Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA VENTURI C. ITALIA
( Richiesta n° 36010/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
18 luglio 2002
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma
Nella causa Venturi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. E. Levits, A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 4 luglio 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (n° 36010/97) diretta contro l'Italia e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra V. V. ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 21 novembre 1996, in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da R. G., avvocato al foro di Firenze. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentava dell'impossibilità prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini così come della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 4 ottobre 2001, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 6 marzo 2002 e il 26 febbraio 2002, il Governo ed il rappresentante del richiedente hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente è il proprietario dia un appartamento a Firenze, che aveva affittato a D.D.B.
7. Con un atto notificato il 13 febbraio 1988, il richiedente diede disdetta all'inquilino e lo citò a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
8. Con un'ordinanza del 16 marzo 1988 che diventò esecutiva il 29 marzo 1989, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 16 marzo 1990.
9. Il 23 febbraio 1990, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne abitazione per i suoi discendenti.
10. Il 6 marzo 1990, il richiedente notificò all'inquilino il comando di liberare l'appartamento.
11. Il 28 maggio 1990, gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 30 maggio 1990, tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
12. Il 30 maggio 1990, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette ad un tentativo di sfratto che si chiuse con un fallimento, il richiedente non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto. In seguito al fallimento del primo tentativo, il richiedente chiese la sospensione dell'esecuzione della decisione di sfratto.
13. Il 16 febbraio 1993, il richiedente notificò all'inquilino un nuovo comando di liberare l'appartamento.
14. Il 4 aprile 1993, gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 19 aprile 1993, tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
15. Tra il 19 aprile 1993 ed il 14 settembre 2000, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a quattordici tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, il richiedente non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto.
16. Il 23 gennaio 2001, l'inquilino liberò spontaneamente l'appartamento.
IN DIRITTO
17. Il 6 marzo 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione da parte del Governo:
"Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n° 36010/97, introdotta dalla Sig.ra V. V., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 5 164,57 € (cinquemila cento sessantaquattro euro e cinquantasette centesimi) (o 10 000 000 ITL) a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
18. Il 26 febbraio 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal rappresentante del richiedente,:
"Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale è pronto a versare alla Sig.ra V. V. la somma di 5 164,57 € (cinquemila cento sessantaquattro euro e cinquantasette centesimi) (o 10 000 000 ITL) a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n° 36010/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta fino al decisione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell'ordinamento amichevole al quale il Governo ed io stesso siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
19. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che suddetto ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento.
20. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
CON QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa del ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 18 luglio 2002 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente