Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - risarcimento finanziario; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GIUSEPPA PEPE C. ITALIA
(Richiesta n. 46161/99)
SENTENZA
STRASBOURG
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Giuseppa Pepe c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di , Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 46161/99) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra G. P. (“il richiedente”), il 15 dicembre 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C. A., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi rispettivamente, il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamentò della lunghezza dei procedimenti di sfratto. La Corte esaminò la causa anche sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione.
4. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1 degli Articoli di Corte.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
6. Il 31 gennaio 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
7. Il richiedente nacque nel 1938 e vive a Sorrento.
8. Lei è il proprietario di un appartamento a Meta (Napoli) che lei aveva affittato a V.C.
9. In un documento notificato all'inquilino il 24 gennaio 1987, il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Sorrento.
10. Con una decisione del 12 luglio 1989 che fu resa esecutiva il 26 settembre 1989 il Magistrato di Sorrento sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 4 maggio 1991.
11. Il 18 giugno 1992, il richiedente notificò un avviso all'inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
12. Il 27 luglio 1992 lei notificò un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il12 agosto 1992.
13. Fra il 12 agosto 1992 e il 16 giugno 1998 l'ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione, al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
14. Il 18 giugno 1998 il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
15. Il diritto nazionale attinente è descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
16. Il richiedente si lamentò di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Lei asserì una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
17. La Corte esaminò la causa anche sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
18. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
19. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente cinque anni e dieci mesi dal primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di riacquistare l'appartamento.
20. C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L’APPLLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. L’ Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
22. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale aveva sostenuto che fissò a 5,161.35 euro (EUR) come costi e spese per i procedimenti di esecuzione.
23. Il Governo dibatté che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione era dovuti solamente per il periodo che è stato considerato come un'interferenza sproporzionata col diritto del richiedente di proprietà.
24. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed il periodo riguardato, decide di dare, su una base equa EUR 2,000 sotto questo capo.
B. danno Morale
25. Il richiedente chiese EUR 51,645 per il danno morale.
26. Il Governo presentò che in qualsiasi il caso l'importo chiesto era eccessivo.
27. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perciò, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
28. Il richiedente chiese rimborso delle sue spese processuali che fissò ad EUR 4,885.76 per i suoi costi e spese di fronte alla Corte.
29. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento può essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum . Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l’importo al richiedente.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 2,000 EUR (due mila euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 17 aprile 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente