Conclusione Violazione dell'art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno morale - risarcimento pecuniario; Rimborso oneri e spese - procedimento della Convenzione
SECONDA SEZIONE
CAUSA PROCACCIANTI C. ITALIA
( Richiesta n° 46967/99)
SENTENZA
STRASBURGO
1 marzo 2001
DEFINITIVO
01/06/2001
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma prima dell'uscita della sua versione definitiva.
Nella causa Procaccianti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. A.B. Baka, presidente,
B. Conforti, G. Bonello, la Sig.ra V. Strážnická, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska,.
Il Sig. E. Levits, giudici,
e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 8 febbraio 2001,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, Sigg. A. e G. P. ("i richiedenti"), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo il 28 ottobre 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). La richiesta è stata registrata il 22 marzo 1999 sotto il numero di pratica 46967/99. I richiedenti sono rappresentati da V. C., avvocato a Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 2 marzo 2000.
IN FATTO
3. Il 7 aprile 1992, i richiedenti citarono i Sigg. B. e R. dinnanzi al tribunale di Roma per ottenere risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incendio sopraggiunto nella rimessa dei convenuti, provocando dei danni al loro appartamento.
4. Il collocamento in stato della causa cominciò il 20 maggio 1992. Il 25 marzo 1993, il giudice nominò un perito che prestò giuramento il 23 dicembre 1993. A questa data, la compagnia di assicurazioni M. fu messa in causa. L'udienza del 5 maggio 1994 fu consacrata al deposito alla cancelleria di documenti. Il 27 ottobre 1994, l'udienza fu rinviata per permettere alle parti di esaminare il rapporto di perizia. Il 15 maggio 1995, il giudice rinviò la causa all’ 11 aprile 1996 perché questo giorno gli avvocati erano in sciopero.
5. Il 6 febbraio 1997, le parti presentarono le loro conclusioni. L'udienza di arringhe fu fissata al 20 ottobre 1999.
6. Nel frattempo, la causa fu assegnata al collegio di magistrati incaricati di trattare le cause più vecchie, sezione stralcio. Le sezioni stralci, composte da un giudice titolare, in qualità di presidente, e da due giudici onorari, sono state create in virtù dell'articolo 90 della legge n° 353/1990, come modificato dalla legge n° 534/1995, per assorbire gli arretrati delle cause pendenti dinnanzi alle giurisdizioni civili. All'udienza del 3 maggio 2000 il giudice fissò l'udienza per la presentazione delle conclusioni al 5 luglio 2000. Venuto il giorno, il giudice fissò un termine di ottanta giorni per il deposito delle osservazioni in risposta.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
7. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del "termine ragionevole" come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato,:
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (…)"
8. Il Governo si oppone a questa tesi.
9. Il periodo da considerare è cominciato il 7 aprile 1992 e era ancora pendente al 23 settembre 2000.
10. Era già a questa data durato più di otto anni ed otto mesi per un'istanza.
11. La Corte ricorda di avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all'esigenza del "termine ragionevole." Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell'articolo 6 § 1.
12. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all'esigenza del "termine ragionevole" e che c'è ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1
13. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n° 1.
14. Avuto riguardo della constatazione relativa all'articolo 6 § 1, paragrafo 12 sopra, la Corte stima che non c'è luogo di esaminare se c'è stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zanghì c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n° 194-C, p. 47, § 23).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
15. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo mperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. DANNO
16. I richiedenti richiedono 70 000 000 di lire italiane (ITL) a titolo del danno morale che avrebbero subito.
17. La Corte considera che c'è luogo di concedere ad ogni richiedente 20 000 000 ITL a titolo del danno morale.
B. ONERI E SPESE
18. I richiedenti si rimettono alla valutazione della Corte in quanto agli oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
19. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 000 ITL per il procedimento dinnanzi alla Corte e l'accorda ad ogni richiedente.
C. INTERESSI MORATORI
20. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5% l'anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c'è luogo di esaminare la lagnanza derivata dall'articolo 1 del Protocollo n° 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza è diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 20 000 000 (venti milioni) di lire italiane per danno morale e 2 000 000 (due milioni) di lire italiane per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 3,5% l'anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 1 marzo 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Erik Fribergh András Baka
Cancelliere Presidente