Conclusione Violazione dell'art. 6-1; danno materiale - domanda respinta; Danno morale - risarcimento pecuniario; Rimborso oneri e spese - procedimento della Convenzione
Nella causa Santilli *,
La Corte europea ´dei Diritti dell'uomo, costituita,
´ conformemente `all'articolo 43, art. 43, della Convenzione di
salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà ´fondamentali
("la Convenzione") * * ed alle clausole pertinenti del suo
ordinamento `* * *, in una camera composta ´dai giudici di cui il nome
segue:
SIGG. R. Ryssdal, presidente,´
J. Cremona,
Thor ´Vilhjalmsson,
La Sig.ra D. Bindschedler-Robert,
SIGG. F. Golcuklu¨,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
così come ad Sigg. SIG. - A. Eissen, cancelliere, e H. Petzold, cancelliere,
collaboratore,
Dopo avere `deliberato ´in camera del consiglio il 4 ottobre
1990 e 24 gennaio 1991,
Rende la sentenza ^che ha, adotta ´in questa ultima data:
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Note del cancelliere
* La causa porta il n° 5/1990/196/256. Le prime due cifre
indicano il posto nell'anno ´di introduzione,
le ultime due il posto sull'elenco delle immissione nel processo della
Corte dall'origine e su quello delle richieste ^iniziali,
alla Commissione, corrispondenti.
* * Come modificato dal Protocollo n° 8 (P8-11), entrato in
vigore il 1 gennaio 1990.
* * * Gli emendamenti all'ordinamento `entrati in vigore ´il 1 aprile
1989 si applicano nello specifico.`
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PROCEDIMENTO
1. La causa è ´stata deferita alla Corte dalla Commissione
europea ´dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 16 febbraio´
1990, nel termine ´di tre mesi che aprono gli articoli 32
paragrafo 1 e 47, art. 32-1, art. 47, della Convenzione. Alla sua
origine si trova una richiesta (^n° 11634/85) diretta ´contro
l'Italia e in cui un cittadino di questo Stato,
Il Sig. F. S., aveva investito la Commissione il 4 marzo 1985 in
Virtù dell'articolo 25, art. 25.
La domanda della Commissione rinvia agli articoli44 e 48
, art. 44, art. 48, così come alla dichiarazione ´italiana
che riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46)
, art. 46. Ha per oggetto di ottenere una decisione ´sul punto
di sapere se i fatti della causa rivelano `una trasgressione dello
stato convenuto ´alle esigenze degli articoli 6 paragrafo 1, art. 6-1,
della Convenzione e 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).
2. In risposta ´all'invito contemplato ´all'articolo 33 paragrafo 3 d,
dell’ordinamento`, il richiedente ´ha manifesto il desiderio di partecipare
all'istanza e ha designato il ´suo consigliere (articolo 30). Il 19 marzo
1990, il presidente ´della Corte l'ha autorizzo ad `adoperare la lingua
italiana, articolo 27 paragrafo 3.
3. Il 21 febbraio ´1990, il presidente ha stimato che c'era luogo
di affidare a `una camera unica, in virtù dell'articolo 21 paragrafo 6
dell'ordinamento `e nell'interesse ^di una buona amministrazione del
giustizia, l'esame della presente ´causa e delle cause Brigandi`
e Zanghi `*.
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* Nota del cancelliere: 2/1990/193/253 e 3/1990/194/254
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4. La camera da `costituire in questo modo comprendeva di pieno
diritto il Sig. C. Russo, giudice eletto ´di nazionalità italiana (articolo 43
della Convenzione, (art. 43) ed il Sig. R. Ryssdal, presidente ´della
Corte, articolo 21 paragrafo 3 b, dell'ordinamento.` Il 26 marzo 1990,
questo ha designato ´estraendo a sorte gli altri sette membri,
ossia la Sig. J. Cremona, il Sig. Thor ´Vilhjalmsson, la Sig.ra D.,
Bindschedler-Robert, il Sig. F. Golcuklu, il ¨Sig. R. Bernhardt, il Sig. S.K.
Martens ed il Sig. J.M. Morenilla, in presenza ´del cancelliere,
, articoli 43 in fine della Convenzione e 21 paragrafo 4 dell'ordinamento,`
, art. 43. Successivamente, il Sig. N. Valticos, supplente, ha sostituito´
Il Sig. R. Bernhardt, impedito, ´articoli 22 paragrafo 1 e 24 paragrafo 1
dell’ordinamento.`
5. Avendo assunto ´la presidenza della camera, articolo 21 paragrafo 5
dell'ordinamento, il `Sig. Ryssdal ha consultato ´tramite l'intermediazione del
cancelliere l'agente del governo italiano ("il Governo"), il
delegato ´della Commissione ed il richiedente a proposito della necessità´´
di un procedimento ´scritto, articolo 37 paragrafo 1. Conformemente`
all'ordinanza così resa, il cancelliere ha ricevuto l'esposto ´del
richiedente ´il 17 luglio 1990 e quello del Governo il 31.
Con una lettera arrivata ´il 31 agosto^, il segretario ´della Commissione
l'ha informato ´che il delegato si sarebbe espresso all'epoca dell'udienza.
6. Il 29 agosto ^1990, il presidente ´ha fissato al 3 ottobre la data di
questa dopo avere `raccolto l'opinione delle parti a confronto a
cura del cancelliere (articolo 38).
7. Il 31 agosto e il 3 ottobre, la Commissione ha prodotto la pratica
del procedimento ´seguito dinnanzi a lei, così come il cancelliere
aveva invitato ´suistruzioni del presidente.´
8. I dibattimenti si ´sono svolti in pubblico il giorno dieci, al Palazzo
dei Diritti dell'uomo a `Strasburgo. La Corte aveva tenuto
prima una riunione ´preparatoria.´
Sono comparsi:
- per il Governo
SIGG. G. Raimondi, magistrato staccato ´al Servizio del
contenzioso diplomatico del ministero`
delle Cause estere, `coagente,
G. Manzo, magistrato staccato ´al ministero`
della Giustizia, consiglio,;
- per la Commissione
Il Sig. F. Martinez, delegato,;´
- per il richiedente´
F. A., avvocato, consigliere.
La Corte li ha sentiti nelle loro dichiarazioni.´
IN FATTO
9. Residente a Tocco Casauria (Pescara), il Sig. F. S. vi
fonda ´nel 1976 un'impresa di produzione alimentare. Il
24 luglio 1979, un organismo di credito gli ´prest?ò ^la somma di
100 000 000 lire sotto la condizione risolutoria ´che sarebbero serviti
esclusivamente `alle attrezzature ´dell'impresa. L’11 settembre i
la gir?ò sul conto del richiedente´, ma la banca l'utilizz?ò per
compensare il saldo debitore.´
10. Il 27 settembre 1979, l'interessato ´cit?ò la sua banca dinnanzi a
il tribunale di Pescara tanto tramite il referente che al
principale; richiedeva ´la possibilità di investire l'importo
che aveva preso ´ed il risarcimento del danno subito.
I. Il procedimento ´di prima `istanza
11. Il presidente ´respinse la domanda riferita il 18 ottobre 1979.
Tra il 12 dicembre ´1979 (costituzione del convenuto) ed il
20 giugno 1984, collocamento in deliberazione della causa da parte del tribunale, il
giudice del collocamento in stato ´tenne undici udienze. Cinque di esse
, 26 marzo e 20 novembre 1980, 18 marzo, 1 luglio e 29 ottobre
1981, furono consacrate ´alla discussione o al compimento di
misure di istruzione (deposito ^di documenti) ascolto di testimoni ´e
rigetto di una domanda di perizia, tre altre alle arringhe
, 20 gennaio, 25 marzo e 23 giugno 1982. Appena iniziate , le
tre ultime `(9, 23 marzo e 21 dicembre ´1983) furono rinviate
in ragione, in particolare, della mancanza del giudice del collocamento in stato´
poi della necessità ´di sostituirlo.
Il tribunale respinse ´il richiedente della sua azione al principale
con un giudizio del 19 luglio 1984, depositato ´alla cancelleria il seguente 20,
ottobre.
II. Il procedimento ´di appello
12. Il curatore, avendo il curatore fallimentare, dell'interessato (´paragrafo
13 sotto) interposto ´appello il 7 dicembre 1984, quattro,
udienze si svolsero `dinnanzi alla corte di L '' Aquila, 5 febbraio,´
7 maggio e 15 ottobre 1985, 15 aprile 1986. La prima `fu
rinviata ´su richiesta delle parti a confronto.
Con una sentenza ^del 6 maggio 1986, depositata alla cancelleria il 18 giugno,
1986, la corte conferm?ò la decisione ´attaccata.´ Il curatore non
ricorse in cassazione.
III. Il fallimento del richiedente´
13. Il ´Sig. S. aveva sollecitato il 29 febbraio 1980, l'utile´´
di un ordinamento `giudiziale; invocava le difficoltà´
finanziarie `legate ´all'indisponibilità ´del denaro preso.´ Il
tribunale di Pescara gli aveva dato ´soddisfazione il 25 marzo 1980.
Cinque giorni più tardi, l'organismo di credito si ´avvalse
della clausola risolutoria ´del contratto, paragrafo 9 sopra, e
esigette il rimborso immediato ´del prestito.^
Il 12 giugno 1982, il tribunale consentì al richiedente ´un
concordato giudiziale chiesto da questo il 22 maggio. Egli
dichiarò ´il fallimento con un giudizio del 26 giugno 1984, depositato alla cancelleria
il 16 luglio. ´Conformemente `alla legislazione ´italiana,
Il Sig. S. perse così, in particolare, il diritto rimanere in
giustizia in materia `patrimoniale, diritto oramai ´trasferito al,
curatore designato ´dal tribunale.
PROCEDIMENTO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
14. Nella sua richiesta ^del 4 marzo 1985 alla Commissione (n°
11634/85) l'interessato si ´lamentava della durata del procedimento´
civile impegnato ´da lui e dell'incomprensione dei suoi diritti al
rispetto della sua corrispondenza e dei suoi beni; si appellava
agli articoli 6 e 8, art. 6, art. 8, della Convenzione così come
all'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).
15. Il 10 marzo 1989, la Commissione ha dichiarato ´la richiesta^
inammissibile in quanto alla seconda lagnanza, ma l'ha considerata in quanto ad altre
due. Nel suo rapporto del 6 novembre 1989 (articolo 31
, art. 31) conclude, all'unanimità´, che c'è stata violazione
dell'articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione, ma no
dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1). Il testo integrale ´del suo
parere figura qui accluso alla presente ´sentenza ^*.
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* Nota del cancelliere: Per ragioni di ordine pratico vi
figurerà solo nell'edizione ´stampata, volume 194-D della serie A
delle pubblicazioni della Corte, ma ciascuno può procurarselo
presso `la cancelleria.
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CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAL GOVERNO
16. All'udienza del 3 ottobre 1990, il Governo ha confermato´
la conclusione del suo esposto´, in cui `egli invitava la Corte a dire
"che non c'è stata violazione del Protocollo
n° 1 della Convenzione nella presente ´causa."
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1, ART. 6-1,
17. Secondo il richiedente´, l'esame della sua azione civile è durato
al di là del "`termine ´ragionevole" previsto dall'articolo 6 paragrafo 1
, art. 6-1, della Convenzione, ai termini del quale
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita
(...) in un termine ´ragionevole, da un tribunale, che
deciderà´ delle contestazioni sui suoi diritti e
obblighi di carattere `civile".
Il Governo contesta questa tesi`, mentre la
Commissione vi aderisce.
18. Il periodo ´da `considerare ´è cominciato il 27 settembre 1979,
data della notificazione al convenuto ´della citazione a
comparire.^ Si è concluso il 18 giugno 1986, col deposito ^
ldela sentenza ^della corte di appello.
19. Le parti a confronto hanno discusso ´del modo `in cui dovevano giocare
nello specifico `i diversi criteri applicati ´in questo campo dalla
Corte, come il grado ´di complessità della controversia, il comportamento del
Richiedente e quello delle autorità competenti.´
20. L'articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1, della Convenzione riconosce ^a
ciascuno il diritto di `ottenere, in un termine ´ragionevole, una,
decisione ´definitiva sulle contestazioni relative ai suoi diritti
ed obblighi di carattere `civile. Incombe sugli Stati
contraenti di organizzare il loro sistema `giuridico in modo
che le loro giurisdizioni possano assolvere questa esigenza (vedere, in
ultimo luogo, la sentenza ^Unione ´Alimentare Sanders S.p.A. del
7 luglio 1989, serie ´A n° 157, pp. 14-15, paragrafo 38.
La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza in materia`,
il carattere `ragionevole della durata ´di un procedimento si rivaluta´
in funzione delle circostanze particolari `della causa.
All'occorrenza, comandano una valutazione ´globale (vedere,
mutatis mutandis, la sentenza ^Obermeier del 28 giugno 1990, serie ´A
n° 179, p. 23, paragrafo 72).
La causa presentava ´una certa complessità.´ Inoltre, le
parti furono all'origine di uno dei rinvii. Tuttavia,
la giurisdizione di prima `istanza predispose ´ termini´ troppo lunghi
tra le udienze e testimoni?a una totale inattività per
quasi `due anni, 23 giugno 1982 - 20 giugno 1984. Pertanto, la Corte
non potrebbe stimare "ragionevole" nello specifico `un lasso di tempo di
sei anni e nove mesi circa.
C'è stata, quindi, violazione dell'articolo 6 paragrafo 1
, art. 6-1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1
(P1-1)
21. Il richiedente ´fa valere che la lunghezza del procedimento´
controversa l'ha privato ´del godimento del suo bene, nello specifico `un
credito ´bancario. Invoca l'articolo 1 del Protocollo n° 1
(P1-1), cos´ì formulato:´
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto di suoi
beni. Nessuno pu?ò essere ^privato ´della sua proprietà se non a
causa di utilità ´pubblica e nelle condizioni contemplate
dalla legge e dai principi generali ´del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non ´recano offesa al
diritto che possiedono `gli Stati di mettere in vigore le leggi
che giudicano necessarie ´per regolamentare l'uso dei beni
´ conformemente `all'interesse ^generale ´o per garantire il pagamento
delle imposte o di altri contributi o delle multe."
I Governo non la Commissione non condivide questa
opinione.
22. Visto le circostanze della causa e la conclusione che figura
al paragrafo 20, la Corte non giudica necessario ´ esaminare ulteriormente
la lagnanza derivata dall'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50, ART. 50,
23. Secondo `l'articolo 50, art. 50,
"Se la decisione ´della Corte dichiara che una decisione presa o
una misura ordinata ´da un'autorità giudiziale o qualsiasi
altra autorità ´di una Parte Contraente si trova
interamente `o parzialmente in opposizione con gli
obblighi che derivano ´dallaConvenzione, e se il diritto
interno di suddetta Partito permette solamente imperfettamente
di cancellare le conseguenze ´di questa decisione o di questo
misura, la decisione ´della Corte accorda, se c'è luogo, alla
partire lesa ´una soddisfazione equa."
A. Danno
24. Il Sig. S. chiede un'indennità ´di 2 527 000 000 lire
italiane per danno materiale ´e 7 500 000 000 lire per torto
morale. Invoca il suo collocamento in fallimento e la sua perdita di prestigio
nel suo ambiente professionale.
25. Secondo il Governo, non si potrebbe parlare di danno´
materiale ´poiché il procedimento nazionale è arrivato a `un risultato´
sfavorevole ´al richiedente.´ In quanto al danno morale, la semplice,
constatazione di una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1, art. 6-1,
fornirebbe in sé una soddisfazione equa ´sufficiente.
La Commissione lascia alla Corte la cura di pronunciarsi.
26. In quanto al danno ´materiale, la Corte condivide il parere del
Governo. In compenso, stima che il richiedente ha ´subito
un torto morale certo; deliberando in equità´, gli assegna
10 000 000 lire di questo capo.
B. Oneri e spese
27. Il richiedente ´richiede 6 488 625 lire a titolo della parcella
ed oneri sopportati ´dinnanzi alla Corte.
28. Sulla base degli elementi ´in suo possesso, delle osservazioni,
delle parti a confronto e della sua giurisprudenza in materia`, la Corte,
deliberando in equità´, gli accorda 4 000 000 lire per i suoi
oneri e spese ´che non coperti dall'assistenza giudiziale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c'·stata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1
, art. 6-1, della Convenzione,;
2. Stabilisce che non si impone di deliberare sulla lagnanza derivata ´
dall'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1);
3. Stabilisce che lo stato convenuto deve ´versare al `Sig. S.
10 000 000 (dieci milioni) lire italiane per torto morale
e 4 000 000, quattro milioni, lire per oneri e spese;´
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa ´per il
surplus.
Fatto in francese ¸ed in inglese, pronunciato in udienza al Palazzo dei Diritti dell'uomo, a `Strasburgo ¸poi´
pubblicato il19 febbraio ´1991.
Firmato Rolv RYSSDAL
Presidente´
Firmato:´ Marc-André EISSEN
Cancelliere