SECONDA SEZIONE
CAUSA VELOCCI C. ITALIA
( Richiesta no 1717/03)
SENTENZA
( Soddisfazione equa ed Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
21 aprile 2009
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Velocci c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 31 marzo 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 1717/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, P.V. e C. V. ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 3 gennaio 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da B. F. e F. D. S., avvocati a Sora. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, e dal suo coagente, M F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lamentavano di essere stati privati del loro terreno in modo incompatibile con la Convenzione.
4. Con una sentenza del 18 marzo 2008 ("la sentenza al principale"), la Corte ha giudicato che la privazione dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità ed aveva infranto l'articolo 1 del Protocollo no 1 (Velocci c. Italia, no 1717/03, 18 marzo 2008).
5. Appellandosi all'articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa a titolo dei danni materiale e morali.
6. La questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione che non era matura, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 62 e punto 4 del dispositivo).
7. I richiedenti ed il Governo hanno presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
8. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1925 e 1947 e hanno risieduto a Monte S. Giovanni Campano.
9. Erano proprietari di un terreno che fu occupato d’emergenza dalla municipalità di Monte S. Giovanni Campano il 25 ottobre 1976.
10. Il 27 luglio 1988, investirono il tribunale di Frosinone di un'azione per danni interessi per l'espropriazione indiretta del loro terreno.
11. Con un giudizio dell’ 8 marzo 2002, il tribunale fece diritto alla domanda dei richiedenti e condannò l'amministrazione a pagare un'indennità calcolata ai termini della legge no 662 del 1996.
IN DIRITTO
12. La Corte ha ricevuto dal Governo la seguente dichiarazione:
"Io sottoscritta, Ersiliagrazia Spatafora, Agente del Governo, dichiara che il governo italiano offre di versare al Sig. P. V. ed alla Sig.ra C. V., a titolo gratuito, la somma di 30.000 euro in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la suddetta richiesta pendente dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Questa somma che coprirà ogni danno materiale e morale così come gli oneri e spese, sarà esente da ogni tassa eventualmente applicabile e pagata nei tre seguenti mesi la data della notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 37 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A difetto di ordinamento in suddetto termine, il Governo si impegna a versare, a contare dalla scadenza di questo e fino all'ordinamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione"
13. La Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dalla parte richiedente,:
"Noi sottoscritti, B. F. e F. D. S., Avvocati, notano che il governo italiano è pronto a versare ai richiedenti il Sig. P. V. e la Sig.ra C. V., a titolo gratuito, la somma di 30.000 euro in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la suddetta richiesta pendente dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Questa somma che coprirà ogni danno materiale e morale così come gli oneri e spese, sarà esente da ogni tassa eventualmente applicabile e pagata nei tre seguenti mesi la data della notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 37 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A contare dalla scadenza di suddetto termine e fino all'ordinamento effettivo della somma in questione, sarà pagato un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale.
Avendo consultato i nostri clienti, vi informiamo che accettano questa proposta e rinunciano peraltro ad ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta. Dichiarano la causa definitivamente regolata.
Inoltre, i miei clienti si impegnano a non chiedere, dopo aver pronunciato la sentenza definitiva, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione."
14. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). È garantito che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento).
15. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 21 aprile 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera di sezione Presidentessa