Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA QUINTARELLI C. ITALIA
( Richiesta no 67873/01)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
11 marzo 2004
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Quintarelli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, A. Kovler, V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il
Sig. K. Hajiyev, giudici,,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 19 febbraio 2004,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 67873/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra M Q. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 21 marzo 2001 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da G. D'., avvocato a Roma. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed i suoi coagente successivi, rispettivamente Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentava dell'impossibilità prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini così come della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 17 ottobre 2002, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 6 gennaio 2004 ed il 8 gennaio 2004 rispettivamente, il richiedente ed il Governo hanno presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente è nato nel 1965 e ha risieduto a Roma.
7. Le Sig.re F.L. e M.T. erano proprietarie di un appartamento a Roma, che avevano affittato ad E.U.
8. Con un atto notificato il 13 giugno 1983, i proprietari informarono l'inquilina della loro intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell'affitto, o il 31 dicembre 1983, la pregarono di liberare i luoghi prima di questa data e citarono l'interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
9. Con un'ordinanza del 17 giugno 1983 che diventò esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 31 dicembre 1984.
10. Il 7 novembre 1985, i proprietari notificarono all'inquilina il comando di liberare l'appartamento.
11. Il 9 dicembre 1985, gli notificarono l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 14 gennaio 1986 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
12. Tra il 14 gennaio 1986 ed il 24 luglio 1987, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a tredici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, i proprietari non avendo potuto beneficiare dell'assistenza della forza pubblica.
13. Il 13 maggio 1987, il richiedente diventò proprietario dell'appartamento ed proseguì il procedimento di esecuzione.
14. Il 20 maggio 1987, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne la sua propria abitazione.
15. Tra il 23 settembre 1987 ed il 30 marzo 2000, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a cinquantuno tentativi di sfratto.
16. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, perché il richiedente non ha potuto beneficiare mai del concorso della forza pubblica per eseguire il procedimento di sfratto.
17. Il 9 marzo 1993, il richiedente fece nel frattempo, una seconda dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne la sua propria abitazione.
18. Il 5 ottobre 2000, il richiedente ricuperò il suo appartamento con l'assistenza della forza pubblica.
IN DIRITTO
19. L’ 8 gennaio 2004, la Corte ha ricevuto dal Governo la seguente dichiarazione:
"Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 67873/01, introdotta dalla Sig.ra M Q., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 20 000 euro( ventimila euro) a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa. A difetto di ordinamento in suddetto termine, il Governo si impegna a versare, a contare dalla scadenza di questo e fino all'ordinamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice ad un tasso che sarà uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentata di tre punti percentuale.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
20. Il 6 gennaio 2004, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
"Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale è pronto a versare alla Sig.ra M Q. la somma di 20 000 euro (ventimila euro) a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 67873/01 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell'ordinamento amichevole al quale il Governo ed io stesso siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
21. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). A questo riguardo, stima avere precisato già la natura e l'ampiezza degli obblighi che incombono sullo stato convenuto nelle cause di sfratto di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) e la domanda del compimento di questi obblighi è attualmente pendente dinnanzi al Comitato dei Ministri. Non si giustifica più di continuare l'esame della richiesta dunque. La Corte conclude quindi che l'ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come li riconoscono la Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento.
22. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 11 marzo 2004 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente