Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA ROSSI E NALDINI C. ITALIA
( Richiesta no 31011/96)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
11 marzo 2004
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Rossi e Naldini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, A. Kovler, V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il
Sig. K. Hajiyev, giudici,,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 19 febbraio 2004,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 31011/96) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. G. R. e la Sig.ra L. N. ("i richiedenti"), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 7 febbraio 1996 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da F. B., avvocato a Firenze. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed i suoi coagente successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lamentavano dell'impossibilità prolungata di ricuperare il loro appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini, della durata del procedimento di sfratto così come per il fatto che l'impossibilità prolungata a ricuperare il loro appartamento ha violato il loro diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sono stati costretti di abitare in un appartamento messo provvisoriamente a loro disposizione da un membro della loro famiglia.
4. Il 13 giugno 2002, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 6 gennaio 2004 ed l’ 8 gennaio 2004 i richiedenti ed il Governo hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1958 e 1964 e risiedono a Firenze.
7. L’8 gennaio 1985, i richiedenti acquistarono un appartamento a Firenze, già affittato a M.G, nella prospettiva di sposarsi e di fissare la loro residenza.
8. Il 22 febbraio 1988, i richiedenti diedero disdetta all'inquilino con un atto notificato e lo citarono a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
9. Con un'ordinanza del 31 marzo 1988 che diventò esecutiva il 10 maggio 1988, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 31 marzo 1989.
10. Il 7 aprile 1989, i richiedenti fecero una dichiarazione solenne dichiarando che avevano un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne la loro propria abitazione.
11. L’ 11 giugno 1989, i richiedenti si sposarono. Occuparono provvisoriamente un appartamento di 80 metri quadrati, di quattro locali, messi a loro disposizione dal padre del richiedente nel quale viveva anche la nonna del richiedente.
12. Il padre del richiedente, operaio agricolo, in quanto a lui ha continuato ad occupare un alloggio di funzione messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro fino al 31 dicembre 2000.
13. Il 12 dicembre 1989, notificarono poi all'inquilino il comando di liberare l'appartamento il 25 luglio 1989.
14. Il 29 gennaio 1990, gli notificarono l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 28 febbraio 1990 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
15. Tra il 28 febbraio 1990 ed il 15 settembre 1992, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sei tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non permettendo ai richiedenti le leggi sullo scaglionamento dell'esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
16. Nell'impossibilità di ottenere il concorso della forza pubblica, i richiedenti non sollecitarono più l'intervento dell'ufficiale giudiziario di giustizia.
17. Tra il 1 aprile 1995 ed il 20 agosto 1996, notificarono all'inquilino cinque comandi di liberare l'appartamento.
18. Il 13 dicembre 1995, i richiedenti ebbero un bambino.
19. Il 7 giugno 1996, i richiedenti notificarono all'inquilino l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito tramite ufficiale giudiziario di giustizia il 18 settembre 1996.
20. Nell'ottobre 1996, i richiedenti ricuperarono il loro appartamento, liberato spontaneamente dall'inquilino.
IN DIRITTO
21. L’ 8 gennaio 2004, la Corte ha ricevuto dal Governo il seguente dichiarazione:
"Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 31011/96, introdotta dal Sig. G. R. e la Sig.ra L. N., il governo italiano si offre di versare a questi la somma di 9 298,74 euro (novemila due cento novantotto euro e settantaquattro centesimi) o 4 649,37 euro (quattromila sei cento quarantanove euro e trentasette centesimi) a ciascuno dei richiedenti a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa. A difetto di ordinamento in suddetto termine, il Governo si impegna a versare, a contare dalla scadenza di questo e fino all'ordinamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice ad un tasso che sarà uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
22. Il 6 gennaio 2004, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata da ciascuno dei richiedenti,:
"Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale è pronto a versare al Sig. G. R. e la Sig.ra L. N. la somma di 9 298,74 euro (novemila due cento novantotto euro e settantaquattro centesimi) o 4 649,37 euro (quattromila sei cento quarantanove euro e trentasette centesimi) a ciascuno dei richiedenti a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 1011/96 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro ad ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell'ordinamento amichevole al quale il Governo ed io stesso siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
23. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). A questo riguardo, stima avere precisato già la natura e l'ampiezza degli obblighi che incombono sullo stato convenuto nelle cause di sfratto di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) e la domanda del compimento di questi obblighi è attualmente pendente dinnanzi al Comitato dei Ministri. Non si giustifica più di continuare l'esame della richiesta dunque. La Corte conclude quindi che l'ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come li riconoscono la Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento.
24. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 11 marzo 2004 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente