SECONDA SEZIONE
CAUSA VILHENA PADRI SANTOS LANÇA THEMUDO E MELO ED ALTRI C. PORTOGALLO
( Richiesta no 1408/06)
SENTENZA
STRASBURGO
15 dicembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Vilhena Padri Santos Lança Themudo e Melodrammi ed altri c. Portogallo,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Vladimiro Zagrebelsky, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, giudici, Luccichi López Guerra, giudice ad hoc,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 novembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 1408/06) diretta contro la Repubblica portoghese e in cui dei cittadini di questo Stato, OMISSIS ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 22 dicembre 2005 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da Me J. F. d. B., avvocato a Lisbona. Il governo portoghese ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, la Sig. J. Miguel, procuratore generale aggiunto.
3. I richiedenti adducevano che la determinazione ed il pagamento tardivo di un indennizzo consecutivo all'espropriazione dei loro terreni avevano recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni.
4. In ragione del fatto che il giudice eletto a titolo della Parte contraente si trovava impossibilitato e si è astenuto dalla causa in virtù degli articoli 28 § 2 a) e 29 § 1 a) dell'Ordinamento della Corte, il Governo ha designato il Sig. Luccico López Guerra, giudice eletto a titolo della Spagna per riunirsi al suo posto, conformemente agli articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell'ordinamento.
5. Il 9 luglio 2008, la Corte, seconda sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa, articolo 59 § 1 dell'ordinamento.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
7. I richiedenti, OMISSIS, nati rispettivamente nel 1939, 1958, 1960 e 1976, sono dei cittadini portoghesi, residenti a Ferreira do Alentejo, Évoramonte ed Arraiolos, (Portogallo).
8. I richiedenti sono gli eredi della Sig.ra M. L. P. D. S. L. ("la proprietaria"), proprietaria di un terreno che è stato oggetto di un'espropriazione nel 1975 nella cornice della politica relativa alla riforma agraria. La legislazione pertinente in materia contemplava che i proprietari potevano, sotto certe condizioni, esercitare il loro diritto di "riserva" (direito de riserva) su una parte dei terreni per proseguirvi le loro attività agricole. Contemplava peraltro l'indennizzo degli interessati. L'importo, il termine e le condizioni di pagamento di tale indennizzo restavano da definire.
9. I seguito all'esercizio del loro diritto di riserva, il 19 maggio 1987, i richiedenti erano già in possesso della totalità di suddetto terreno.
10. Con un'ordinanza ministeriale congiunta del ministro dell'agricoltura in data del 6 agosto 1999 e del segretario di stato al Tesoro in data del 15 settembre 1999, portata a cognizione dei richiedenti il 10 novembre 1999, l'indennizzo definitivo fu fissato a 3 729 105 escudo portoghesi (PTE), o 18 601 euro (EUR). Il 16 maggio 1985, la somma di 1 967 980 PTE (9 816 EUR, fu concessa ai richiedenti a titolo dell'indennità provvisoria. In una data non precisata, i richiedenti ricevettero anche 561 000 PTE (2 798, 26 EUR) a titolo di una sovvenzione di godimento ("renda"). Il 15 maggio 1999, i richiedenti ricevettero infine, la somma di 10 111 989 PTE (50 438 EUR) a titolo dell'indennità definitiva aumentata di interessi.
11. Il 17 novembre 1999, i richiedenti attaccarono l'ordinanza ministeriale dinnanzi alla Corte suprema amministrativa, invocando degli errori di calcolo presumibilmenti commessi così come l'applicazione di un tasso di interesse irrisorio. Con una sentenza del 3 ottobre 2000, la Corte suprema amministrativa accolse parzialmente il ricorso. I richiedenti interposero un appello dinnanzi all'assemblea plenaria della Corte suprema amministrativa contro questa ultima decisione che prevedeva la modifica e la determinazione dei criteri di calcolo da seguire dal ministero. Con una sentenza del 3 luglio 2002, la Corte suprema amministrativa respinse l’istanza e confermò la decisione attaccata.
12. Il 12 febbraio 2003, il ministero procedette ad un nuovo calcolo dell'indennizzo definitivo, fissato a 4 040 720 PTE (20 155 EUR).
13. Il 9 aprile 2003, i richiedenti investirono la Corte suprema amministrativa contro questa ultima decisione chiedendo l'esecuzione della sentenza del 3 ottobre 2000. Il 15 giugno 2004, la Corte suprema amministrativa fece diritto ai richiedenti.
14. Il 28 giugno 2004, i richiedenti introdussero dinnanzi alla Corte suprema amministrativa unistanza concernente i metodi di calcolo in vista dell'esecuzione integrale della sentenza del 3 ottobre 2000. Il procedimento è sempre pendente dinnanzi a questa giurisdizione.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
15. La sentenza Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo (numeri 29813/96 e 30229/96, CEDH 2000-I) descrive, nei suoi paragrafi 31 a 37, il diritto e le pratica interna pertinenti in materia di riforma agraria. Conviene aggiungere che il Tribunale costituzionale ha confermato la sua giurisprudenza in materia (sentenza Almeida Garrett precitata, § 37) con la sua sentenza no 85/03/T del 12 febbraio 2003.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
16. I richiedenti adducono che l'importo degli indennizzi non potrebbe corrispondere ad un "giusto indennizzo" e si lamentano del ritardo nella determinazione e nel pagamento dell'indennizzo definitivo. Invocano la violazione del diritto al rispetto dei loro beni, previsto dall'articolo 1 del Protocollo nº 1 alla Convenzione, così formulato:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
17. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull'ammissibilitÃ
18. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità (vedere, a questo riguardo, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo precitata, §§ 41-43). Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
19. La Corte ricorda che è stata chiamata già ad esaminare delle cause simili, trattandosi della politica di indennizzo delle statalizzazioni ed espropriazioni che hanno avuto luogo in Portogallo nel 1975, (vedere la sentenza Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri precitate e, da ultimo, Companhia AgrÃcola Cortes e Valbom, S.p.A. c. Portogallo, nº 24668/05, 30 settembre 2008). In tutte queste cause, ha concluso alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1, considerando che gli interessati avevano dovuto sopportare un carico speciale ed esorbitante avendo rotto il giusto equilibrio che deve regnare tra, da una parte, le esigenze dell'interesse generale e, dall’altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.
20. La Corte non vede motivi che giustificano di scostarsi da questa giurisprudenza nella presente causa.
21. C'è stata dunque violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 E 13 DELLA CONVENZIONE
22. Invocando gli stessi fatti, i richiedenti adducono anche la violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione.
23. Simili ai motivi di appello sollevati sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo 1 alla Convenzione, questi motivi di appello devono essere dichiarati anche ammissibili.
24. Tuttavia, avuto riguardo alla conclusione formulata sopra al paragrafo 21, la Corte non stima necessario esaminarli separatamente sotto l'angolo di queste disposizioni.
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
26. I richiedenti richiedono una somma a titolo del danno morale che avrebbero subito.
27. Il Governo contesta questa richiesta.
28. Deliberando in equità , la Corte decide di accordare congiuntamente la somma di 8 000 EUR ai richiedenti per danno morale.
B. Oneri e spese
29. I richiedenti chiedono anche 2 000 EUR per gli oneri e le spese.
30. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte, pure riferendosi alla pratica di questa in materia.
31. La Corte decide, conformemente alla sua pratica in questo tipo di cause, di concedere congiuntamente la somma forfetaria di 2 000 EUR ai richiedenti per oneri e spese.
C. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che non si impone di esaminare separatamente i motivi di appello tratti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione;
4. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione le seguenti somme:
(i) 8 000 EUR (ottomila euro) ai richiedenti congiuntamente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
(ii) 2 000 EUR (duemila euro) congiuntamente ai richiedenti, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta da essi, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 15 dicembre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens Cancelliera collaboratrice Presidentessa