Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’ Art. 6-1; danno materiale - risarcimento finanziario; danno Morale - risarcimento finanziario
PRIMA SEZIONE
CAUSA FABI C. ITALIA
(Richiesta n. 48145/99)
SENTENZA
STRASBOURG
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Fabi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 48145/99) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. G. F. (“il richiedente”), il 20 aprile 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. A. B., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che non era stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, lui si lamentò ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1 degli Articoli di Corte.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 27 giugno 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
7. Il richiedente vive a Roma.
8. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato ad A.M.S.
9. In una lettera datata 10 aprile 1987, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
10. In un documento notificato all'inquilino il 14 ottobre 1987, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
11. Con una decisione del 1 febbraio 1988 che fu resa esecutiva il 22 aprile 1988 il Magistrato di Roma sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 1 febbraio 1989.
12. Il 24 maggio 1989, il richiedente notificò un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 18 luglio 1989 lui notificò un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 25 luglio 1989.
14. Fra il 25 luglio 1989 e il 10 dicembre 1998 l'ufficiale giudiziario fece quattordici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione o lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l’ assistenza di polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
15. Facendo seguito all’ Articolo 6 della Legge n. 431/98, i procedimenti di sfratto furono sospesi sino al 30 novembre 2000.
16. L’11 ottobre 2000, il richiedente notificò un secondo avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
17. Il 3 novembre 2000, lui notificò un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 novembre 2000.
18. Nel Febbraio 2001, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Il diritto nazionale attinente è descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lamentò di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole docuto alla mancanza di assistenza di polizia. Lui asserì una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
21. Il richiedente asserì anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
22. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. l'Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l'Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente undici anni e sette mesi per riacquistare l'appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Morale
25. Il richiedente chiese ITL 25,000,000 per danno morale (EUR 12,911.42).
26. Il Governo presentò che una costatazione di violazione avrebbe costituito di per sè una soddisfazione equa sufficiente. Presentò inoltre che in qualsiasi caso l'importo chiesto era eccessivo. Il Governo sottolineò che il richiedente non era riuscito ad addurre evidenza di qualsiasi danno morale sostenuto come risultato della violazione addotta.
27. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non sipuò compensare adeguatamente la sola costatazione di una violazione. Perciò, decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
B. Costi e spese
28. Il richiedente chiese rimborso delle sue spese processuali e spese per i procedimenti di fronte alla Corte che lui fissò a ITL 8,422,650 (EUR 4,349.94).
29. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento può essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l'Italia [GC], n. 34884/97, § 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,000 sia una somma ragionevole e concede l’importo al richiedente.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(ii) 1,000 EUR (mille euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 17 aprile 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente