Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA DELLA ROCCA C. ITALIA
(Richiesta n. 59452/00)
SENTENZA
(regolamento amichevole)
STRASBOURG
27 novembre 2003
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Della Rocca c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima la Sezione), riunendosi che come una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 6 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 59452/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra M. D. R. (“il richiedente”), il 12 agosto 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. d'A di P.., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagnò sotto l’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, si lagnò inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 13 giugno 2002.
5. Il 17 settembre 2003 e il 27 settembre 2003 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1947 e vive a Napoli.
7. E’ il proprietario di un appartamento a Casoria (Napoli) che aveva affittato ad A.I.
8. In un documento notificato all'inquilino il 14 dicembre 1987, il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Casoria.
9. Con una decisione del 22 gennaio 1988 che fu resa esecutiva il 31 settembre 1988 il Magistrato di Casoria sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 22 febbraio 1989.
10. Il 15 gennaio 1990, il richiedente notificò un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. Il 3 aprile 1990, informò l'inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 12 aprile 1990.
12. Fra il 12 aprile 1990 e il 30 novembre 1999, l'ufficiale giudiziario fece ventuno tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
13. Il 6 dicembre 1999, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
LA LEGGE
14. Il 27 settembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 5,085 (cinque mila ed ottanta-cinque) Euro a M. D. R. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 59452/00. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
15. Il 17 settembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 5,085 (cinque mila ed ottanta-cinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi a M. D. R. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 59452/00 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
16. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha già specificato la natura e l’estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell'adempimento di quegli obblighi è attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perciò, una continuazione dell'esame della presente richiesta non è richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l'accordo è basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell'impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 27 novembre 2003 facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente