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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GIUSEPPA PEPE v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 46161/99/2003
Stato: Italia
Data: 17/04/2003
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage - financial award ; Non-pecuniary damage - financial award ; Costs and expenses partial award - Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF GIUSEPPA PEPE v. ITALY
(Application no. 46161/99)
JUDGMENT
STRASBOURG
17 April 2003
FINAL
17/07/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Giuseppa Pepe v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 27 March 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 46161/99) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mrs G. P. (“the applicant”), on 15 December 1998.
2. The applicant was represented by Mr C. A., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their successive co-agents respectively, Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. Invoking Article 6 § 1 of the Convention, the applicant complained about the length of the eviction proceedings. The Court also examined the case under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention.
4. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1 of the Rules of Court.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 31 January 2002 the Court declared the application admissible.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
7. The applicant was born in 1938 and lives in Sorrento.
8. She is the owner of a flat in Meta (Naples), which she had let to V.C.
9. In a writ served on the tenant on 24 January 1987, the applicant informed the tenant of her intention to terminate the lease and summoned him to appear before the Sorrento Magistrate.
10. By a decision of 12 July 1989, which was made enforceable on 26 September 1989, the Sorrento Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 4 May 1991.
11. On 18 June 1992, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 27 July 1992 she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 12 August 1992.
13. Between 12 August 1992 and 16 June 1998 the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the suspension, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. On 18 June 1998 the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
15. The relevant domestic law is described in the Court's judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1 AND OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
16. The applicant complained that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal...”
17. The Court also examined the case under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
18. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 § 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, §§ 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-47).
19. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant has had to wait for approximately five years and ten months from the first attempt of the bailiff before repossessing the flat.
20. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 § 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
21. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Pecuniary damage
22. The applicant sought reparation for the pecuniary damage she had sustained, which she put at 5,161.35 euros (EUR) being the costs and expenses for the enforcement proceedings.
23. The Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations and that the costs incurred during the enforcement stage were due only for the period that was regarded as being a disproportionate interference with the applicant's right of property.
24. The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage. Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award her, on an equitable basis, EUR 2,000 under this head.
B. Non-pecuniary damage
25. The applicant claimed EUR 51,645 for the non-pecuniary damage.
26. The Government submitted that in any event the amount claimed was excessive.
27. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
28. The applicant sought reimbursement of her legal costs, which she put at EUR 4,885.76 for her costs and expenses before the Court.
29. According to the Court's case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum. In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 2,000 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
30. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 2,000 EUR (two thousand euros) for pecuniary damage;
(ii) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 2,000 EUR (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant's claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 17 April 2003, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - risarcimento finanziario; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GIUSEPPA PEPE C. ITALIA
(Richiesta n. 46161/99)
SENTENZA
STRASBOURG
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Giuseppa Pepe c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di , Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 46161/99) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra G. P. (“il richiedente”), il 15 dicembre 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C. A., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi rispettivamente, il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamentò della lunghezza dei procedimenti di sfratto. La Corte esaminò la causa anche sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione.
4. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1 degli Articoli di Corte.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
6. Il 31 gennaio 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.

I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
7. Il richiedente nacque nel 1938 e vive a Sorrento.
8. Lei è il proprietario di un appartamento a Meta (Napoli) che lei aveva affittato a V.C.
9. In un documento notificato all'inquilino il 24 gennaio 1987, il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Sorrento.
10. Con una decisione del 12 luglio 1989 che fu resa esecutiva il 26 settembre 1989 il Magistrato di Sorrento sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 4 maggio 1991.
11. Il 18 giugno 1992, il richiedente notificò un avviso all'inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
12. Il 27 luglio 1992 lei notificò un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il12 agosto 1992.
13. Fra il 12 agosto 1992 e il 16 giugno 1998 l'ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione, al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
14. Il 18 giugno 1998 il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
15. Il diritto nazionale attinente è descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
16. Il richiedente si lamentò di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Lei asserì una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:

“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”

17. La Corte esaminò la causa anche sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
18. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
19. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente cinque anni e dieci mesi dal primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di riacquistare l'appartamento.
20. C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L’APPLLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. L’ Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
22. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale aveva sostenuto che fissò a 5,161.35 euro (EUR) come costi e spese per i procedimenti di esecuzione.
23. Il Governo dibatté che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione era dovuti solamente per il periodo che è stato considerato come un'interferenza sproporzionata col diritto del richiedente di proprietà.
24. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed il periodo riguardato, decide di dare, su una base equa EUR 2,000 sotto questo capo.
B. danno Morale
25. Il richiedente chiese EUR 51,645 per il danno morale.
26. Il Governo presentò che in qualsiasi il caso l'importo chiesto era eccessivo.
27. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perciò, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
28. Il richiedente chiese rimborso delle sue spese processuali che fissò ad EUR 4,885.76 per i suoi costi e spese di fronte alla Corte.
29. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento può essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum . Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l’importo al richiedente.

D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 2,000 EUR (due mila euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;

4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 17 aprile 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

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