Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA AMATO DEL RE C. L'ITALIA
(Richiesta n. 44968/98)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 maggio 2002
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Amato Del Re c. l'Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed i Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato 18 aprile 2002,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò da una richiesta (n. 44968/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra E. A. D. R. (“il richiedente”), il 10 giugno 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. L. C., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata - per mancanza di assistenza di polizia – di recuperare la proprietà del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell’ Articolo 5 § 2 di Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (l'Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla prima Sezione ricomposta nuovamente.
6. Il 28 febbraio 2002 e il 13 marzo 2002 sia il richiedente che l'Agente del Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato a P.S. e dopo la sua morte al suo consorte ed i suoi figli.
8. In un documento notificato agli inquilini il 22 ottobre 1984, il richiedente li informò della sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e li chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
9. Con una decisione del 28 gennaio 1985 che fu resa esecutiva il 30 settembre 1987 il Magistrato di Napoli sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati entro il 4 maggio 1988
10. Il 23 gennaio 1990, il richiedente notificò avviso agli inquilini chiedendogli di sgombrare i locali.
11. Il 6 aprile 1990, notificò avviso agli inquilini informandoli che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 aprile 1990. Fra il 13 aprile 1990 e il 14 aprile 1998, l'ufficiale giudiziario fece ventuno tentativi per recuperare della proprietà.
12. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato all’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato di sfratto.
13. Il 14 aprile 1998, il richiedente recuperò la proprietà dell'appartamento.
LA LEGGE
14. Il 13 marzo 2002 la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 7,230.40 €(sette mila duecento e trenta euro e quaranta centesimi) (cioè 14,000,000 ITL) alla Sig.ra E. d di A.. R. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 44968/98. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
15. Il 28 febbraio 2002 la Corte ricevette la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 7,230.40 €(sette mila duecento e trenta euro e quaranta centesimi) (cioè 14,000,000 ITL) che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra E.A. d. R. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 44968/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
16. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È soddisfatto che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto in 7 maggio 2002, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente