Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
QUARTA SEZIONE
CAUSA SERRILLI C. ITALIA
( Richiesta no 77822/01)
SENTENZA
STRASBURGO
6 dicembre 2005
DEFINITIVO
06/03/2006
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Serrilli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg. G. Bonello, K. Traja,
V. Zagrebelsky,
L. Garlicki, J. Borrego Borrego, la Sig.ra L. Mijovic, giudici,
e del Sig. Sig. O'Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 novembre 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 77822/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. P. C. S. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 10 febbraio 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da G. D. M, avvocato a Foggia. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 2 settembre 2004, la prima sezione ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare al Governo la lagnanza derivata dal diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l'ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sull'ammissibilità ed il merito, articolo 59 § 1 dell'ordinamento.
5. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 § 1 dell'ordinamento. La presente richiesta è stata assegnata alla quarta sezione così ricomposta, articolo 52 § 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente è nato nel1947 ed è residente a San Marco in Lamis (Foggia).
7. Il richiedente era comproprietario, con cinque altre persone ("le terze persone"), di un terreno di circa 3 480 metri quadrati, ubicato a San Marco in Lamis e registrato al catasto, foglio 93, appezzamenti 579 e 580 ("il primo terreno").
8. Inoltre, il richiedente era proprietario di un terreno di 2 881 metri quadrati ubicato a San Marco in Lamis e registrato al catasto, foglio 93, appezzamento 578b ("il secondo terreno").
9. Con un'ordinanza del 16 novembre 1976, il consiglio comunale di San Marco in Lamis classificò questi terreni come destinati alla costruzione di abitazioni ad affitto moderato.
1. L'occupazione del primo terreno
10. Con un'ordinanza del 16 giugno 1979, il consiglio comunale di San Marco in Lamis adottò un progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato sul primo terreno.
11. Con un'ordinanza del 30 agosto 1979, il sindaco di San Marco in Lamis autorizzò l'occupazione di emergenza del terreno, per un periodo massimale di cinque anni a contare dell'occupazione materiale, in vista della sua espropriazione a causa di utilità pubblica, per procedere alla costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
12. Il 24 settembre 1979, l'amministrazione procedette all'occupazione materiale del terreno ed iniziò i lavori di costruzione.
2. L'occupazione del secondo terreno
13. Con un'ordinanza del 16 giugno 1979, il consiglio comunale di San Marco in Lamis adottò un progetto di costruzione di abitazioni ad affitto moderato su una parte del secondo terreno, ossia 1 829 metri quadrati.
14. Con un'ordinanza del 30 dicembre 1981, il sindaco di San Marco in Lamis autorizzò l'occupazione di emergenza di questa parte del terreno, per un periodo massimale di cinque anni a contare dell'occupazione materiale, in vista della sua espropriazione a causa di utilità pubblica, per procedere alla costruzione delle abitazioni ad affitto moderato.
15. Il 30 marzo 1982, l'amministrazione procedette all'occupazione materiale del terreno ed iniziò i lavori di costruzione.
3. Il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni amministrative
16. Nel 1977, il richiedente e quattro delle terze persone introdussero dinnanzi al tribunale amministrativo regionale di Puglia ("TAR") un ricorso che mirava a contestare la legalità dell'ordinanza del 16 novembre 1976 con la quale il consiglio comunale di San Marco in Lamis aveva classificato i due terreni come destinati alla costruzione di abitazioni ad affitto moderato.
17. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 4 ottobre 1990, il TAR accolse il ricorso ed annullò la misura attaccata, al motivo che questa era stata adottata in mancanza di una motivazione adeguata.
18. Risulta dalla pratica che questo giudizio non è stato attaccato dinnanzi alle giurisdizioni interne competenti e, di conseguenza, ha acquisito forza di cosa giudicata.
4. Il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni civili
19. Nel frattempo, con un atto di citazione notificato il 19 settembre 1989, il richiedente e le terze persone avevano introdotto dinnanzi al tribunale di Foggia un'azione in danno-interessi contro la città di San Marco in Lamis. Facevano valere che l'occupazione dei due terreni era illegale, al motivo che questa si era prolungata al di là del termine autorizzato e che i lavori di costruzione dei lavori pubblici si erano conclusi senza che si fosse proceduto all'espropriazione formale dei terreni ed al pagamento di un'indennità. Alla luce di queste considerazioni, richiedevano un risarcimento corrispondente al valore venale dei terreni.
20. Il 2 febbraio 1992, una perizia ordinata dal tribunale fu depositata alla cancelleria. In quanto al primo terreno, il perito valutò che questo era edificabile ed era stato trasformato in modo irreversibile tra il 18 febbraio 1980 ed il 21 dicembre 1980. Risulta dalla perizia che il valore venale di questo primo terreno era di 127 375 728 ITL, o 36 602 ITL il metro quadrato, nell'agosto 1979, e di 206 370 359 ITL, o 59 302 ITL il metro quadrato, nel 1984. In quanto al secondo terreno, il perito valutò che questo era edificabile ed era stato trasformato in modo irreversibile nel luglio 1982. Risulta dalla perizia che il valore venale di questo secondo terreno era di 95 916 809 ITL, o 52 442 ITL il metro quadrato, nel 1982, e di 125 363 090 ITL, o 68 542 ITL il metro quadrato, nel 1987.
21. Il 13 febbraio 1996, una nuova perizia fu ordinata dal tribunale, tenuto conto dell'entrata in vigore nel frattempo della legge no 359 del 1992 che contemplava dei nuovi criteri di indennizzo. Secondo questa nuova stima, redatta il 3 ottobre 1996, l'importo dell'indennità di espropriazione relativa al primo terreno, calcolata ai termini dell'articolo 5 bis della legge no 359 del 1992, era di 64 140 264 ITL nell'agosto 1979. In quanto al secondo terreno, l'importo dell'indennità di espropriazione calcolata ai termini dell'articolo 5 bis della legge no 359 del 1992 era di 48 195 785 ITL nel 1982.
22. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 12 novembre 2003, il tribunale dichiarò che, tenuto conto del giudizio del TAR, i terreni erano stati occupati illegalmente dall'inizio. Tuttavia, il richiedente e le terze persone dovevano considerarsi come privati dei loro beni per effetto della costruzione dei lavori pubblici. Quindi, avevano diritto ad un risarcimento.
23. Per calcolare l'importo di tale risarcimento, il tribunale considerò che i terreni erano edificabili ma che il loro valore venale reale non era stato fissato definitivamente dalle perizie ordinate durante il procedimento. Quindi, il tribunale decise che il risarcimento doveva essere calcolato in equità, seguendo la domanda fatta in questo senso dal richiedente e le terze persone.
24. Alla luce di queste considerazioni, in quanto al primo terreno, il tribunale condannò la municipalità a versare al richiedente ed alle terze persone la somma globale di 33 125,68 EUR, o 64 140 264 ITL, più interessi, ossia l'importo dell'indennità di espropriazione calcolata secondo la seconda perizia ai termini dell'articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. In quanto al secondo terreno, il tribunale condannò la municipalità a versare al richiedente la somma di 24 891,04 EUR, o 48 195 785 ITL, più interessi, ossia l'importo dell'indennità di espropriazione calcolata secondo la seconda perizia ai termini dell'articolo 5 bis della legge no 359 del 1992.
25. Ad una data non precisata, due delle terze persone decedettero, rimanendo il richiedente e le altri tre terze persone i loro soli eredi.
26. Con un atto del 7 novembre 2005, il richiedente e le tre terze persone interposero appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Bari, facendo valere in particolare che, tenuto conto del fatto che l'occupazione del terreno era stata illegale ab initio, avevano diritto ad un risarcimento uguale al valore venale del terreno.
27. Risulta dalla pratica che il procedimento dinnanzi alla corte di appello di Bari è sempre pendente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
a) L'occupazione di emergenza di un terreno
28. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all'amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell'espropriazione. Una volta dichiarato di utilità pubblica il lavoro da realizzare ed adottato il progetto di costruzione, l'amministrazione può decretare l'occupazione di emergenza delle zone da espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni, articolo 20 della legge no 865 del 1971. Questo decreto diventa nullo se l'occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre seguenti mesi la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
29. L'occupazione autorizzata di un terreno dà diritto ad un'indennità di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l'indennità di occupazione appena il terreno è occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l'amministrazione proceda ad un'offerta di indennizzo.
b) Il principio dell'espropriazione indiretta ("occupazione acquisitiva" o "accessione invertita")
30. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero ad occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguite da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono di fronte a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilità di questo in ragione dell'occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l'interessato aveva perso anche la proprietà terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
31. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un'occupazione illegale ab initio, o un'occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo stato annullato il titolo o proseguendo l'occupazione al di là della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione fosse intervenuto.
32. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall'amministrazione non perdeva la proprietà terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un'azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poiché l'illegalità derivante dall'occupazione era permanente. L'amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l'azione in danno-interessi si trasformava in controversia riguardante l'indennità di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
33. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall'amministrazione non perdeva la proprietà del terreno e poteva chiederne la rimessa in stato, quando l'amministrazione aveva agito senza che ci fosse stata utilità pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
34. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall'amministrazione perdeva automaticamente la proprietà terreno nel momento della trasformazione irreversibile del bene, ovvero nel momento del completamento del lavoro pubblico. L'interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere la sentenza no 3243 del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
35. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adottò la terza soluzione. Così fu consacrato il principio dell'espropriazione indiretta, accessione invertita od occupazione acquisitiva. In virtù di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la proprietà di un terreno senza procedere ad un'espropriazione formale quando, dopo l'occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalità dell'occupazione, il lavoro pubblico è stato realizzato. Quando l'occupazione è ab initio senza titolo, il trasferimento di proprietà ha luogo nel momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l'occupazione del terreno è stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di proprietà ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precisò che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l'interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, del terreno avendo avuto luogo senza titolo l'acquisizione. Questo risarcimento non è versato tuttavia, automaticamente; incombe sull'interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento è abbinato al termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilità da delitto, ovvero cinque anni, che cominciano a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
36. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessuno termine di prescrizione doveva applicarsi, poiché l'occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, affermò che il diritto a risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione affermò che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi, sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992. Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione è di cinque anni e che comincia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
37. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell'espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si è radicato in una disposizione legislativa, ovvero l'articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilità da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l'amministrazione diventi proprietaria di un terreno traendo utile dal suo comportamento illegale non dà nessun problemi sul piano costituzionale, poiché l'interesse pubblico, ovvero la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull'interesse dell'individuo, e dunque sul diritto di proprietà di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l'applicazione all'azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall'articolo 2043 del codice civile per responsabilità da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell'espropriazione indiretta
38. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di proprietà del terreno a favore dell'amministrazione conosce delle eccezioni.
39. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c'è espropriazione indiretta quando le decisioni dell'amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se così non fosse, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
40. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l'amministrazione non diventa proprietaria di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilità pubblica devono essere considerat4 come nulli ab initio. In questo caso, l'interessato mantiene la proprietà dal terreno e può chiedere la restitutio in integrum. Può, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L'illegalità in questi casi ha un carattere permanente e nessuno termine di prescrizione viene applicato.
41. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione deliberanodo in camere riunite ha affermato che non c'è trasferimento di proprietà quando la dichiarazione di utilità pubblica è stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso, il principio dell'espropriazione indiretta non si applica dunque. L'interessato mantenendo la proprietà dal terreno, ha la possibilità di chiedere la restitutio in integrum. L'introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia alla restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere dal momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
42. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di proprietà per effetto dell'espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilità pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato è stata considerata come invalida ab initio.
43. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c'è trasferimento di proprietà in mancanza di dichiarazione di utilità pubblica valida.
44. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 del 1988 e col Repertorio delle disposizioni sull'espropriazione, entrati in vigore il 30 giugno 2003.
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988
45. Ai termini dell'articolo 3 di questa legge, "Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un'espropriazione dichiarata illegale tramite una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non può pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, ne più del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a queste menzionate all'articolo 1224 § 2 del codice civile e questo a contare dal giorno dell'occupazione illegale."
46. Interpretando l'articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n° 384), ha considerato: "Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni - ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni - e l'interesse pubblico - concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalità di costruzioni residenziali pubbliche alle condizioni favorevoli o convenzionate - ha dato la precedenza a questo ultimo interesse."
5. L'importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
47. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all'interessato in compenso della perdita di proprietà che provoca l'occupazione illegale.
48. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modificò questa giurisprudenza, nel senso che l'importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l'importo dell'indennità contemplata per il caso di un'espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiarò incostituzionale questa disposizione.
49. In virtù della legge di bilancio no 662 del 1996 che seguì la disposizione dichiarata incostituzionale, l'indennizzo integrale non poteva essere accordato per un'occupazione di terreno che aveva avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l'indennizzo equivaleva all'importo dell'indennità contemplata nel caso di un'espropriazione formale, nell'ipotesi più favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
50. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato simile indennità compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un'indennità integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, può essere richiesta quando l'occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilità pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
51. Con le sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si è pronunciata di nuovo sul principio dell'espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze precitate della Corte.
52. Alla vista della constatazione di violazione dell'articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell'espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che è compatibile con la Convenzione.
53. Più specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell'espropriazione indiretta - ha detto che in materia dell'uniformità della giurisprudenza, il principio dell'espropriazione indiretta deve essere considerato come pienamente "prevedibile" a contare del 1983. Per questo fatto, l'espropriazione indiretta deve essere considerata come rispettosa del principio di legalità. In quanto alle occupazioni di terreno che hanno luogo senza dichiarazione di utilità pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la proprietà del bene allo stato. In quanto all'indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se è inferiore al danno subito dall'interessato, ed in particolare al valore del terreno, l'indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta è sufficiente per garantire un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.
54. Investito di un ricorso in esecuzione di una decisione giudiziale definitiva che annulla la dichiarazione di utilità pubblica riguardante un procedimento di espropriazione, vista la domanda della parte richiesta che tende ad ottenere la restituzione del terreno occupato e trasformato nel frattempo, il Consiglio di stato, nella sua sentenza no 2/2005 del 29 aprile 2005 resa in seduta plenaria, si è pronunciato sul punto di sapere se la trasformazione irreversibile di suddetto terreno in seguito alla costruzione del lavoro "pubblico" poteva costituire una ragione di diritto che impedisce la restituzione del terreno. Il Consiglio di stato ha risposto negativamente. Ciò facendo, ha:
a) riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell'espropriazione indiretta è inadempiente in quanto al bisogno di sicurezza giuridica, per ciò che riguarda tra altri il punto di sapere in quale data il lavoro pubblico deve essere considerato come "realizzato" e dunque in quale data ci sia stato trasferimento di proprietà a favore dello stato;
b) reso omaggio alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza Belvedere Alberghiera Srl c. Italia, affermando che, a fronte di una domanda di restituzione di un bene illegalmente occupato e trasformato, il lavoro realizzato dalle autorità pubbliche non può, in quanto tale, costituire un ostacolo assoluto alla restituzione,;
c) interpretato l'articolo 43 del Repertorio, paragrafo 46 sotto, nel senso in cui la non-restituzione di un terreno può essere ammessa solamente in casi eccezionali, ovvero quando l'amministrazione invoca un interesse pubblico particolarmente contrassegnato dalla conservazione del lavoro;
d) affermato, in questo contesto, che l'espropriazione indiretta non potrebbe costituire un'alternativa ("una mera alternativa") ad un procedimento di espropriazione in buona e dovuta forma.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilità pubblica, qui di seguito "il Repertorio,
55. Il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 del 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell'espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunti anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si è sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all'insieme della legislazione di espropriazione della giurisprudenza precedente in materia.
56. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che in mancanza di un decreto di espropriazione, o in mancanza di dichiarazione di utilità pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico è acquisito al patrimonio dell'autorità che l'ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L'autorità può acquisire un bene anche quando o il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilità pubblica sono stati annullati. Il proprietario può chiedere al giudice la restituzione del terreno. L'autorità in causa si può opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
57. Il richiedente adduce essere stato privato dei suoi terreni in circostanze incompatibili con l'articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. "
A. Sull'ammissibilità
58. In primo luogo, il Governo solleva un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso internei, facendo valere che sarebbe prematuro giudicare sulla situazione denunciata, al motivo che il procedimento nazionale è ancora pendente così che non c'è ancora giudizio interno definitivo.
59. In secondo luogo, il Governo eccepisce che il richiedente non ha requisito di vittima al senso dell'articolo 34 della Convenzione. A questo riguardo, osserva che il tribunale ha valutato l'importo del risarcimento per la perdita dei terreni secondo equità, seguendo la domanda in questo senso da parte del richiedente. Segue che questo ultimo non potrebbe definirsi vittima di una violazione del suo diritto al rispetto dei beni in ragione del carattere inadeguato del risarcimento riconosciuto dallo stesso tribunale.
60. Il richiedente si oppone alle eccezioni del Governo.
61. In quanto all'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, fa valere che il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali è ancora pendente più di venticinque anni dopo l'occupazione dei suoi terreni e che nessun risarcimento per la perdita di questo è stato versato ancora.
62. In quanto all'eccezione derivata dal loro requisito di vittima, fa osservare che ha interposto in particolare appello al giudizio del tribunale di Foggia per contestare la valutazione dell'importo del risarcimento effettuato da questo tribunale.
63. La Corte stima, alla luce dell'insieme degli argomenti delle parti che queste due eccezioni sono legate strettamente in fondo alla richiesta e decide di unirle al merito. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata al senso dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
64. Il Governo riconosce che, malgrado la mancanza di un decreto di espropriazione e dell'utilità pubblica, il richiedente sarebbe stato ad ogni modo privato dei suoi beni per effetto della costruzione del lavoro pubblico e della trasformazione irreversibile dei terreni che questa ultima ha provocato.
65. In compenso delle irregolarità commesse dall'amministrazione ed in particolare della mancanza di utilità pubblica, avrebbe diritto ad un'indennità che corrisponde al valore venale dei terreni.
66. Nello specifico il tribunale di Foggia non ha applicato l'articolo5 bis della legge no 359 del 1992, avendo quantificato l'importo dell'indennizzo secondo equità in seguito alla domanda in questo senso da parte del richiedente.
67. Alla luce di queste considerazioni, il Governo sostiene che questa situazione è conforme all'articolo 1 del Protocollo no 1.
68. Il richiedente si oppone alla tesi del Governo.
69. Fa osservare che è stato in sostanza privato dei suoi beni e sottolinea l'illegalità di questa situazione, in mancanza di un decreto di espropriazione e tenuto conto dell'illegalità ab initio dell'occupazione dei terreni alla luce del giudizio del TAR depositato alla cancelleria il 4 ottobre 1990.
70. Stima che il principio giurisprudenziale dell'espropriazione indiretta non può essere considerato in quanto tale "previsto dalla legge" e fa valere che in mancanza di un giudizio definitivo, la sua situazione si analizza in una situazione di illegalità continua, sorgente di incertezza ed imprevedibilità.
71. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito le eccezioni del Governo derivate dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne e dalla mancanza di requisito di vittima del richiedente.
72. Le parti si accordano per dire che c'è stata "privazione di proprietà."
73. Per il richiedente vi è stata perdita di disponibilità totale dei terreni senza decreto di espropriazione né indennizzo così che si ritorna in sostanza ad un'espropriazione da fatto.
74. Per il Governo, il richiedente deve considerarsi come privato dei suoi beni a contare dal momento in cui questi sono stati trasformati irreversibilmente.
75. La Corte ricorda che, per determinare se c'è stata "privazione di beni", bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti "concreti ed effettivi", importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un'espropriazione di fatto( Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, § 63).
76. Ricorda che l'articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente all'insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalità notifica l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-a, pp. 19 - 20, § 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, § 110)
77. La Corte resta convinta che l'esistenza, in quanto tale, di una base legale non basta a soddisfare il principio di legalità e stima utile di propendersi sulla questione della qualità della legge.
78. La Corte prende nota dell'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'elaborazione del principio dell'espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio è stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 del 1988, la legge no 662 del 1996 e, ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Essendo così, la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie che hanno luogo nella cronostoria della giurisprudenza. Questo punto di vista è stato adottato dal Consiglio di stato del resto, paragrafo 47 sopra che, nella sua sentenza no 2 di 2005 resa in seduta plenaria, ha riconosciuto che l'espropriazione indiretta non ha mai dato adito a regolamentazione stabile, completa e prevedibile.
79. Inoltre, la Corte constata che, in ogni caso, l'espropriazione indiretta tende ad interinare una situazione che deriva di fatto dalle illegalità commesse dall'amministrazione ed a regolare le conseguenze per l'individuo e l'amministrazione, e permette a questa ultima di trarre vantaggio dal suo comportamento illegale. Che sia in virtù di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l'articolo 43 del Repertorio, l'espropriazione indiretta non saprebbe costituire dunque un'alternativa ad un'espropriazione in buona e dovuta forma (vedere, su questo punto anche, la posizione del Consiglio di stato, paragrafo 54 sopra).
80. Ad ogni modo, la Corte è chiamata a verificare se il modo di cui il diritto interno è interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
81. La Corte constata che nello specifico il richiedente ha perso la disponibilità dei terreni che sono stati occupati rispettivamente nel 1979 e 1982 e che sono stati trasformati in modo irreversibile rispettivamente nel 1980 e 1982. Secondo il tribunale di Foggia, l'occupazione dei terreni controversi è stata illegale ab initio in ragione del giudizio del TAR ed il richiedente è stato privato dei suoi beni al momento della loro trasformazione irreversibile. Il procedimento è pendente dinnanzi alla corte di appello di Bari.
82. A difetto di un atto formale di trasferimento di proprietà, ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che un tale trasferimento deve considerarsi come avendo avuto luogo, Carbonara e Ventura c. Italia, precitata, § 80, e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da questo, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilità dei terreni in questione, combinata con l'impossibilità fino ad ora di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali il richiedente ha subito un'espropriazione di fatto incompatibile col suo diritto al rispetto dei suoi beni, sentenza Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, § 45, e non conforme al principio di preminenza del diritto.
83. In conclusione, le eccezioni derivate deal non-esaurimento delle vie di ricorso interne e dalla mancanza di requisito di vittima non potrebbero essere considerate e vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
84. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
85. Il richiedente chiede da prima il versamento di un'indennità, a titolo di danno materiale, uguale alla differenza tra i valori venali dei terreni come stimati dal perito commesso d’ufficio dal tribunale e quella che questa ultima giurisdizione gli ha liquidato in equità.
86. Inoltre, il richiedente sollecita il rimborso degli oneri di procedimento, senza valutare tuttavia questi.
87. In quanto al danno materiale, il Governo fa osservare da prima che in mancanza di un giudizio interno definitivo, non è lecito alla Corte di procedere alla valutazione di questo danno. Inoltre, il Governo sostiene che il richiedente non avrebbe il diritto di richiedere nessuna somma a titolo di danno materiale, dato che ha sollecitato il tribunale a valutare secondo equità l'importo del risarcimento per la perdita dei terreni.
88. In quanto al danno morale, il Governo fa valere che nessuna somma è dovuta al richiedente a questo titolo al motivo che questo non ha fatto domanda a questo riguardo.
89. In quanto agli oneri del procedimento dinnanzi alla Corte, il Governo sostiene che il richiedente ha quantificato questi in modo vago ed impreciso.
90. La Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non si trova in stato. Perciò, la riserva e fisserà il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilità che il Governo ed il richiedente giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Unisce al merito, le eccezioni preliminari del Governo e le respinge;
2. Dichiara la richiesta ammissibile;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perciò,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 6 dicembre 2005 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente