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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF AMATO DEL RE v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 44968/98/2002
Stato: Italia
Data: 07/05/2002
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF AMATO DEL RE v. ITALY
(Application no. 44968/98)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
7 May 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Amato Del Re v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 18 April 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 44968/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mrs E. A. D. R. (“the applicant”), on 10 June 1998.
2. The applicant was represented by Mr L. C., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability - through lack of police assistance - to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 § 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 4 October 2001, having obtained the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 28 February 2002 and on 13 March 2002 the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
7. The applicant is the owner of an apartment in Naples, which she had let to P.S. and after his death to his spouse and his children.
8. In a writ served on the tenants on 22 October 1984, the applicant informed them of her intention to terminate the lease and summoned them to appear before the Naples Magistrate.
9. By a decision of 28 January 1985, which was made enforceable on 30 September 1987, the Naples Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 4 May 1988
10. On 23 January 1990, the applicant served notice on the tenants requiring them to vacate the premises.
11. On 6 April 1990, she served notice on the tenants informing them that the order for possession would be enforced by a bailiff on 13 April 1990. Between 13 April 1990 and 14 April 1998, the bailiff made twenty-one attempts to recover possession.
12. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. On 14 April 1998, the applicant recovered possession of the apartment.
THE LAW
14. On 13 March 2002 the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay 7,230.40 € (seven thousand two hundred and thirty euros and forty cents) (i.e. 14,000,000 ITL) to Mrs E. A. d. R. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 44968/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”
15. On 28 February 2002 the Court received the following declaration signed by the applicant:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 7,230.40 € (seven thousand two hundred and thirty euros and forty cents) (i.e. 14,000,000 ITL) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to to Mrs E.A. d. R. with a view to securing a friendly settlement of application no. 44968/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.”
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 7 May 2002, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA AMATO DEL RE C. L'ITALIA
(Richiesta n. 44968/98)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 maggio 2002
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Amato Del Re c. l'Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed i Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato 18 aprile 2002,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò da una richiesta (n. 44968/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra E. A. D. R. (“il richiedente”), il 10 giugno 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. L. C., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata - per mancanza di assistenza di polizia – di recuperare la proprietà del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell’ Articolo 5 § 2 di Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (l'Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla prima Sezione ricomposta nuovamente.
6. Il 28 febbraio 2002 e il 13 marzo 2002 sia il richiedente che l'Agente del Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato a P.S. e dopo la sua morte al suo consorte ed i suoi figli.
8. In un documento notificato agli inquilini il 22 ottobre 1984, il richiedente li informò della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e li chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
9. Con una decisione del 28 gennaio 1985 che fu resa esecutiva il 30 settembre 1987 il Magistrato di Napoli sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati entro il 4 maggio 1988
10. Il 23 gennaio 1990, il richiedente notificò avviso agli inquilini chiedendogli di sgombrare i locali.
11. Il 6 aprile 1990, notificò avviso agli inquilini informandoli che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 aprile 1990. Fra il 13 aprile 1990 e il 14 aprile 1998, l'ufficiale giudiziario fece ventuno tentativi per recuperare della proprietà.
12. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato all’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato di sfratto.
13. Il 14 aprile 1998, il richiedente recuperò la proprietà dell'appartamento.
LA LEGGE
14. Il 13 marzo 2002 la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 7,230.40 €(sette mila duecento e trenta euro e quaranta centesimi) (cioè 14,000,000 ITL) alla Sig.ra E. d di A.. R. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 44968/98. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”

15. Il 28 febbraio 2002 la Corte ricevette la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 7,230.40 €(sette mila duecento e trenta euro e quaranta centesimi) (cioè 14,000,000 ITL) che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra E.A. d. R. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 44968/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
16. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È soddisfatto che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto in 7 maggio 2002, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

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