PRIMA SEZIONE
CAUSA GUDKOV C. RUSSIA
(Richiesta n. 13173/03)
SENTENZA
STRASBOURG
22 dicembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Gudkov c. Russia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Nina Vajić, Presidente, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, Giorgio Nicolaou, giudici,
e Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 3 dicembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 13173/03) contro la Federazione russa depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione�) da un cittadino russo, Sig. S. Y. G. (“il richiedente�), il 7 aprile 2003.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. V. K., un avvocato che pratica a Rostov-sul-Don. Il Governo russo (“il Governo�) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. P. Laptev, il Rappresentante della Federazione russa presso la Corte.
3. Il 12 ottobre 2006 il Presidente della prima Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1961 e vive a Rostov-sul-Don.
5. In una data non specificata citò in giudizio la sua precedente moglie per avere il titolo di proprietà su una metà dell'appartamento che loro avevano presumibilmente acquistato mentre erano sposati. La questione fu revisionata ripetutamente dai tribunali a due livelli di giurisdizione.
6. Il 20 febbraio 2001 la Corte distrettuale di Leninskiy di Rostov-sul-Don respinse la rivendicazione del richiedente.
7. L’ 11 maggio 2001 la Corte Regionale di Rostov annullò la sentenza del 20 febbraio 2001 su ricorso e rinviò la questione per ulteriore considerazione.
8. L’8 agosto 2001 la Corte distrettuale ammise in pieno il ricorso del richiedente.
9. Il 19 settembre 2001 la Corte Regionale di Rostov sostenne la sentenza dell’ 8 agosto 2001 su ricorso.
10. Il 2 ottobre 2002 la precedente moglie del richiedente chiese al Presidente della Corte Regionale di Rostov di depositare una richiesta per una revisione direttiva della sentenza dell’ 8 agosto 2001 come sostenuto il 19 settembre 2001.
11. Il 24 dicembre 2002 il facente funzione di Presidente della Corte Regionale di Rostov accolse la richiesta e spedì la causa al Presidium della Corte Regionale di Rostov per revisione direttiva.
12. Il 26 dicembre 2002 il Presidium della Corte Regionale di Rostov impose nuovamente la prova ed annullò le sentenze dell’ 11 maggio, dell’ 8 agosto e del 19 settembre 2001 tramite revisione direttiva e riabilitò la sentenza del 20 febbraio 2001. Considerò che il richiedente non era riuscito ad offrire abbastanza prove da provare il suo titolo sulla proprietà contestata.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Il diritto nazionale attinente che disciplina la procedura di revisione direttiva al tempo attinente è riassunto nella sentenza della Corte nella causa Ryabykh c. Russia (n. 52854/99, §§ 31-42 ECHR 2003-X).
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 A CAUSA DELLA REVISIONE DIRETTIVA
14. Il richiedente si lamentò sotto l’ Articolo 6 § 1 della Convenzione e l’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che la sentenza dell’ 8 agosto 2001 come sostenuta il 19 settembre 2001 era stata annullata tramite revisione direttiva del26 dicembre 2002. Nella parte attinente, questi Articoli recitano ciò che segue:
Articolo 6 § 1
“ Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi... ognuno è abilitato ad un'udienza corretta... all'interno di un termine ragionevole...da[un] tribunale…�
Articolo 1 di Protocollo N.ro 1
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà . Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. [...]�
15. Il Governo contestò quell'argomento. Dibattè che la revisione direttiva era stata compatibile con la Convenzione siccome i tribunali inferiori avevano fatto un errore giudiziale fondamentale. Non specificò la sostanza dell'errore.
A. AmmissibilitÃ
16. La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all'interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
1. Articolo 6 della Convenzione
(a) Revisione direttiva: certezza legale
17. La Corte reitera che, nell'interesse della certezza legale richiesta implicitamente dall’ Articolo 6, le sentenze definitive dovrebbero essere lasciate generalmente intatte. Loro possono essere disturbate solamente per correggere errori fondamentali. La loro revisione non dovrebbe essere trattata come un ricorso mascherato, e la mera possibilità che ci siano due punti i vista sulla materia non è una base per un riesame (vedere Ryabykh, citata sopra, §§ 51-52).
18. La Corte reitera che ha trovato frequentemente violazioni del principio della certezza legale e del diritto ad un tribunale in procedimenti di revisione direttiva disciplinati dal precedente Codice di Procedura Civile in quanto ha concesso a sentenze definitive a favore dei richiedenti di venire accantonate da tribunali superiori a seguito di richieste di ufficiali statali il cui potere di fare simili richieste non era soggetto a qualsiasi tempo-limite (vedere, fra le altre autorità , Ryabykh, citata sopra, §§ 51-56; Volkova c. Russia, n. 48758/99, §§ 34-36 5 aprile 2005; e Roseltrans c. Russia, n. 60974/00, §§ 27-28 21 luglio 2005).
19. Avendo esaminato i materiali presentati a lei, la Corte osserva che il Governo non esposto qualsiasi fatto o argomento capace di persuaderla a giungere ad una conclusione diversa nella presente causa. La sentenza definitiva fu annullata solamente per una rivalutazione della prova (vedere paragrafo 12 sopra). Nessun errore fondamentale era stato trovato. Perciò l'inversione della sentenza definitiva non era giustificata da ragioni eccezionali ed irresistibili ed era perciò in violazione del requisito di certezza legale. C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione.
(b) Revisione direttiva: problemi procedurali
20. Il richiedente si lamentò anche sotto l’Articolo 6 § 1 di una violazione del suo diritto ad un'udienza corretta, in quanto non era stato informato dell'udienza nei procedimenti della revisione direttiva del 26 dicembre 2002.
21. La Corte nota che la stessa applicazione di procedimenti di revisione direttiva costituì una violazione del diritto del richiedente ad un'udienza corretta (vedere paragrafi 17-19 sopra). Perciò, la Corte non considera necessario decidere se la mancanza addotta di partecipazione da parte del richiedente, presa separatamente, renderebbe i procedimenti di revisione direttiva di fronte alla corte ingiusti.
2. Articolo 1 del Protocollo N.ro 1
22. La Corte osserva che sotto la sentenza definitiva, il richiedente ottenne il titolo di proprietà sulla metà dell'appartamento contestato. La sentenza creò così un bene all'interno del significato dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere Vasilopoulou c. Grecia, n. 47541/99, § 22, 21 marzo 2002, e Malinovskiy c. Russia, n. 41302/02, § 43 ECHR 2005-VII (estratti)). L’annullamento della sentenza in violazione del principio della certezza legale frustrò la fiducia del richiedente nella decisione giudiziale vincolante e lo spogliarono di un'opportunità di ricevere le assegnazioni giudiziali che lui legittimamente si era aspettato di ricevere (vedere Dovguchits c. Russia, n. 2999/03, § 35 7 giugno 2007). C'è stata di conseguenza anche una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. LA RICHIESTA DI ARTICOLO 41 DI LA CONVENZIONE
23. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.�
24. La Corte indica che sotto l’Articolo 60 dell’Ordinamento della Corte qualsiasi rivendicazione per la soddisfazione equa deve essere particolareggiata e deve essere presentata per iscritto insieme con gli attinenti documenti di sostegno o ricevute, “in manca di ciò la Camera può respingere questa rivendicazione interamente o in parte.�
25. La Corte nota che il 19 gennaio 2007 il richiedente fu invitato a produrre le sue rivendicazioni per la soddisfazione equa entro il 23 marzo 2007. Il richiedente non presentò qualsiasi richiesta sotto l’Articolo 41. Così, la Corte non fa assegnazione sotto l’Articolo 41 della Convenzione.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 della Convenzione e dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 a riguardo dell'annullamento il 26 dicembre 2002 tramite revisione direttiva della definitivo sentenza a favore del richiedente;
3. Sostiene che non c'è nessun bisogno di esaminare l'azione di reclamo sotto l’Articolo 6 della Convenzione in quanto il richiedente non è stato informato dell'udienza del 26 dicembre 2002.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 dicembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento di Corte.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidente