 il loro valore di mercato, insieme con la terra annessa a loro avrebbe potuto essere valutato a CYP 20,500 secondo l'esperto, (circa EUR 35,026) e CYP 29,000 (circa EUR 49,549). Le aree di terreno descritte sotto il paragrafo 10 (a), (b) e (c) sopra avevano un valore di mercato del 1974 rispettivamente di CYP 50,000 (circa EUR 85,430), 51,000 (circa EUR 87,138) e 53,000 (circa EUR 90,555). Il valore di mercato della quota del richiedente della sorgente d’acqua (vedere paragrafo 10 (d) sopra fu valutato a CYP 2,700 (circa EUR 4,613).
36. Gli affitti furono aggiustati successivamente verso l'alto secondo un aumento annuale del 5% e fu applicato un interesse composto per pagamento ritardato ad un tasso dell’ 8% all'anno.
37. Il 24 gennaio 2008, a seguito di una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, il richiedente presentò rivendicazioni aggiornate per soddisfazione equa con lo scopo di coprire la perdita dell'uso della proprietà dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007 . Lui produsse un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’ uso era CYP 694,827 più CYP 879,339 per interesse. La somma totale chiesta sotto questo capo era così CYP 1,574,166 (circa EUR 2,689,620).
38. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 30 agosto 2002, il richiedente chiese inoltre CYP 228,000 (circa EUR 389,560) a riguardo del danno morale. In particolare, chiese CYP 38,000 (circa EUR 64,926) per l'angoscia e la frustrazione subite a causa della violazione continua dei suoi diritti di proprietà . Lui affermò che questa somma era stata calcolata sulla base della somma assegnata dalla Corte nella causa Loizidou ((soddisfazione equa), Relazioni 1998-IV, 28 luglio 1998), prendendo in considerazione, comunque che il periodo di tempo per il quale il danno rivendicato nella presente causa era più lungo. Il richiedente chiese anche CYP 114,000 (circa EUR 194,780) per l'angoscia e lo stress a cui era stato sottoposto a causa del rifiuto del suo diritto al rispetto della sua casa, e CYP 76,000 (circa EUR 129,853) per la violazione dei suoi diritti sotto l’Articolo 14 della Convenzione.
39. Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, il richiedente infine richiese, la somma supplementare di EUR 50,000 per danni morali.
(b) Il Governo
40. In replica alla richiesta di soddisfazione equa del richiedente del 30 agosto 2002, il Governo presentò che la Turchia non aveva accesso ai documenti dei terreni nella “TRNC� e non poteva avere perciò conoscenza sufficiente del valore dei patrimoni immobiliari addotti dal richiedente.
41. Le proprietà lasciate dal richiedente erano stato considerato abbandonate ed erano state espropriato sotto le leggi della “TRNC.� Era impossibile per Turchia adottare qualsiasi disposizione nazionale riguardo alle espropriazioni rese da un altro Stato indipendente. Si dovrebbe anche prendere in considerazione che durante le scorse decadi il panorama della parte settentrionale di Cipro è cambiato notevolmente e che questi cambi hanno colpito le proprietà del richiedente. Il problema del risarcimento reciproco per le proprietà greco- cipriote lasciate nel nord dell'isola e le proprietà turco-cipriote lasciate nel sud era molto complesso e avrebbe dovuto essere stabilito tramite negoziazioni fra le due parti piuttosto che tramite aggiudicazione da parte della Corte europea dei Diritti umani, comportandosi come tribunale di prima -istanza ed appellandosi a dei rapporti prodotti solamente dalla parte del richiedente.
42. Impugnando le conclusioni giunte alla Corte nella causa Loizidou ((soddisfazione equa), citata sopra), il Governo considerò che in cause come la presente, nessuna assegnazione dovrebbe essere fatta dalla Corte sotto l’Articolo 41 della Convenzione. Loro sottolinearono che l'incapacità del richiedente di avere accesso alle sue proprietà dipese dalla situazione politica a Cipro e, in particolare, all'esistenza delle linee di tregua riconosciute dell'ONU . Se si Greco- Ciprioti fosse permesso di andare al nord e di rivendicare le loro proprietà , esploderebbe il caos sull'isola; inoltre qualsiasi assegnazione fatta dalla Corte minerebbe le negoziazioni fra le due parti.
43. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate della richiedente per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell'identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all'interno dell'ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati noti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco -cipriote che, dal 1974, avevano rifatto i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere ai richiedenti di offrire dei certificati di ricerca emessi dal Settore dei Terreni e Ricerche della Repubblica di Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali .
44. Il Governo notò inoltre che alcuni richiedenti avevano diviso le proprietà e che non era provato che i loro comproprietari avevano accettato la sezione delle proprietà . Né, quando chiedendo i danni basati sull'assunzione che le proprietà erano state affittate dopo il 1974, i richiedenti avevano mostrato che i diritti dei detti comproprietari sotto il diritto nazionale erano stati rispettati.
45. Il Governo presentò che siccome è stato applicato un aumento annuale del valore della proprietà , sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso , il valore di mercato addotto del 1974 della proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e costituiva un’indennità insufficiente per la volatilità del mercato della proprietà e per la sua suscettibilità alle influenze sia nazionali che internazionali. Il rapporto presentato dalla richiedente aveva proceduto invece all'assunzione che il mercato della proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo sotto considerazione.
46. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco -cipriote che considerò essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e delle vendite comparative nelle aree in cui la proprietà [era] situata.� Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita dell’ uso della proprietà ed il suo valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare alla richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e le rivendicazioni riguardo a questo.
47. Il rapporto preparato dalle autorità turco -cipriote specificava che sarebbe stato possibile prevedere, o immediatamente o dopo la decisione della questioni di Cipro, la restituzione delle proprietà descritte nel paragrafo 8 sopra. Nel caso le condizioni per la restituzione non fossero state adempiute , la richiedente avrebbe potuto chiedere il risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando un 5% di rendita sui valori di mercato del 1974) e dell’aumento di valore della proprietà fra il 1974 e la data del pagamento. Se il richiedente avesse fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbe offerto CYP 175,666.13 (circa EUR 300,143) per compensare la perdita d’uso e CYP 187,113.57 (circa EUR 319,702) per il valore delle proprietà . Secondo un esperto nominato dalle autorità della “TRNC�, il valore del libero mercato del 1974 delle proprietà del richiedente era il seguente:
- alloggio descritto nel paragrafo 8 sopra: CYP 1,500 (circa EUR 2,562);
- alloggio descritto nel paragrafo 9 sopra: CYP 5,500 (circa EUR 9,397);
- campo descritto nel paragrafo 10 (a) sopra: CYP 7,125 (circa EUR 12,173);
- campo descritto nel paragrafo 10 (b) sopra: CYP 8,500 ( circa EUR 14,523);
- campo descritto nel paragrafo 10 (c) sopra: CYP 7,950 (circa EUR 13,583).
Nessuna stima fu data per la fonte di correre acqua descritta in paragrafo 10 (d) sopra.
48. Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell'isola.
49. Infine, il Governo non fece commenti sulle osservazioni del richiedente sotto il capo di danno morale.
2. La terza parte intervenuta
50. Il Governo di Cipro sostenne pienamente le rivendicazioni aggiornate del richiedente per la soddisfazione equa.
3. La valutazione della Corte
51. La Corte nota da prima che l'osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi in merito al titolo di proprietà della società richiedente sulla proprietà in questione (vedere paragrafi 40 e 43 sopra) è, in sostanza, un'obiezione di incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che avrebbe dovuto essere presentata prima che la richiesta fosse dichiarata ammissibile o, al più tardi, nell'ambito delle osservazioni delle parti sui meriti. In qualsiasi caso, la Corte non può che confermare la sua costatazione per cui il richiedente aveva una “ proprietà � sulle proprietà a Karavas all'interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere paragrafo 18 sopra).
52. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell'intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
53. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 30 agosto 2002, appellandosi ai conti dal suo rappresentante, il richiedente chiese CYP 4,621.6 (circa EUR 7,896) per i costi e le spese sostenuti di fronte alla Corte. Questa somma includeva CYP 2,000 (circa EUR 3,417) per i costi del rapporto competente che valutava il valore delle sue proprietà . Il 25 novembre 2002, il richiedente presentò note spese supplementari dal suo avvocato, corrispondenti a CYP 734.5 (circa EUR 1,254). Il 15 gennaio 2004, chiese costi addizionali corrispondenti a CYP 2,645 (circa EUR 4,519). Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, il richiedente infine presentò, note spese supplementari per il nuovo rapporto di valutazione e per le parcelle legali corrispondenti rispettivamente a CYP 2,000 (circa EUR 3,417) più V.A.T. ed EUR 2,955.5 (inclusa V.A.T.). La somma totale chiesta sotto questo capo era così circa EUR 20,041.
54. Il Governo non fece commenti su questo punto.
55. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Respinge per sei voti ad uno le obiezioni preliminari del Governo;
2. Sostiene per sei voti ad uno che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene per sei voti ad uno che c'è stata una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione;
4. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c'è stata una violazione dell’ Articolo 14 della Convenzione;
5. Sostiene all’unanimità che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l'ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l'opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAÅž
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l'obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 dell’Articolo 8 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa di Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).