Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’Art. 6-1; danno materiale - richiesta respinta; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA DE GENNARO C. ITALIA
(Richiesta n. 59634/00)
SENTENZA
STRASBOURG
31 luglio 2003
DEFINITIVO
31/10/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa de Gennaro c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra N. Vajic,
la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed i Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato l’8 luglio 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 59634/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra D. D. G. (“il richiedente”), il 21 luglio 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra T. C., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 7 marzo 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1946 e vive a Roma.
5. E’ il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a M.T.O.T.
6. In un documento presentato all'inquilino il 28 gennaio 1991, il richiedente l'informò che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e la chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
7. Con una decisione del 21 maggio 1991 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1992.
8. Il 1 febbraio 1993, il richiedente presentò un avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
9. Il 17 marzo 1993, presentò un avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 aprile 1993.
10. Tra il 7 aprile 1993 e il 17 dicembre 1999, l'ufficiale giudiziario fece trentun tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo siccome al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
11. Il 25 gennaio 2000, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
12. Fin dal 1947 le autorità pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo è stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d'affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell'imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti è descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
13. Riguardo al controllo degli affitti, l'evoluzione della legislazione italiana può essere riassunta come segue.
14. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per “gli equocanoni” (il così definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell'appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
15. Il secondo passo delle autorità italiane è datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il così definito patti in deroga) entrò in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l'opportunità di derogare all'affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
16. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riformò i contratti d’affitto e liberalizzò gli affitti.
B. Obblighi dell'inquilino in caso di tarda restituzione
17. L'inquilino è sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell'appartamento. A questo riguardo, l’Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
“L'inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare è sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l'importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.”
18. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all'affitto pagato dall'inquilino al tempo della scadenza del contratto d'affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) più il 20%, per il periodo dell'incapacità di disporre della proprietà dell'appartamento.
19. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spiegò che l'introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell'imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell'inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall'esenzione per lui dal carico di provare i danni.
20. La Corte Costituzionale dichiarò la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l'impossibilità per il proprietario per riacquistare l'appartamento dipendeva dalla condotta dell'inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, aprì la strada ai proprietari per l'istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall'inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
21. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Dichiarò una violazione del suo diritto di proprietà, come garantito dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
22. Il richiedente dichiarò anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
23. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, §§ 46-75; Lunari c. l'Italia, n. 21463/93, §§ 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l'Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000§§ 33-48).
24. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e dieci mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l'appartamento.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
26. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fissò o a 379,311,240 lire italiani (ITL) [195,897.91 euro (EUR)], somma che è la perdita di affitto per il periodo dal 1993 al 2000, o a ITL 360,000,000 [EUR 185,924.48], somma che è la perdita di profitto dovuta all'impossibilità di vendere l'appartamento. Riguardo alla perdita di affitto, il richiedente propose la differenza tra il valore di mercato dell’affitto e l'affitto imposto dalla legge. Allo scopo di stimare il valore di mercato dell’affitto, il richiedente presentò il listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Roma per gli anni dal 1993 al 2000. Infine, il richiedente sottolineò che l'appartamento riguardato è localizzato nel centro urbano e è composto di nove stanze più cucina, bagno, una cantina e due ingressi.
27. Il Governo contestò quelle richieste.
28. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che è il risultato della perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alle violazioni trovate. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente e alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed il periodo riguardato, decide di dare EUR 85,700 sotto questo capo.
29. Riguardo alla richiesta in merito alla perdita di profitto dovuto all'impossibilità di vendere l'appartamento, la Corte considera che il richiedente non riuscì a presentare nessuna prova che aveva tentato, ma non era stato in grado, di vendere l'appartamento. Di conseguenza, la richiesta è respinta.
B. danno Morale
30. Il richiedente chiese ITL 30,000,000 [EUR 15.493,71] per il danno morale.
31. Il Governo contestò la richiesta.
32. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, dà EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
33. Il richiedente chiese i seguenti importi:
- ITL 5,672,000 [EUR 2,929.34] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
- ITL 502,500 [EUR 259.52] per i costi di assistenza medica durante i tentativi dell'ufficiale giudiziario;
- EUR 5,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
34. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contestò la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese nessuna sottomissione.
35. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,800 al richiedente per i costi dei procedimenti di esecuzione ed EUR 2,000 per i costi e spese incorse di fronte alla Corte. Riguardo ai costi per l’assistenza medica, la Corte considera che l'importo chiesto dal richiedente deve essere rimborsato in pieno.
La Corte dà una somma totale di EUR 4,059.52 per costi e spese.
D. Interesse di mora
36. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c'è stata una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 85,700 (ottanta-cinque mila settecento euro) per danno materiale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(iii) EUR 4,059.52 (quattro mila cinquanta-nove euro e cinquanta-due centesimi)
(iv) qualsiasi tassa che può essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 31 luglio 2003, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente