Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA B. c .ITALIA
(Richiesta n. 32465/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
1 marzo 2001
Nella causa B. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, compota dq:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, i Sig. B. Conforti, i Sig. P. Lorenzen, i Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, i Sig. E. Levits, i Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di , Sezione
Avendo deliberato in privato l’8 febbraio 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 32465/96) contro l'Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. B. (“il richiedente”), il 1 marzo 1996.
2. Il richiedente agì in persona. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata – a causa della mancanza di assistenza di polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Il 30 maggio 2000 dopo avere ottenuto osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
5. Il 12 dicembre 2000 e il 20 dicembre 2000, il richiedente e l'Agente del Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Firenze che lui aveva affittato a G.M. In una lettera datata 18 maggio 1987, il richiedente informò l'inquilino che lui intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e chiese di sgombrare i locali entro quella data.
In un documento notificato all'inquilino il 25 settembre 1987, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
7. Con una decisione del 22 ottobre 1987 che fu resa esecutiva il 6 novembre 1987 il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il31 dicembre 1988.
8. Il 15 marzo 1989, il richiedente fece una dichiarazione legale con la quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui.
9. Il 14 aprile 1989, il richiedente notificò avviso all'inquilino chiedendogli di sgombrare i locali. Il 25 maggio 1989, lui notificò avviso all'inquilino che informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 maggio 1989.
10. Fra il 30 maggio 1989 e il 23 marzo 1999, l'ufficiale giudiziario fece 18 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
11. Il 23 luglio 1999, il richiedente, essendo a sua volta stato minacciato di essere sfrattato dall'appartamento che fu costretto ad affittare, chiese alla Corte distrettuale di Firenze di fissare una data nuova per sfratto.
LA LEGGE
12. Il 20 dicembre 2000, la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 15,000,000 ITL al Sig. B. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32465/96.. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
13. Il 12 dicembre 2000, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 15,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi al Sig. B. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32465/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
14. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È soddisfatto che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
15. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglesi, notificato per iscritto il 1 marzo 2001 facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente