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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GERMANO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 31379/96/2001
Stato: Italia
Data: 29/03/2001
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF GERMANO v. ITALY
(Application no. 31379/96)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
29 March 2001

In the case of Germano v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mrs V. Stráznická,
Mr P. Lorenzen,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 8 March 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31379/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mr G. G. (“the applicant”), on 13 March 1996.
2. The applicant was represented by Mr E. T., a lawyer practising in Turin. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about his prolonged inability - through lack of police assistance - to recover possession of his apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 30 May 2000, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 15 January 2001 and on 29 January 2001, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Turin, which he had let to Y.A.H. In a registered letter of 14 March 1991, the applicant informed the tenant that the lease had expired on 30 September 1990 and asked him to vacate the premises, but the tenant refused to leave.
7. In a writ served on the tenant on 23 March 1991, the applicant summoned him to appear before the Turin Magistrate.
8. By a decision of 12 April 1991, which was made enforceable on 17 April 1991, the Turin Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1991.
9. On 9 June 1992 and again on 11 July 1994, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises. In the meanwhile negotiations had taken place between the applicant and the tenant in order to settle their dispute, but they failed.
10. On 25 July 1994 the applicant served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 14 September 1994.
11. On 14 September 1994, the bailiff made one attempt to recover possession, which proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
12. On 28 February 1995, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for himself.
13. Between 22 March 1995 and 29 July 1998, the bailiff made 13 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
14. On 31 October 1998, the tenant vacated the premises.
THE LAW
15. On 29 January 2001, the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay 40,000,000 ITL to Mr G. G. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 31379/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable immediately after the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”

16. On 15 January 2001, the Court received the following declaration signed by the applicant:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 40,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr G. G. with a view to securing a friendly settlement of application no. 31379/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.”
17. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
18. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber. Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

Done in English, and notified in writing on 29 March 2001 pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA GERMANO C. ITALIA
(Richiesta n. 31379/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
29 marzo 2001

Nella causa Germano c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, i lSig. G. Bonello, la Sig.ra V. Stráznická, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di , Sezione
Avendo deliberato in privato l’8 marzo 2001,
Consegna la seguente sentenza sulla che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 31379/96) contro l'Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. G. G. (“il richiedente”), il 13 marzo 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. E. T., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata – a causa della mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 30 maggio 2000.
5. Il 15 gennaio 2001 e il 29 gennaio 2001, il richiedente e l'Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Torino che lui aveva affittato a Y.A.H. In una lettera datata 14 marzo 1991, il richiedente informò l'inquilino che il contratto d'affitto era scaduto il 30 settembre 1990 e gli aveva chiesto di sgombrare i locali, ma l'inquilino si rifiutò di andare via.
7. In un documento notificato all'inquilino il 23 marzo 1991, il richiedente lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
8. Con una decisione del 12 aprile 1991 che fu resa esecutiva il 17 aprile 1991 il Magistrato di Torino sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1991.
9. Il 9 giugno 1992 e l’11 luglio 1994, il richiedente notificò un nuovo avviso all'inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali. Nel frattempo delle negoziazioni avevano avuto luogo fra il richiedente e l'inquilino per stabilire la loro disputa, ma loro fallirono.
10. Il 25 luglio 1994 il richiedente notificò un avviso all'inquilino che l'informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 14 settembre 1994.
11. Il 14 settembre 1994, l'ufficiale giudiziario fece un tentativo di recuperare possesso che si dimostrò senza successo siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
12. Il 28 febbraio 1995, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui lui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lui.
13. Fra il22 marzo 1995 e il 29 luglio 1998, l'ufficiale giudiziario fece 13 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
14. Il 31 ottobre 1998, l'inquilino sgombrò i locali.
LA LEGGE
15. Il 29 gennaio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 40,000,000 ITL al Sig. G. G. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 31379/96. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
16. Il 15 gennaio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 40,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi al Sig. G. G.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 31379/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
17. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È sicuro che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 29 marzo 2001 facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.

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