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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF FABBRINI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 33115/96/2002
Stato: Italia
Data: 15/11/2002
Organo: Sezioni
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF FABBRINI v. ITALY
(Application no. 33115/96)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
15 November 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Fabbrini v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 24 October 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 33115/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mr A. F. (“the applicant”), on 12 June 1996.
2. The applicant was represented by Mr G. V., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about his prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of his apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 § 2 of Protocol No. 11 to the Convention.
5. On 25 May 2000, having obtained the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
6. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
7. On 23 September 2002 and on 9 October 2002 the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.

THE FACTS
8. The applicant is the owner of an apartment in Florence, which he had let to A.B.
9. In a registered letter of 26 March 1984, the applicant informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 30 June 1986 and asked him to vacate the premises by that date.
10. On 8 April 1986, he served a notice to quit on the tenant, but he refused to leave.
11. In a writ served on the tenant on 22 April 1986, the applicant reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
12. By a decision of 2 May 1986, which was made enforceable on 7 July 1986, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 June 1988.
13. On 13 July 1988 and again on 13 May 1989, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
14. On 2 May 1989 the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for himself.
15. On 17 June 1989 he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 7 August 1989.
16. Between 7 August 1989 and 15 October 1996, the bailiff made fifteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
17. On 7 April 1997, the applicant repossessed the premises.
THE LAW
18. On 9 October 2002 the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay 2,200 (two thousand two hundred) Euros to Mr A. F. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 33115/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”
19. On 23 September 2002 the Court received the following declaration signed by the applicant:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 2,200 (two thousand two hundred) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr A. F. with a view to securing a friendly settlement of application no. 33115/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.”
20. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
21. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 15 November 2002, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA FABBRINI C. ITALIA
(Richiesta n. 33115/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
15 novembre 2002
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Fabbrini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 24 ottobre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 33115/96) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. A. F. (“il richiedente”), il 12 giugno 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. V., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagnò sulla sua incapacità prolungata-a causa di mancanza di assistenza della polizia- di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell’ Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione.
5. Il 25 maggio 2000, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente ricomposta.
7. Il 23 settembre 2002 e il 9 ottobre 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
8. Il richiedente è il proprietario di un appartamento in Firenze che lui aveva affittato ad A.B.
9. In una lettera datata 26 marzo 1984, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 30 giugno 1986 e gli chiese di sgombrare i locali per quella la data.
10. L’8 aprile 1986, lui notificò un avviso per sgomberare all'inquilino, ma lui si rifiutò di andare via.
11. In un documento notificato all'inquilino il 22 aprile 1986, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
12. Con una decisione del 2 maggio 1986 che fu resa esecutiva il 7 luglio 1986 il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 30 giugno 1988.
13. Il 13 luglio 1988 ed il 13 maggio 1989, il richiedente notificò di nuovo un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 2 maggio 1989 il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lui.
15. Il 17 giugno 1989 lui notificò un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 agosto 1989.
16. Fra il 7 agosto 1989 e il 15 ottobre 1996, l'ufficiale giudiziario fece quindici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
17. Il 7 aprile 1997, il richiedente riacquisì i locali.
LA LEGGE
18. Il 9 ottobre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 2,200 (due mila duecento) Euro al Sig. A. F. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 33115/96. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
19. Il 23 settembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 2,200 (due mila duecento) Euro che copre danno materiale e morale e costi al Sig. A. F.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 33115/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
20. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È sicuro che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
21. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 15 novembre 2002, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

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