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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF DELLA ROCCA v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 59452/00/2003
Stato: Italia
Data: 27/11/2003
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF DELLA ROCCA v. ITALY
(Application no. 59452/00)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
27 November 2003
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Della Rocca v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 6 November 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 59452/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mrs M. D. R. (“the applicant”), on 12 August 1999.
2. The applicant was represented by Mr P. d'A., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (“the Government”) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 § 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. On 13 June 2002, after obtaining the parties' observations, the Court declared the application admissible.
5. On 17 September 2003 and on 27 September 2003 the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant was born in 1947 and lives in Naples.
7. She is the owner of a flat in Casoria (Naples), which she had let to A.I.
8. In a writ served on the tenant on 14 December 1987, the applicant informed the tenant of her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Casoria Magistrate.
9. By a decision of 22 January 1988, which was made enforceable on 31 September 1988, the Casoria Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 22 February 1989.
10. On 15 January 1990, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
11. On 3 April 1990, she informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 12 April 1990.
12. Between 12 April 1990 and 30 November 1999, the bailiff made twenty-one attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. On 6 December 1999, the applicant recovered possession of the flat.
THE LAW
14. On 27 September 2003 the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay 5,085 (five thousand and eighty-five) Euros to M. D. R. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 59452/00. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”
15. On 17 September 2003 the Court received the following declaration signed by the applicant:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 5,085 (five thousand and eighty-five) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to M. D. R. with a view to securing a friendly settlement of application no. 59452/00 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and applicant has reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.”
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). In this connection the Court considers that it has already specified the nature and extent of the obligations which arise for the respondent Government in cases concerning eviction of tenants (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ECHR 1999-V), and the question of the performance of those obligations is currently pending before the Committee of Ministers. Therefore, a continuation of the examination of the present application is not required. In these circumstances the Court accepts that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties' undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 27 November 2003 pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA DELLA ROCCA C. ITALIA
(Richiesta n. 59452/00)
SENTENZA
(regolamento amichevole)
STRASBOURG
27 novembre 2003
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Della Rocca c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima la Sezione), riunendosi che come una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 6 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 59452/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra M. D. R. (“il richiedente”), il 12 agosto 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. d'A di P.., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagnò sotto l’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, si lagnò inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 13 giugno 2002.
5. Il 17 settembre 2003 e il 27 settembre 2003 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1947 e vive a Napoli.
7. E’ il proprietario di un appartamento a Casoria (Napoli) che aveva affittato ad A.I.
8. In un documento notificato all'inquilino il 14 dicembre 1987, il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Casoria.
9. Con una decisione del 22 gennaio 1988 che fu resa esecutiva il 31 settembre 1988 il Magistrato di Casoria sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 22 febbraio 1989.
10. Il 15 gennaio 1990, il richiedente notificò un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. Il 3 aprile 1990, informò l'inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 12 aprile 1990.
12. Fra il 12 aprile 1990 e il 30 novembre 1999, l'ufficiale giudiziario fece ventuno tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
13. Il 6 dicembre 1999, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
LA LEGGE
14. Il 27 settembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 5,085 (cinque mila ed ottanta-cinque) Euro a M. D. R. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 59452/00. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
15. Il 17 settembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 5,085 (cinque mila ed ottanta-cinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi a M. D. R. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 59452/00 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
16. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha già specificato la natura e l’estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell'adempimento di quegli obblighi è attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perciò, una continuazione dell'esame della presente richiesta non è richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l'accordo è basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell'impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 27 novembre 2003 facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

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