Conclusione Violazione dell'arte. 6-1; danno giuridico - risarcimento pecuniario; Rimborso parziale onere e spese - procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA VON BERGER C. ITALIA
( Richiesta n° 45064/98)1
SENTENZA
STRASBURGO
17 ottobre 2000
DEFINITIVO
17/01/2001
Nella causa Von Berger c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
La Sig.ra E. Palm, presidentessa, il
Sig. B. Conforti, il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. Gaukur Jörundsson, il Sig. R. Türmen, il Sig. B. Zupan�i�, il Sig. T. Panţîru, giudici,
e dal Sig. Sig. O'Boyle, cancelliere di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 settembre 2000,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, i Sigg. I. e L. V. B. ("i richiedenti"), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo il 4 giugno 1964 il primo richiedente, 28 febbraio 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). La richiesta è stata registrata il 18 dicembre 1998 sotto il numero di pratica 45064/98. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 28 settembre 1999.
IN FATTO
3. Il 14 ottobre 1990, i richiedenti citarono la municipalità di Livorno dinnanzi alla corte di appello di Firenze per ottenere un aumento dell'importo dell'indennità di espropriazione del loro terreno, così come il pagamento dell'indennità per il periodo durante il quale il terreno era stato occupato senza titolo.
4. Il collocamento in stato della causa cominciò il 30 ottobre 1990, con la nomina di un perito. Questo prestò giuramento il 19 dicembre 1990. Le tre udienze che seguirono tra il 15 maggio 1991 ed il 19 febbraio 1992 furono rinviate perché il rapporto di perizia non era stato depositato alla cancelleria. Il 3 giugno 1992, l'udienza fu rinviata al 4 novembre 1992 per permettere alle parti di esaminare suddetto rapporto, depositato in una data non precisata. Il 4 novembre 1992, l'udienza fu rinviata al 7 aprile 1993, per invitare il perito a presentarsi. Giunto il giorno, il consigliere del collocamento in stato ordinò un complemento di perizia che fu depositato il 7 luglio 1993. Le parti presentarono le loro conclusioni il 6 aprile 1994 e l'udienza delle arringhe si tenne il 7 ottobre 1994.
5. In questa data, la corte riaprì l'istruzione per un complemento di perizia e fissò un'udienza al 21 dicembre 1994. Il 15 febbraio 1995, l'udienza fu rinviata al 3 maggio 1995 per permettere alle parti di presentare le loro conclusioni. L'udienza delle arringhe ebbe luogo il 15 marzo 1996.
6. La corte riaprì per la seconda volta l'istruzione, ordinò una nuova stima e fissò un'udienza al 17 aprile 1996, data in cui il perito prestò giuramento. L'udienza del 20 novembre 1996 fu rinviata al 2 aprile 1997, per permettere alle parti di esaminare il rapporto di perizia. Giunto il giorno, le parti presentarono le loro conclusioni e l'udienza delle arringhe si tenne il 17 ottobre 1997. Con una sentenza del 17 ottobre 1997 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 18 novembre 1997, la corte fece in parte diritto alla domanda dei richiedenti.
7. Secondo le informazione fornite dai richiedenti, l'indennità fu pagata il 4 novembre 1998.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
8. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del "termine ragionevole" come previsto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulata,:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (…)"
9. Il periodo da considerare è cominciato il 14 ottobre 1990 e si è concluso il 18 novembre 1997.
10. È durato dunque poco più di sette anni ed un mese.
11. La Corte ricorda di avere constatato in quattro sentenze del 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi c. Italia, da pubblicare nella raccolta ufficiale della Corte, § 22) l'esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione che risulta da un accumulo di trasgressioni all'esigenza del "termine ragionevole". Nella misura in cui la Corte constata tale trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell'articolo 6 § 1.
12. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all'esigenza del "termine ragionevole" e che c'è ancora là una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
13. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. DANNO
14. I richiedenti si rimettono alla Corte in quanto al danno morale che avrebbero subito.
15. La Corte considera che c'è luogo di concedere ad ogni richiedente 32 000 000 lire italiane (ITL), o 16 000 000 ITL per richiedente.
B. ONERI E SPESE
16. I richiedenti si rimettono anche alla Corte per gli oneri e le spese sostenuti dinnanzi alla Corte.
17. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30.) Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 1 000 000 ITL, o 500 000 ITL per richiedente, per il procedimento dinnanzi alla Corte e l'accorda ai richiedenti.
C. INTERESSI MORATORI
18. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia in data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l'anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza è diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 16 000 000 (sedici milioni) di lire italiane per danno morale e 500 000 (cinque cento mila) lire italiane per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l'anno a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento;
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 ottobre 2000, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Michael O'Boyle Elisabetta Palm
Cancelliere Présidente
1 questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.