Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
Causa Rosalba PUGLIESE c. ITALIA
( Richiesta n° 43986/98)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
3 ottobre 2002
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Pugliese c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. E. Levits, A. Kovler, V. Zagrebelsky, giudici, e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 settembre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (n° 43986/98) diretta contro l'Italia e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra R. P. ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 5 agosto 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da G. F., avvocato al foro di Torino. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentava dell'impossibilità prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini così come della durata del procedimento di sfratto.
4. La causa è stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell'articolo 5 § 2 del Protocollo n° 11 alla Convenzione.
5. Il 13 dicembre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
6. Il 10 luglio 2002 e il 5 luglio 2002, il Governo ed il rappresentante del richiedente hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
7. La Sig.ra B.B. era proprietaria di un appartamento a Torino.
8. Con una lettera raccomandata del 25 giugno 1987, informò l'inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell'affitto, o il 31 dicembre 1987, e lo pregò di liberare i luoghi prima di questa data.
9. Con un atto notificato il 6 ottobre 1987, la proprietaria reiterò l’avviso di disdetta e citò l'interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Torino.
10. Con un'ordinanza dell’11 aprile 1990, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 31 dicembre 1991. Questa decisione diventò esecutiva il 30 giugno 1991.
11. Il 6 dicembre 1992, l'inquilino decedette, sua moglie e il loro figlio rimasero nei luoghi.
12. Il richiedente diventò proprietario dell'appartamento e decise di proseguire il procedimento di sfratto.
13. Il 4 dicembre 1992, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne la sua propria abitazione.
14. Il 2 gennaio 1993, il richiedente notificò agli inquilini il comando di liberare l'appartamento.
15. Il 4 febbraio 1993, notificò loro l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 19 marzo 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
16. Tra il 19 marzo 1993 ed il 30 marzo 1999, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a sedici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, il richiedente non avendo potuto beneficiare mai del concorso della forza pubblica per eseguire il procedimento di sfratto.
17. Il 31 marzo 1999, il richiedente ricuperò il suo appartamento.
IN DIRITTO
18. Il 10 luglio 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione da parte del Governo:
"Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n° 43986/98, introdotta dalla Sig.ra R. P., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 4 500 (quattromila cinque cento) euro a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
19. Il 5 luglio 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal rappresentante del richiedente,:
"Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale è pronto a versare alla Sig.ra R. P. la somma di 4 500 (quattromila cinque cento) euro a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n° 43986/98 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell'ordinamento amichevole al quale il Governo ed il richiedente sono giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
20. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che suddetto ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento.
21. Pertanto, conviene cancellare la causa dsl ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 3 ottobre 2002 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente