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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF IMMOBILIARE ANBA v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 31916/96/2001
Stato: Italia
Data: 04/10/2001
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF IMMOBILIARE ANBA v. ITALY
(Application no. 31916/96)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
4 October 2001

In the case of Immobiliare Anba v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 13 September 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31916/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian company, I. A. (“the applicant”), on 20 February 1996.
2. The applicant was represented by Mrs G. M., a lawyer practising in Milan. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about its prolonged inability - through lack of police assistance - to recover possession of its apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 22 March 2001, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 25 June 2001 and on 21 June 2001, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Milan, which it had let to N.S.H.R.
7. In a writ served on the tenant on 19 February 1987, the applicant communicated its intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Milan Magistrate.
8. By a decision of 25 July 1987, the Magistrate refused to uphold the validity of the notice to quit and declined jurisdiction on account of the value of the case and indicated that the Milan District Court had jurisdiction to hear it.
9. On 15 September 1987, the applicant resumed the proceedings before the Milan District Court.
10. The court deliberated on 10 January 1989 and in a judgment of the same date, the text of which was deposited with the registry on 20 February 1989, allowed the applicant’s claim and ordered that the premises be vacated within six months as from the date on which the judgment would become enforceable. On 31 May 1989, the Milan District Court judgment became enforceable.
11. On 11 November 1989, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. Between 20 December 1989 and 13 March 1999, the bailiff made forty-two attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. On 26 April 1999, the applicant recovered possession of the premises with the assistance of the police.
THE LAW
14. On 21 June 2001, the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay 35,000,000 ITL to I. A. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 31916/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”
15. On 25 June 2001, the Court received the following declaration signed by the applicant’s representative:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 35,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to I. A. with a view to securing a friendly settlement of application no. 31916/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant company have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.”
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 4 October 2001 pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA IMMOBILIARE ANBA C. ITALIA
(Richiesta n. 31916/96)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001

Nella causa Immobiliare Anba c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 settembre 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 31916/96) contro l'Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da una società italiana, I. A. (“il richiedente”), il 20 febbraio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra G. M., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata – a causa di mancanza di assistenza della polizia – per recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. Il 25 giugno 2001 e il 21 giugno 2001, il richiedente e l'Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato a N.S.H.R.
7. In un documento notificato all'inquilino il19 febbraio 1987, il richiedente comunicò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
8. Con una decisione del 25 luglio 1987, il Magistrato si rifiutò di sostenere la validità dell'avviso per sgomberare e declinò giurisdizione a causa del valore della causa ed indicò che la Corte distrettuale di Milano aveva giurisdizione per ascoltarlo.
9. Il 15 settembre 1987, il richiedente riprese i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Milano.
10. La corte deliberò il 10 gennaio 1989 ed in una sentenza della stessa data, il testo della quale fu depositato alla cancelleria il 20 febbraio 1989, accettò la richiesta del richiedente ed ordinò che i locali fossero sgombrati entro sei mesi dalla data in cui la sentenza sarebbe diventata esecutiva. Il 31 maggio 1989, la sentenza della Corte distrettuale di Milano divenne esecutiva.
11. L’11 novembre 1989, il richiedente notificò un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Fra il20 dicembre 1989 e il 13 marzo 1999, l'ufficiale giudiziario fece quarantadue tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu accordata l’ assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
13. Il 26 aprile 1999, il richiedente recuperò possesso dei locali per l'assistenza della polizia.
LA LEGGE
14. Il 21 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 35,000,000 ITL a me in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 31916/96. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
15. Il 25 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 35,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi a me. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 31916/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
16. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È sicuro che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito ad Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

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