Conclusione Violazione dell'art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA SANCHIRICO E LAMORTE C. ITALIA
( Richieste numeri 11013/04 e 11080/04)
SENTENZA
STRASBURGO
16 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Sanchirico e Lamorte c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trovano due richieste, numeri 11013/04 e 11080/04, dirette contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, i Sigg. A. S. e G. L. ("i richiedenti"), hanno investito rispettivamente la Corte l’ 8 marzo ed il 16 marzo 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da D. O., avvocato a Potenza. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 12 giugno 2007, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito delle richieste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono stati parti a procedimenti giudiziali interni. In date differenti, hanno investito i corsi di appello competenti ai sensi del legge "Pinto", per lamentarsi della durata di questi procedimenti.
5. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazione contenute sotto nel riquadro. La versione dei fatti del Governo differisce da quella dei richiedenti in quanto alla data in cui le decisioni dei corsi di appello "Pinto" sono diventate definitive.
Numero di richiesta Dettagli dei richiedenti Procedimento principale e procedimento "Pinto" ci relativa
no 11013/04 A. S. cittadino italiano,
nato nel 1937 e residente a Potenza. Procedimento principale
Oggetto: riconoscenza del diritto ad una pensione di invalidità militare.
Prima istanza: Corte dei conti (RG no 1241/M) dal 26 maggio 1986 al 4 aprile 2002. Procedimento "Pinto"Autorità investita: corte di appello di Potenza, ricorso introdotto il 30 ottobre 2003, somma chiesta 16 526 EUR per danno patrimoniale e morale.
Decisione: 22 dicembre 2003, depositata alla cancelleria il 5 gennaio 2004, notificata al richiedente il 30 gennaio 2004, diventata definitiva il 30 marzo 2004;
rigetto della richiesta relativa al danno patrimoniale e morale, al motivo che il richiedente non aveva fornito la prova del danno subito.
Secondo il Governo, la decisione "Pinto" non è stata notificata al richiedente e ha acquisito l'autorità di cosa giudicata il 20 febbraio 2005
no 11080/04 G. L.M. cittadino italiano, nato nel 1948 e residente a Potenza. Procedimento principale
Oggetto: riconoscenza del diritto ad una pensione di invalidità militare.
Prima istanza: Corte dei conti (RG no 1615/M) dal 7 marzo 1978 al 7 agosto 2003. Procedimento "Pinto"Autorità investita: corte di appello di Potenza, ricorso introdotto il 19 novembre 2003, somma chiesta 25 822,75 EUR per danno patrimoniale e morale.
Decisione: 20 gennaio 2004, depositata alla cancelleria il 29 gennaio 2004, notificata al richiedente il 9 marzo 2004, diventata definitiva l’ 8 maggio 2004;
rigetto della richiesta relativa al danno patrimoniale e morale, al motivo che la richiedente non aveva fornito la prova del danno subito.
Secondo il Governo, il decisione "Pinto" non è stato notificata al richiedente e ha acquisito l'autorità della cosa giudicata il 14 marzo 2005
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
6. Il diritto e la pratica interna pertinenti relativi alla legge no 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto" figurano nellei sentenze Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 -...) e Simaldone c. Italia, (no 22644/03, §§ 11-15, CEDH 2009 -...).
7. Le regole concernente i termini per ricorrersi in cassazione contenute negli articoli del codice di procedimento civile in vigore all'epoca dei fatti si leggevano come segue:
Articolo 285,
"La notifica della sentenza è fatta su richiesta di una parte al procedimento. "
Articolo 325, secondo capoverso,
"Il termine per ricorrere in cassazione è di sessanta giorni. "
Articolo 326
"Il termine assegnato dall'articolo 325, secondo capoverso, è perentorio e comincia a decorrere dalla notifica della sentenza. "
Articolo 327
"A prescindere dalla notifica, il ricorso non può essere introdotto al di là del termine di un anno a partire dalla pubblicazione della sentenza. "
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
8. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
9. Invocando l'articolo 6 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti dinnanzi alla Corte dei conti. Dopo avere tentato il procedimento "Pinto", si lamentano che nessuna somma è stata assegnata loro per riparare il danno subito.
10. Il Governo si oppone a questa tesi.
11. L'articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà , delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile ."
A. Sull'ammissibilitÃ
1. Non-esaurimento delle vie di ricorso interne
12. Il Governo solleva un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Afferma che le decisioni dei corsi di appello non sono state oggetto di una vera notifica ai richiedenti, nella misura in cui sarebbero state comunicate a questi ultimi d’ ufficio e non su richiesta di una parte al procedimento, come esige l'articolo 285 del codice di procedura civile ("CPC"). Quindi, secondo il Governo, l'articolo 327 CPC e non l'articolo 326 CPC si trova ad applicare nello specifico. Di conseguenza, il termine per ricorrere in cassazione sarebbe scaduto, tenuto conto anche dell'interruzione per le vacanze estive, rispettivamente il 20 febbraio 2005 (Sanchirico c. Italia) ed il 14 marzo 2005 (Lamorte c. Italia) ossia molto dopo la data del 26 luglio 2004 a partire dalla quale deve essere richiesto dai richiedenti che utilizzino il ricorso in cassazione ai sensi del legge Pinto ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (vedere, De Santec. Italia,( dec.), no 56079/00, 24 giugno 2004).
13. La Corte osserva che risulta dalla nota allegata alle decisioni dei corsi di appello che queste ultime sono state oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 285 CPC, poiché sono state comunicate alla parte richiedente su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, ossia la parte convenuta nel procedimento "Pinto". Peraltro, il Governo non ha portato nessun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni. Pertanto, la Corte stima che c'è luogo di respingere l'eccezione.
2. Requisito di "vittima"
14. Il Governo adduce che i richiedenti non hanno sofferto nessuno danno a causa dei procedimenti principali. Ad ogni modo, le giurisdizioni nazionali avrebbero risanato pienamente ogni eventuale danno.
15. I richiedenti adducono che il danno è all'evidenza in re ipsa derivante dal semplice fatto del ritardo dei procedimenti controversi.
16. Per sapere se un richiedente può definirsi "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, c'è luogo di esaminare se le autorità nazionali hanno riconosciuto e po riparato in modo adeguato e sufficiente la violazione controversa (vedere, tra altre, Delle Cave e Corrado c. Italia, precitata, §§ 25-31; Cocchiarella c. Italia, precitata, §§ 69-98).
17. Nello specifico, nessuna correzione è stata accordata ai richiedenti dalle giurisdizioni "Pinto." Pertanto, questi possono sempre definirsi "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
3. Conclusione
18. La Corte osserva che i motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità . Le richieste devono pertanto essere dichiarate ammissibili.
B. Sul merito
19. La Corte constata che, nella prima richiesta, Sanchirico c. Italia, il procedimento principale è cominciato il 26 maggio 1986 per concludersi il 4 aprile 2002. Per ciò che riguarda la seconda richiesta, Lamorte c. Italia, il periodo da considerare è cominciato il 7 marzo 1978 per concludersi il 7 agosto 2003. Sono durate dunque rispettivamente più di quindici anni e dieci mesi e più di venticinque anni e cinque mesi per un grado di giurisdizione.
20. La Corte ha trattato a più riprese delle richieste che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato un'incomprensione dell'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri emanati in materia dalla sua giurisprudenza ben consolidata (vedere, in primo luogo, Cocchiarella c. Italia, precitata). Non vedendo niente che possa condurre ad una conclusione differente nella presente causa, la Corte stima che c'è luogo anche di constatare una violazione dell'articolo 6 § 1.
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
22. I richiedenti richiedono 50 658 euro (EUR) ciascuno a titolo del danno patrimoniale e morale che avrebbero subito.
23. Il Governo contesta queste pretese. Adduce che i richiedenti non hanno sofferto nessuno danno a causa dei procedimenti principali. Sostiene inoltre che queste rappresentavano una debole posta per gli interessati.
24. La Corte stima che avrebbe potuto, a titolo del danno morale, accordare ai richiedenti, in mancanza di vie di ricorso interne e tenuto conto delle altre circostanze delle richieste, le somme rispettivamente di 16 800 EUR, Sanchirico c.Italie, e 21 000 EUR, Lamorte c. Italia. Il fatto che la corte di appello di Potenza non abbia concesso niente ai richiedenti arriva ad un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza, avuto riguardo alle caratteristiche della via di ricorso "Pinto" la Corte, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146, e deliberando in equità , assegna rispettivamente ai richiedenti 7 560 EUR e 9 450 EUR.
B. Oneri e spese
25. I richiedenti chiedono anche 3 779,85 EUR ciascuno per gli oneri e le spese impegnate durante il procedimento "Pinto" e dinnanzi alla Corte.
26. Il Governo giudica queste pretese eccessive.
27. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
28. Nello specifico, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole assegnare a ciascuno dei richiedenti 1 000 EUR per oneri e spese del procedimento nazionale e 1 500 EUR per il procedimento dinnanzi a lei.
C. Interessi moratori
29. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumento di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
(i) rispettivamente 7 560 EUR (settemila cinque cento sessanta euro) al Sig. A. S. e 9 450 EUR (novemila quattro cento cinquanta euro) al Sig. G. L., più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,
( ii) 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) a ciascuno dei richiedenti, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta da loro, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 marzo 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa