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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF G. AND M. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 31740/96/2003
Stato: Italia
Data: 27/02/2003
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage - claim rejected ; Non-pecuniary damage - financial award ; Costs and expenses (Convention proceedings) - claim rejected
FIRST SECTION
CASE OF G. and M. v. ITALY
(Application no. 31740/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
27 February 2003
FINAL
27/05/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of G. and M. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mrs E. Steiner, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 6 February 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31740/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by Mr A.G. and Mrs G.M. (“the applicants”), Italian nationals, on 11 May 1996.
2. The applicants were represented by Mr S. C., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr F. Crisafulli.
3. The applicants complained under Article 1 of Protocol No. 1 that they had been unable to recover possession of their flat within a reasonable time. Invoking Article 6 § 1 of the Convention, they further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 § 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 § 2 of the Convention and Rule 29 § 2).
6. On 15 June 2000 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicants were born in 1951 and 1953 respectively and live in Florence.
9. Mrs B.P. was the owner of an apartment in Florence, which she had let to M.D.S.
10. In a writ served on the tenant on 21 November 1985, she informed him of her intention to terminate the lease expiring on 31 May 1986 and summoned him to appear before the Florence Magistrate.
11. By a decision of 9 December 1985, which was made enforceable on 11 October 1988, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988.
12. On 17 December 1986, the applicants became the owners of the apartment.
13. On 8 November 1989, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
14. On 27 December 1989, they served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 23 January 1990.
15. On 2 June 1990, the applicants made a statutory declaration that they urgently required the premises as accommodation for themselves.
16. Between 23 January 1990 and 17 June 1996, the bailiff made fourteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
17. On 4 September 1996, the tenant vacated the premises.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
18. The relevant domestic law is described in the Court's judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, §§ 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1 AND OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
19. The applicants complained that they have been unable to recover possession of their flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
20. The applicants also alleged a breach of Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal...”
21. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 § 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, §§ 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, §§ 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, §§ 33-47).
22. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicants have had to wait for six years and seven months before repossessing the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 § 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
23. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Pecuniary damage
24. The applicants sought reparation for the pecuniary damage they had sustained including the costs of executing the possession order. They left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
25. The Government stressed that the applicants had failed to adduce evidence of any pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
26. The Court notes that Rule 60 of the Rules of Court requires applicants to submit itemised particulars of their claims, together with the relevant supporting documents or vouchers “failing which the Chamber may reject the claim in whole or in part”. Since the applicants have failed to comply with that rule, the Court decides to make no award under this head.
B. Non-pecuniary damage
27. The applicants left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
28. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award each applicant EUR 6,000 under this head.
C. Costs and expenses
29. The applicants sought reimbursement for their costs and expenses before the Court. They left the matter to the discretion of the Court.
30. The Court notes that Rule 60 of the Rules of Court requires applicants to submit itemised particulars of their claims, together with the relevant supporting documents or vouchers “failing which the Chamber may reject the claim in whole or in part”. Since the applicants have failed to comply with that rule, the Court decides to make no award under this head.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, the following amount:
6,000 EUR (six thousand euros) for non-pecuniary damage;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 27 February 2003, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Søren Nielsen Christos rozakis
Deputy Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - richiesta respinta; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese (procedimenti della Convenzione) - richiesta respinta
PRIMA SEZIONE
CAUSA G. E M. C. ITALIA
(Richiesta n. 31740/96)
SENTENZA
STRASBOURG
27 febbraio 2003
DEFINITIVO
27/05/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa G. e M. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
il Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 6 febbraio 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 31740/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione d4i Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) dal Sig. A.G. ed la Sig.ra G.M. (“i richiedenti”), cittadini italiani, l’ 11 maggio 1996.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. S. C., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lamentarono sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stati in grado di recuperare possesso del loro appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, si lamentarono inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entrò in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell'Italia, si ritirò dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nominò il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 § 2 della Convenzione ed Articolo 29 § 2).
6. Il 15 giugno 2000 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1951 e 1953 e vivono a Firenze.
9. La Sig.ra B.P. era la proprietaria di un appartamento a Firenze che lei aveva affittato a M.D.S.
10. In un documento notificato all'inquilino il 21 novembre 1985, l’ l'informò della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto alla scadenza del 31 maggio 1986 e lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
11. Con una decisione del 9 dicembre 1985 che fu resa esecutiva l’ 11 ottobre 1988 il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1988.
12. Il 17 dicembre 1986, i richiedenti divennero i proprietari dell'appartamento.
13. L’8 novembre 1989, i richiedenti notificarono un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 27 dicembre 1989, notificarono un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 23 gennaio 1990.
15.Il 2 giugno 1990, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro.
16. Fra il 23 gennaio 1990 e il 17 giugno 1996 , l'ufficiale giudiziario fece quattordici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
17. Il 4 settembre 1996, l'inquilino sgombrò i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
18. Il diritto nazionale attinente è descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
19. I richiedenti si lamentarono di non essere stati in grado di recuperare possesso del loro appartamento all'interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Loro asserirono una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
20. I richiedenti asserirono anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
21. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
22. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa i richiedenti hanno dovuto aspettare sei anni e sette mesi prima di riacquistare l'appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
24. I richiedenti chiesero riparazione per il danno materiale che avevano sostenuto incluso i costi di esecuzione del mandato di possesso. Loro lasciarono che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
25. Il Governo sottolineò che i richiedenti non erano riusciti ad addurre una qualsiasi prova del danno materiale subito come risultato della violazione addotta.
26. La Corte nota che l’Articolo 60 degli Articoli di Corte obbliga i richiedenti a presentare dettagli particolareggiati delle loro richieste, insieme con gli attinenti documenti o ricevute di supporto “non facendo così la Camera può respingere quella richiesta per intero o in parte.” Poiché i richiedenti non sono riusciti ad attenersi all’ articolo, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
B. danno Morale
27. I richiedenti lasciarono che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equa.
28. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto subire un danno morale. Perciò, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 6,000 ad ogni richiedente sotto questo capo.
C. Costi e spese
29. I richiedenti chiesero il rimborso per i loro costi e spese di fronte alla Corte. Loro lasciarono la questione alla discrezione della Corte.
30. La Corte nota che l’Articolo 60 degli Articoli di Corte costringe richiedenti a presentare dettagli particolareggiati delle loro richieste, insieme con gli attinente documenti o ricevute di supporto “non facendo così la Camera può respingere quella richiesta per intero o in parte.” Poiché i richiedenti non sono riusciti ad attenersi all’ articolo, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
6,000 EUR (sei mila euro) per danno morale;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 27 febbraio 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos il rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

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