SECONDA SEZIONE
CAUSA RAFFAELE E MARIO MIELE C. ITALIA
(Richiesta no 5487/03)
SENTENZA
STRASBURGO
22 luglio 2008
DEFINITIVO
22/10/2008
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Raffaele e Mario Miele c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 luglio 2008,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 5487/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, i Sigg. R. e M M ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 16 marzo 1999 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da S. d. N. D. M, avvocato a Benevento. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, i Sigg. I.M. Braguglia e R. Adamo, e dai suoi coagenti, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli, così come dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. L’ 8 giugno 2006, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merto della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati nel 1930 e 1958 e hanno risieduto a Benevento.
A. Il procedimento principale
5. Il 16 settembre 1992, i richiedenti citarono la municipalità di Benevento dinnanzi al tribunale di Benevento per ottenere un risarcimento per l'occupazione illegale dei loro immobili (RG no 2692/92).
Il collocamento in stato della causa cominciò il 13 novembre 1992. Delle dieci udienze fissate tra il 2 aprile 1993 ed il 8 febbraio 1999, cinque furono rinviate d’ufficio e due riguardavano la determinazione dell'udienza della presentazione delle conclusioni.
Ad una data non precisata, la causa fu assegnata al collegio dei magistrati incaricati di trattare le cause più vecchie (sezione stralcio).
6. Con un giudizio del 22 maggio 1999 il cui testo fu depositato alla cancelleria l’l 8 giugno 1999, il tribunale fece in parte diritto all’istanza dei richiedenti ed accordò la somma di 18 200 000 lire [o 9 399,52 euro (EUR)] al secondo richiedente e 7 735 000 lire (o 3 795,96 EUR) al primo richiedente per risarcimento.
7. Il 24 settembre 1999, la municipalità di Benevento interpose appello dinnanzi alla corte di appello di Napoli (RG no 2549/99). Il 20 ottobre 1999, il presidente incaricò un giudice delatore della pratica e fissò l'udienza delle arringhe al 25 gennaio 2000.
8. Dopo tre udienze, con un giudizio del 13 giugno 2001 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 28 giugno 2001, la corte di appello respinse il ricorso.
B. Il procedimento "Pinto"
9. Il 3 ottobre 2001, i richiedenti investirono la corte di appello di Roma ai sensi della legge no 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", per lamentarsi della durata eccessiva del procedimento descritto sopra. Chiesero alla corte di dire che c'era stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e di condannare lo stato italiano al risarcimento dei danni morali subiti. Chiesero in particolare 25 000 000 lire [12 911,42 EUR] ciascuno, o un totale di 50 000 000 lire [25 822,84 EUR] a titolo di danno morale.
10. Con una decisione del 25 febbraio 2002 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 23 aprile 2002, la corte di appello constatò il superamento di una durata ragionevole. Accordò 1 000 EUR a ciascuno dei richiedenti come risarcimento del danno morale e 750 EUR ai richiedenti congiuntamente per oneri e spese. Questa decisione non fu notificata ed acquisì autorità di cosa giudicata il 7 giugno 2003.
Con una lettera del 18 gennaio 2003, i richiedenti informarono la Corte del risultato del procedimento nazionale e la pregarono di riprendere l'esame della loro richiesta.
Con la stessa lettera, i richiedenti informarono anche la Corte che non avevano intenzione di ricorrere in cassazione al motivo che questo rimedio poteva essere introdotto solamente per questioni di diritto.
11. Le somme accordate in esecuzione della decisione Pinto furono pagate il 28 maggio 2004.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
12. Il diritto e la pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 -...).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
13. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del "termine ragionevole" come previsto con l'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulata,:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa venga sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà , delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
14. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull'ammissibilitÃ
15. Dopo avere esaminato i fatti della causa e gli argomenti delle parti, la Corte stima che la correzione si è rivelata insufficiente e che il pagamento della somma "Pinto" si è rivelato tardivo (vedere, tra altre, Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007 e Cocchiarella c. Italia, precitata). Pertanto, il richiedente può sempre definirsi "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
16. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità .
B. Sul merito
17. In quanto alla durata del procedimento, la Corte stima che il periodo da considerare si estende dal 16 settembre 1992, giorno dell'introduzione dell’istanza dei richiedenti dinnanzi al tribunale di Benevento, fino al 28 giugno 2001, data del deposito della decisione della corte di appello di Napoli, in secondo istanza. È durata dunque più di otto anni e nove mesi per due gradi di giurisdizione.
18. La Corte nota anche che la somma concessa dalla giurisdizione "Pinto" è stata versata solamente il 28 maggio 2004, o più di venticinque mesi dopo il deposito alla cancelleria della decisione della corte di appello: questo pagamento ha superato dunque largamente i sei mesi a contare dal momento in cui la decisione di indennizzo diventò esecutiva. Il fatto che il procedimento "Pinto" esaminato nel suo insieme, ed in particolare nella sua fase di esecuzione, non abbia fatto perdere al richiedente la sua qualità di "vittima" costituisce una circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'articolo 6 § 1 per superamento del termine ragionevole. La Corte sarà portata dunque a ritornare su questa questione sotto l'angolo dall'articolo 41 (vedere Cocchiarella c. Italia, precitata, § 120).
19. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazione fornite dalle parti, e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, la durata del procedimento controverso è eccessiva e non soddisfa l'esigenza del "termine ragionevole."
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
20. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
21. I richiedenti richiedono 5 675 euro (EUR) ciascuno a titolo del danno morale che avrebbero subito.
22. Il Governo contesta queste pretese.
23. La Corte stima che avrebbe potuto accordare ad ogni richiedente, in mancanza di vie di ricorso interne e tenuto conto della posta della controversia, la somma di 7 000 EUR. Il fatto che la corte di appello di Roma abbia concesso ad ogni richiedente circa il 14% di questa somma arriva ad un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza, avuto riguardo alle caratteristiche della via di ricorso "Pinto" ed al fatto che sia giunta però ad una constatazione di violazione, la Corte, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità , assegna ai richiedenti 2 150 EUR ciascuno a questo titolo, così come 1 900 EUR ciascuno a titolo della frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento dei 1 000 EUR, intervenuto solamente il 28 maggio 2004, o più di venticinque mesi dopo il deposito alla cancelleria della decisione della corte di appello.
B. Oneri e spese
24. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono globalmente 6 271 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne ed a Strasburgo.
25. Il Governo contesta queste pretese.
26. Secondo la giurisprudenza della Corte, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, del 24 gennaio 2008, § 22). In quanto agli oneri e spese incorse dinnanzi alle giurisdizioni "Pinto", stimando ragionevole la somma assegnata dall'istanza interna, la Corte respinge questa richiesta. In quanto agli oneri e spese incorse dinnanzi a lei, stima che nella cornice della preparazione della presente richiesta, certi oneri sono stati certamente sostenuti. Quindi, deliberando in equità , la Corte giudica ragionevole concedere 500 EUR ciascuno a questo titolo.
C. Interessi moratori
27. La Corte giudica appropriata ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Dice che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Dice
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 4 050 EUR (quattromila cinquanta euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
ii. 500 EUR (cinque cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta daogni richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 luglio 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa