Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA BASTREGHI C. ITALIA
(Richiesta n. 33966/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
3 dicembre 2001
Nella causa Bastreghi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen il Sig.ra N. Vajic, il Sig.ra S. Botoucharova giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc,
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato l’ 8 novembre 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 33966/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto l’Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. F. B. (“il richiedente”), il 30 settembre 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dalla Sig.ra M. F., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentò della sua incapacità prolungata -per mancanza di assistenza di polizia- di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. il 24 agosto 2001 e il 20 luglio 2001, il richiedente e l'Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Firenze che lui aveva affittato ad A.D.G.
7. In un documento notificato all'inquilino il 15 dicembre 1989, il richiedente informò l'inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze. La prima udienza si tenne il 14 gennaio 1991. Il richiedente chiese un mandato provvisorio per possesso. Con una decisione del 10 febbraio 1992, il Magistrato di Firenze rifiutò di fare un mandato provvisorio.
8. Con una decisione del 5 ottobre 1992 che fu resa esecutiva il 1 dicembre 1993, il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 30 ottobre 1993.
9. Il 10 dicembre 1993, il richiedente notificò avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
10. L’11 gennaio 1994, lui notificò avviso all'inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito tramite un ufficiale giudiziario il 3 marzo 1994.
11. Fra il 3 marzo 1994 e l’8 aprile 1998, l'ufficiale giudiziario fece nove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato all’ assistenza di polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
12. Il 15 ottobre 1998, l'inquilino sgombrò i locali.
LA LEGGE
13. Il 24 luglio 2001, la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 23,000,000 ITL al Sig. F. B. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 33966/96. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
14. Il 10 settembre 2001, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 23,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi al Sig. F. B. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 33966/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
15. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È soddisfatto che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
16. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e noificato per iscritto il 3 dicembre 2001, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente