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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE PREZIOSI c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37
Numero: 67125/01/2012
Stato: Italia
Data: 18/12/2012
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusion : Radiation du rôle

ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PREZIOSI c. ITALIE

(Requête no 67125/01)

ARRÊT
(Révision)

STRASBOURG

18 décembre 2012

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme

En l’affaire Preziosi c. Italie (demande en révision de l’arrêt du 5 octobre 2006),
La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupan�i�, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Guido Raimondi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67125/01) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, OMISSIS (« les requérants »), ont saisi la Cour les 15 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants étaient représentés devant la Cour par Me A. Barra, avocat à Avellino.
2. Par un arrêt du 5 octobre 2006, la Cour a jugé que la perte de toute disponibilité du terrain, combinée avec l’impossibilité de remédier à la situation incriminée, avait engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait, incompatible avec leur droit au respect de leurs biens et non conforme au principe de prééminence du droit. Des lors, la Cour a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (Preziosi c. Italie, no 67125/01, §§ 44-45, 5 octobre 2006). La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’avait réservée et avait invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 53, et point 4 b) du dispositif).
3. Par un courrier du 7 septembre 2012, le Gouvernement a demandé la révision de l’arrêt du 5 octobre 2006 au motif que les requérants étaient décédés en 2003 et 2004 avant que la Cour ne rende son arrêt et que les héritiers n’avaient jamais exprimé leur souhait de participer à la procédure devant la Cour.
4. Le 9 octobre 2012, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant des requérants un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Le représentant du requérant n’a pas répondu.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 5 octobre 2006, en raison du décès des requérants avant l’adoption dudit arrêt. Il estime qu’il faudrait procéder à une radiation du rôle de la requête.
6. Le représentant des requérants n’a pas répondu aux courriers du Greffe et n’a pas envoyé ses observations à ce sujet.
7. La Cour rappelle qu’il appartient normalement aux héritiers d’un requérant décédé de se manifester et d’informer la Cour de leur souhait de poursuivre une procédure pendante: à défaut, la Cour n’a pas hésité à rayer des requêtes du rôle (Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287; J.T. c. Hongrie, no 44608/98, §§ 19-22, 22 juillet 2003 ; Thévenon c. France (déc.), n 2476/02, CEDH 2006 ; Rotariu et autres c. Roumanie (déc.), no 23753/02, 20 septembre 2007 ; Léger c. France (radiation) [GC], n 19324/02, § 51, CEDH 2009 ... ; Tomachenko c. Ukraine (déc.), no 41849/05, 22 juin 2010 ; SC Placebo Consult SRL c. Roumanie (révision), no 28529/04, 21 juin 2011).
8. Dans le cas d’espèce, l’avocat des requérants n’a jamais communiqué le décès et n’a pas répondu aux courriers de la Cour depuis le mois de mai 2012. La Cour n’a pris connaissance d’aucune intention de la part des héritiers quant à la poursuite de la procédure alors que l’arrêt a été rendu en 2006 et que les décès sont intervenus en 2003 et 2004.
9. Compte tenu de ce que les requérant sont décédés avant l’adoption de l’arrêt au principal et qu’aucune demande des héritiers quant à la poursuite de la procédure n’est parvenue, la Cour constate, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
10. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de réviser, en intégralité, l’arrêt du 5 octobre 2006 par application de l’article 80 de son règlement.
11. En conséquence, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 5 octobre 2006 ;

en conséquence
2. Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupan�i�
Greffier Président

Testo Tradotto

Conclusione: Radiazione dal ruolo

EX TERZA SEZIONE

CAUSA PREZIOSI C. ITALIA

( Richiesta no 67125/01)

SENTENZA
(Revisione)

STRASBURGO

18 dicembre 2012

Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma

Nel causa Preziosi c. Italia, domanda in revisione della sentenza del 5 ottobre 2006,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, anziana terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Boštjan il Sig. Zupan�i�, presidente,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luccica López Guerra,
Guido Raimondi, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 novembre 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 67125/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, OMISSIS ("i richiedenti"), hanno investito la Corte il 15 febbraio 2001 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione"). I richiedenti erano rappresentati dinnanzi alla Corte con Me A. Barra, avvocato ad Avellino.
2. Con una sentenza del 5 ottobre 2006, la Corte ha giudicato che la perdita di ogni disponibilità del terreno, combinato con l'impossibilità di ovviare alla situazione incriminata, aveva generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché i richiedenti avessero subito un'espropriazione di fatto, incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni e non conforme al principio di preminenza del diritto. Dei quando, la Corte ha stimato che c'era stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione, Preziosi c. Italia, no 67125/01, §§ 44-45, 5 ottobre 2006. La questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non essendo, la Corte l'aveva riservata ed aveva invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 53, e punto 4 b, del dispositivo.
3. Con una corrispondenza del 7 settembre 2012, il Governo ha chiesto la revisione della sentenza del 5 ottobre 2006 al motivo che i richiedenti erano deceduti nel 2003 e 2004 prima che la Corte rendesse la sua sentenza e che gli eredi non avevano mai espresso il loro desiderio di partecipare al procedimento dinnanzi alla Corte.
4. Il 9 ottobre 2012, la Corte ha esaminato l’istanza di revisione e ha deciso di accordare al rappresentante dei richiedenti un termine di tre settimane per presentare delle eventuali osservazioni. Il rappresentante del richiedente non ha risposto.
IN DIRITTO
SULL’ISTANZA DI REVISIONE
5. Il Governo chiede la revisione della sentenza del 5 ottobre 2006, in ragione del decesso dei richiedenti prima dell'adozione di suddetto sentenza. Stima che bisognerebbe procedere ad una radiazione del ruolo della richiesta.
6. Il rappresentante dei richiedenti non ha risposto alle corrispondenze della Cancelleria e non ha mandato le sue osservazioni a questo motivo.
7. La Corte ricorda che appartiene normalmente agli eredi di un richiedente deceduto di manifestarsi e di informare la Corte del loro desiderio di inseguire un procedimento pendente: a difetto, la Corte non ha esitato a cancellare delle richieste del ruolo, Scherer c. Svizzera, 25 marzo 1994, §§ 31-32, serie Ha no 287; J.T. c. Ungheria, no 44608/98, §§ 19-22, 22 luglio 2003; Thévenon c. Francia, déc.), n 2476/02, CEDH 2006; Rotariu ed altri c. Romania, déc.), no 23753/02, 20 settembre 2007; Leggero c. Francia (radiazione) [GC], n 19324/02, § 51, CEDH 2009 -... ; Tomachenko c. Ucraina, déc.), no 41849/05, 22 giugno 2010; SC Placebo Consult SRL c. Romania (revisione), no 28529/04, 21 giugno 2011.
8. Nel caso di specie, l'avvocato dei richiedenti non ha mai comunicato il decesso e non ha risposto alle corrispondenze della Corte dal mese di maggio 2012. La Corte non ha preso cognizione di nessuna intenzione da parte degli eredi in quanto al perseguimento del procedimento mentre la sentenza è stata resa nel 2006 e che i decessi sono intervenuti in 2003 e 2004.
9. Tenuto conto del fatto che il richiedente è deceduto prima dell'adozione della sentenza al principale e che non è giunta nessuna richiesta degli eredi in quanto al perseguimento del procedimento, la Corte constata, conformemente all'articolo 37 § 1 c, della Convenzione, che non si giustifica più di proseguire l'esame della richiesta.
10. Alla luce di ciò che precede, la Corte stima che c'è luogo di rivedere, interamente, la sentenza del 5 ottobre 2006 con applicazione dell'articolo 80 del suo ordinamento.
11. Perciò, conformemente all'articolo 37 § 1 in fine, la Corte stima che poiché nessuna circostanza particolare lede il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli non è più necessario il perseguimento dell'esame della richiesta. C'è luogo dunque di cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di accogliere l’istanza di revisione della sentenza del 5 ottobre 2006;

perciò
2. Decide di cancellare la richiesta dal ruolo.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 18 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Santiago Quesada Boštjan il Sig. Zupan�i�
Cancelliere Presidente

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