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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF A.M.M. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 34742/97/2002
Stato: Italia
Data: 28/11/2002
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF A.M.M. v. ITALY
(Application no. 34742/97)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
28 November 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of A.M.M. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 7 November 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 34742/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mrs A.M.M. (“the applicant”), on 7 December 1996.
2. The applicant was represented by Mr F.C. B., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito. The President of the Chamber acceded to the applicant's request not to have her name disclosed (Rule 47 § 3 of the Rules of Court).
3. The applicant complained about her prolonged inability - through lack of police assistance - to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 § 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 15 November 2001, having obtained the parties' observations, the Court declared the application admissible.
5. On 18 September 2002 and on 27 September 2002 the Government and the applicant respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.

THE FACTS
6. The applicant's father was the owner of an apartment in Rome, which he had let to M.G.
7. In a writ served on the tenant on 9 March 1990, he communicated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
8. By a decision of 20 June 1990, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 July 1991.
9. On 17 October 1991, the applicant's father served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
10. On 15 November 1991, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 17 December 1991.
11. Between 17 December 1991 and 17 February 1995, the bailiff made fifteen attempts to recover possession. In the meantime, on 10 March 1992, the applicant's father died and the applicant inherited the apartment.
12. On 6 December 1993 and 28 April 1995, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for her daughters.
13. Between 28 April 1995 and 15 September 1999, the bailiff made seventeen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
14. On 3 April 2000, the applicant recovered the apartment because the tenant vacated the premises spontaneously.
THE LAW
15. On 18 September 2002 the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay 14,700 (fourteen thousand and seven hundred) Euros to Mrs A.M.M. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 34742/97. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”
16. On 27 September 2002 the Court received the following declaration signed by the applicant:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 14,700 (fourteen thousand and seven hundred) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs A.M.M. with a view to securing a friendly settlement of application no. 34742/97 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.”
17. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
18. Accordingly, the case should be struck t of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties' undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 28 November 2002, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA A.M.M. c. l'Italia
(Richiesta n. 34742/97)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
28 novembre 2002
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa A.M.M. c. l'Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, giudici, ed i Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 7 novembre 2002,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò da una richiesta (n. 34742/97) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea di Diritti umani (“la Commissione”) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra A.M.M. (“il richiedente”), il 7 dicembre 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. F.C. B., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito. Il Presidente della Camera acconsentì alla richiesta del richiedente di non divulgare il suo nome (l'Articolo 47 § 3 degli Articoli della Corte).
3. Il richiedente si lagnò sulla sua incapacità prolungata - per mancanza di assistenza di polizia - recuperare la proprietà del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell’Articolo 5 § 2 di Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 15 novembre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
5. Il 18 settembre 2002 e il 27 settembre 2002 il Governo ed il richiedente presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
6. Il padre del richiedente era il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a M.G.
7. In un documento notificato all'inquilino il 9 marzo 1990, comunicò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Con una decisione del 20 giugno 1990 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati entro il 30 luglio 1991.
9. Il 17 ottobre 1991, il padre del richiedente notificò avviso all'inquilino richiedendogli di sgombrare i locali.
10. Il 15 novembre 1991, notificò avviso all'inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 17 dicembre 1991.
11. Fra il17 dicembre 1991 e il 17 febbraio 1995, l'ufficiale giudiziario fece quindici tentativi per recuperare la proprietà. Il 10 marzo 1992 il padre del richiedente morì nel frattempo, ed il richiedente ereditò l'appartamento.
12. Il 16 dicembre 993 e il 28 aprile 1995, il richiedente fece una dichiarazione legale con la quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per le sue figlie.
13. Fra il 28 aprile 1995 e il 15 settembre 1999, l'ufficiale giudiziario fece diciassette tentativi per recuperare la proprietà. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato di sfratto.
14. Il 3 aprile 2000, il richiedente recuperò l'appartamento perché l'inquilino sgombrò spontaneamente i locali.
LA LEGGE
15. Il 18 settembre 2002 la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 14,700 (quattordici mila e settecento) Euros alla Sig.ra A.M.M. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 34742/97 Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
16. Il 27 settembre 2002 la Corte ricevette la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 14,700 (quattordici mila e settecento) Euro che copre danno materiale e morale e costa al Sig. P. C. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 34742/97 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
17. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È soddisfatto che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell'impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 28 novembre 2002, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

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