Conclusione Radiazione parziale del ruolo; Eccezione preliminare respinta (non-esaurimento); Violazione di P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l'art. 6-1; danno materiale - decisione riservata; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese - procedimento della Convenzione
Nella causa Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri
c. Belgio (1),
La Corte europea ́dei Diritti dell'uomo, costituita,
́ conformemente ̀all'articolo 43 (art. 43,)della Convenzione di salvaguardia,
dei Diritti dell'uomo e delle Libertà ́fondamentali ("la Convenzione")
ed alle clausole pertinenti del suo ordinamento ̀A (2), in una camera
composta ́dai giudici di cui segue il nome:
SIGG.. R. Ryssdal, presidente,́
Thor ́Vilhjalmsson,
C. Russo,
J. Di Meyer,
R. Pekkanen,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
U. Lohmus,
così・come dal Sig. H. Petzold, cancelliere,
Dopo avere ̀deliberato ́in camera del consiglio il 26 maggio e
28 ottobre 1995,
Rende la sentenza ̂che ha, adotta ́ha ̀quell'ultima data:
_____________
Note del cancelliere
1. La causa porta il n° 38/1994/485/567. Le prime due cifre
indicano il posto nell'anno di introduzione, le due ultime il
posto sull'elenco delle immissione nel processo della Corte dall'origine e su
quella delle richieste iniziali ( alla Commissione) corrispondenti.
2. L'ordinamento ̀A si applica a tutte le cause deferite ́alla Corte
prima dell'entrata in vigore del Protocollo n° 9 (P9) e, da questa,
alle uniche cause concernenti gli Stati non legati da suddetto Protocollo
(P9). Corrisponde all'ordinamento ̀entrato in vigore ́il 1 gennaio 1983
ed emendato ha da allora a parecchie riprese.
_______________
PROCEDIMENTO
1. La causa è ́stata deferita alla Corte dalla Commissione europea
dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 9 settembre 1994, poi dal
il governo del Regno del Belgio ("il Governo") il
21 ottobre 1994, nel termine di tre mesi che aprono gli articoli 32
paragrafo 1 e 47 (art. 32-1, art. 47) della Convenzione. Alla sua origine si
trova una richiesta (̂n° 17849/91) diretta contro il Belgio e in cui
ventisei richiedenti (paragrafo 6 sotto) avevano investito la
Commissione il 4 gennaio 1991 in virtù dell'articolo 25 (art. 25).
La domanda della Commissione rinvia agli articoli 44 e 48
(art. 44, art. 48,)così come alla dichiarazione ́belga che riconosce la
giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46) la richiesta
del Governo agli articoli 44 e 48 (art. 44, art. 48). Hanno
per oggetto di ottenere una decisione sul punto di ́sapere se i fatti
della causa rivelano ̀una trasgressione dello stato convenuto ́alle esigenze
degli articoli 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione e 1 del,
Protocollo n° 1 (P1-1).
2. In risposta ́all'invito contemplato ́all'articolo 33 paragrafo 3 d, del,
ordinamento ̀A, venticinque dei ventisei richiedenti che avevano investito la
Commissione hanno espresso il desiderio di partecipare all'istanza e designato
i loro consiglieri (articolo 30).
Questi hanno presentato il 27 febbraio 1995 un esposto per suddetti
venticinque richiedenti; il 18 maggio 1995, hanno indicato che erano
senza istruzioni del sesto richiedente.
3. La camera da costituire comprendeva di pieno dritto Sig. J. Di Meyer,
giudice eletto di nazionalità belga (articolo 43 della Convenzione) (art. 43)
ed il Sig. R. Ryssdal, presidente della Corte, articolo 21 paragrafo 3 b, del,
ordinamento A. Questo il 24 settembre 1994, ha estratto a sorte il nome dei
sette altri membri, ossia i Sigg.. Thor ́Vilhjalmsson, N. Valticos,
R. Pekkanen, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber, D. Gotchev ed U. Lohmus,
in presenza del cancelliere (articoli 43 in fine della Convenzione e 21
paragrafo 4 dell'ordinamento A) (art. 43). Ulteriormenté, il Sig. C. Russo,
supplente, ha sostituito il Sig. Valticos, impedito (articoli 22 paragrafo 1 e 24
paragrafo 1 dell'ordinamento A).
4. Nella sua qualità di presidente della camera (articolo 21 paragrafo 5 dell’
ordinamento A, il Sig. Ryssdal ha consultato, tramite l'intermediario del cancelliere,
l'agente del Governo, gli avvocati dei richiedenti ́ed il delegato
della Commissione a proposito dell'organizzazione del procedimento (́articoli 37
paragrafo 1 e 38). Conformemente all'ordinanza resa di conseguenza, ́le
memorie ́del Governo e dei richiedenti sono giunte al cancelliere
il 24 e 27 febbraio ́1995.
5. Così come aveva deciso ́il presidente, i dibattimenti si sono
svolti in pubblico ́il 22 maggio 1995, al Palazzo dei Diritti dell'uomo a
Strasburgo. La Corte aveva tenuto prima una riunione ́preparatoria.́
Sono comparsi:
- per il Governo
Il Sig. J. Lathouwers, consigliere aggiunto,
capo del servizio dei diritti dell'uomo,
ministero ̀della Giustizia, agente,
Il Sig. J. - Sig. Nelissen-grado, avvocato, consigliere,
Il Sig G. Michaux, avvocato,
Il Sig. J. Van di Velde, direttivo di amministrazione,
ministero ̀delle Comunicazioni
e dell'infrastruttura, consiglieri,;
- per la Commissione
Il Sig. I. Cabral Barreto, delegato,;́
- per i richiedentí
Il Sig L. S., avvocato,
Il Sig R.O. D., avvocato, consigliere,
Il Sig D. L., avvocato,
Il Sig N. C.n, avvocato, consiglieri.
La Corte ha sentito nelle loro dichiarazioní, e nelle loro risposte
alle sue domande, i Sigg.. Cabral Barreto, S.t, D. e Nelissen-grado.
IN FATTO
I. Le circostanze dello specificò
A. I sinistro e le loro conseguenze ́giudiziali
6. I richiedenti sono proprietari, reciproci di armamento o, in
un caso, curatore di navi implicati in sinistri che si sono
prodotti nelle acque territoriali belghe od olandesi a una data
anteriore al 17 settembre 1988.
Assegnando questi incidenti a delle mancanze commesse dai piloti
belgi a bordo delle navi in questione, hanno intentató, ora contro
lo stato belga, ora contro una società privata di pilotaggio, delle azioni,
giudiziali di cui lo stato reale, secondo le informazione fornite alla
Corte, si presenta come segue:
Il primo ̀richiedente:́ società di dritto greco P. C.
N. S.p.A. (nave Angeartic)
11 agosto ̂1982: collisione;
24 aprile 1985: giudizio del tribunale di Middelburg (Paesi Bassi) ce imputava
la responsabilità al primo richiedente;́
10 giugno 1987: citazione dello stato belga in recupero dinnanzi al
tribunale di prima ̀istanza di Bruxelles.
Il secondo ̀richiedente:́ società di diritto liberiano I.
S. C. (nave Oswego Freedom)
13 dicembre 1970: collisione nelle acque olandesi;
8 novembre 1972 e 16 novembre 1974: giudizio del tribunale di
Middelburg, poi sentenza della corte di appello di L'Aia che imputa il
responsabilità al secondo richiedente;́
12 dicembre ́1972: citazione dello stato belga in recupero dinnanzi a
il tribunale di prima ̀istanza di Bruxelles;
9 marzo 1988: azione dichiarata non ́fondata a difetto ́di responsabilità́
civile del pilota secondo il diritto olandese;́
7 aprile 1988: appello interposto ́dal richiedente.́
Il terzo ̀richiedente:́ società di diritto liberiano Z.
S. C. (nave Panachaikon)
27 febbraio ́1971: collisione;
28 aprile 1977: sistemazione che stima il danno ́da sopportare dal
terzo ̀richiedente a 456 798 dollari americani;́
26 febbraio ́1973: citazione dello stato belga in recupero dinnanzi al
tribunale di prima ̀istanza di Bruxelles;
18 marzo 1988: sentenza incidentale dritto dichiarante ́l'azione fondata in
virtù del principio della responsabilità ́dello stato per le mancanze
commesse dai suoi piloti;
23 febbraio ́1994: riformazione del giudizio da parte della corte di appello di
Bruxelles, avuto riguardo ́ha ̀la della legge del 30 agosto 1988 (paragrafo 18
Sotto).
Il quarto ̀richiedente:́ società di diritto inglese C. M.
Ltd (nave Pass of Brander).
6 gennaio 1983: urto che causò delle avarie a un'area al momento
dell'attracco;
23 luglio 1984: citazione dell'armamento da parte del proprietario ́
dell'area (BASF), dinnanzi al tribunale di commercio di Anversa;
22 agosto ̂1984: appello in garanzia della società ́di pilotaggio B.
(paragrafo 9 sotto);
19 giugno 1986: giudizio del tribunale di commercio di Anversa che condanna:
1, il quarto ̀richiedente ́a riparare ́i danni;
2, la società ́B., convenuto garanzia, a ̀risarcire ́il
richiedente ́delle somme pagate da lei;
18 agosto ̂1986: appello interposto ́dalla società B.;
11 febbraio ́1993: ordinamento ̀con l'armamento del reclamo ́di BASF,
sotto riserva ́della conclusione del procedimento pendente dinnanzi alla corte di appello
di Anversa.
Il quinto ̀richiedente:́ società di dritto malese M.
I. S. C. B., nave Bungan. Kantan,
23 novembre 1986: urto causante dei danni al muro di una banchina
appartenente allo stato belga;
8 agosto ̂1988: citazione dello stato belga tramite l'armamento, dinnanzi al,
tribunale di prima ̀istanza di Anversa, in risarcimento ́del danno alla
nave;
21 novembre 1988: citazione dell'armamento e del società ́B. Da parte
dello stato, proprietario ́della banchina, dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza,
di Anversa, in risarcimento ́del danno alla banchina;
23 novembre 1988: citazione dell'armamento da parte della città di Anversa,
dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza di Anversa, in rimborso degli
onere che risultavano ́dal sinistro.
Il sesto ̀richiedente:́ società di diritto liberiano C. C.
(paragrafo 2 sopra).
Il settimo, ̀ottavo e nono richiedente:́ società di diritto
sud-coreano ́K. S. C. Ltd, il Sig. Y., nella sua qualità di
curatore del richiedente ́n° 7, e la società dil diritto inglese The
L. S – Proprietario della nave il Sig. I. A. Ltd (nave
Fantastica star)
27 ottobre 1985: collisione;
28 gennaio 1986: citazione dei richiedenti ́da parte dell'armamento avverso
dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza di Anversa;
24 ottobre 1986: appello in garanzia dello stato belga da parte dei richiedenti;́
data ignota: ordinamento ̀transazionale con surrogazione tra i
armatori delle navi implicate nell'collisione.
Il decimo ̀ed undicesimo richiedente:́ società di diritto liberianó
O. C.C. C. Ltd e società ́del diritto giapponese K.
K. K.K.,( nave Cygnus Ace)
Primo sinistro:
1 ottobre 1983: urto causante delle avarie a un ponte nei bacini
di Anversa;
22 maggio 1984: citazione dei richiedenti ́da parte della città di Anversa dinnanzi a
il tribunale di prima ̀istanza di Anversa;
21 giugno 1984: appello in garanzia della società ́di pilotaggio B. da parte dei
richiedenti
26 settembre 1990: appello in garanzia del pilota dai richiedenti.́
Secondo ̀sinistro:
23 novembre 1984: urto causante dei danni a ̀una chiusa;́
27 maggio 1987: citazione dei richiedenti ́da parte della città di Anversa, dinnanzi a
il tribunale di prima ̀istanza di Anversa;
16 giugno 1987: appello in garanzia dello stato belga da parte dei richiedenti;́
10 settembre 1991: ordinamento ̀amichevole con surrogazione.
Il dodicesimo ̀richiedente:́ società del diritto inglese F. W.
, S., Ltd (nave Ande)
31 marzo 1988: urto causante dei danni a ̀una chiusa;́
29 ottobre 1990: citazione del richiedente ́da parte della città di Anversa,
dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza di Anversa;
19 novembre 1990: appello in garanzia della società ́di pilotaggio B. dal
richiedente;́
14 gennaio 1992: pagamento con surrogazione da parte del richiedente ́di una
risarcimento ́alla città di Anversa.
Il tredicesimo ̀e quattordicesimo richiedente:́ società di diritto
inglese M.H. S. C. Ltd e P.l D. S. Ltd
(nave Donnington)
8 dicembre ́1984: urto causante dei danni a una chiusa;́
9 dicembre ́1985: citazione dei richiedenti da parte della città di Anversa,
dinnanzi al tribunale di commercio di questa città
8 dicembre ́1987: appello in garanzia dello stato belga dai richiedenti;
9 marzo 1989 e 31 marzo 1992: condanna dell'armamento, dal
tribunale di commercio poi dalla corte di Anversa, al pagamento in
principale di 34 841 522 franchi belgi (FB);
febbraio ́e giugno 1992: pagamento della somma dai richiedenti, sotto
riserva ́di una sentenza ̂della Corte europea che ́dichiari "nulla" la legge del
30 agosto ̂1988.
Il quindicesimo ̀richiedente:́ società del diritto francese ̧Società ́navale
caricatori D. - V. ( nave Marie Delmas)
20 marzo 1985: urto causante dei danni a ̀una chiusa;́
27 novembre 1986: citazione del richiedente ́e della società di
pilotaggio B., dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza di Anversa;
17 novembre 1992: pagamento di un risarcimento ́da parte del richiedente, sotto
riserva ́dei seguiti da dare alla sentenza ̂della Corte europea.́
Il sedicesimo ̀richiedente:́ società di diritto liberiano M. H.
C. (nave Leandros)
26 luglio 1985: avarie importanti alle installazioni di attracco della
società ́E. ed ai muri di una banchina nel porto di Gand;
10 marzo 1986: citazione del richiedente ́da parte della società E.,
dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza di Gand;
18 luglio 1986: appello in garanzia dello stato da parte del richiedente;́
17 settembre 1991: condanna per difetto ́dell'armamento, dello stato e
del pilota al pagamento solidale dei diversi importi;
24 ottobre 1991: opposizione contro il giudizio.
Il diciassettesimo ̀e diciottesimo richiesto:́ società di diritto
brasiliano ́P. B. e società del diritto del Bermuda The
U.K. M. S. S. A. A. (Bermuda, Ltd,)
(nave Quitauna)
30 novembre 1986: urto con danni a una chiusa;́
27 ottobre 1987: dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza di Anversa,
citazione dei richiedenti ́e dello stato belga da parte della società R.
e della città di Anversa;
8 giugno 1989: giudizio del tribunale di Anversa;
17 giugno 1991: condanna dei richiedenti, ́da parte della corte di appello,
di Anversa, a pagare il risarcimento.́
Il diciannovesimo ̀richiedente:́ società di dritto turco K. G.
I. V. T. A.S. (nave Fethiye)
27 ottobre 1984: avarie causate ́a ̀due altre navi, durante
manovre di ormeggio;
data ignota: citazione del richiedente ́dinnanzi al tribunale di
commercio di Gand;
27 ottobre 1986: appello in garanzia dello stato belga da parte del richiedente;́
14 gennaio 1992: giudizio del tribunale di commercio di Gand che considera la
responsabilità ́del richiedente e che assolve lo stato belga così come
il pilota;
6 maggio e 1 settembre 1993: appello interposto ́dal richiedente.́
Il ventesimo ̀richiedente:́ società di diritto liberiano I.
M. C. S.p.A. (nave Acritas)
21 marzo 1984: collisione tra tre navi;
14 marzo 1986: dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza di Anversa,
citazione da parte del richiedente ́degli altri armamenti implicati e dello
stato belga.
Il ventunesimo ̀richiedente:́ società di diritto panamense N.
R. O. S.p.A. (nave Federale Huron)
26 aprile 1986: collisione;
14 maggio 1986: dinnanzi al tribunale di commercio di Anversa, citazione da parte del
il richiedente ́dell'armamento avverso e dello stato belga;
25 aprile 1988: dinnanzi allo stesso tribunale, citazione da parte dell'armamento
avverso del richiedente ́e dello stato belga.
Il ventiduesimo ̀richiedente:́ società di diritto liberiano F.
P., Liberia, Ltd (nave Federale St Laurent)
29 settembre 1985: collisione;
4 settembre 1986: citazione da parte del richiedente ́dell'armamento avverso
e dello stato belga, dinnanzi al tribunale di prima ̀istanza di Anversa;
10 dicembre ́1987: ordinamento ̀amichevole.
Il ventitreesimo ̀richiedente:́ società di diritto delle isole ̂Caimanö
C. (3) Ltd (nave Cast Otter9
6 febbraio ́1987: arenamento
6 aprile 1987: citazione dello stato belga da parte del richiedente, ́dinnanzi al,
tribunale di prima ̀istanza di Bruxelles.
Il ventiquattresimo ̀richiedente:́ società di diritto belga Compagnia
belga di noleggio (̀C.) S.p.A. (navi Belvaux e Clervaux)
Nave Belvaux:
18 giugno 1979: arenamento;́
10 giugno 1986: citazione dello stato da parte del richiedente, ́dinnanzi al,
tribunale di prima ̀istanza di Bruxelles.
Nave Clervaux:
5 ottobre 1981: arenamento
10 luglio 1986: citazione dello stato da parte del richiedente, ́dinnanzi al,
tribunale di prima ̀istanza di Bruxelles.
Il venticinquesimo ̀richiedente:́ società di dritto spagnolo N.
U. S.p.A. (nave Uralar Cuarto)
11 dicembre ́1983: urto causante dei danni ha ̀un frangiflutti nel
porto di Anversa;
18 luglio 1985: citazione del richiedente ́da parte della società R.,
che aveva il controllo provvisorio del frangiflutti, dinnanzi al tribunale di
prima ̀istanza di Anversa;
14 agosto ̂1985: appello in garanzia dello stato belga da parte del richiedente;́
26 ottobre 1988: rigetto dell'appello in garanzia dalla corte di appello
di Anversa, avuto riguardo ́all'effetto retroattivo ́della legge del 30 agosto ̂1988;
19 aprile 1991: rigetto del ricorso dalla Corte di cassazione (paragrafo 8
Sotto).
Il ventiseiesimo ̀richiedente:́ società del diritto inglese B.P. T.
C. Ltd (nave British Dragoon)
24 gennaio 1977: arenamento ́nell'Escaut;
21 gennaio 1982: citazione dello stato belga dal richiedenté, dinnanzi a
il tribunale di prima ̀istanza di Bruxelles.
Il ventiseiesimo ̀richiedente non ́intenṭò nessuna azione giudiziale
contro la legge del 30 agosto ̂1988.
B. Procedimenti ́dinnanzi alla Corte di arbitraggio e dinnanzi alla Corte di
cassazione
7. Nel marzo 1989, ventiquattro dei richiedenti ́investirono la Corte
di arbitraggio di ricorso in annullamento della legge del 30 agosto ̂1988
"che modificava la legge del 3 novembre 1967 sul pilotaggio dei bastimenti marittimi"
("la legge del 1988") della quale denunciavano in particolare ̧l'effetto
retroattivo (paragrafo 18 sotto).
La corte respinse i ricorsi il 5 luglio 1990, considerando,́
in particolare:
"Può essere ammesso che il legislatore ́stimi che le
categorie ́alle quali si rivolge la legge incriminata siano,
principalmente in ragione della loro integrazione ́nell'attività́
marittima, abbastanza specifici ́per giustificare un regime di
responsabilità particolare.
Nello specificò, il legislatore ́ha dato effetto retroattivo alla legge.
L'elemento ́retroattivo che comprende il sistema ̀speciale ́di
responsabilità ́instaurato in materia di ̀pilotaggio porta attentato al
principio fondamentale della sicurezza ́giuridica secondo il quale il
contenuto del diritto deve in principio essere ̂prevedibile ́ed accessibile
così che l'argomento di diritto possa contemplaré, a un gradó
ragionevole, le conseguenze ́di un atto determinato al momento in cui
questo atto si è verificato.́
Questo attentato al principio non é nelle circostanze
dello specificò, sproporzionato ́in rapporto al'obiettivo generalé́
mirato dalla legislazione attaccata.́ Il legislatore ha inteso
mantenere nella legislazione ́sul pilotaggio il sistema ̀di
responsabilità ́che non aveva voluto modificare nel 1967 e che
la giurisprudenza anteriore ́al 1983 così come la dottrina
deducevano ́dall'articolo 5 della legge del 1967 sul pilotaggio
così come dagli articoli 64 e 251 della legge marittima (Libro II,
titolo II, del Codice di commercio); in più ha preso in conto le
conseguenze ́di bilancio importanti che derivano in modo ̧imprevisto
per i poteri pubblici riguardi ́dalla modifica del
giurisprudenza.
Tenuto conto di tutti questi elementí, l'esonero di
responsabilità ́per gli organizzatori di un servizio di pilotaggio
e la limitazione della responsabilità ́personale dei piloti non
possono ̂essere considerati, anche quando la legge retroagisce ,
come non soddisfacenti alle esigenze degli articoli 6 e 6 bis
della Costituzione.
(...)
I richiedenti ́affermano che la legge incriminata introduce una
distinzione ingiustificata ́tra, da una parte, le controversie finite
( causae finitae ) che non ricadono nel campo di applicazione
della legge e, dall’altro parte, le controversie in corso (causae
pendentes) che ricadono, nel campo di applicazione del
legge.
La concessione di un effetto retroattivo ́a una regola di diritto significa
in principio che questa regola si ̀applica ai rapporti giuridici
nati ́e non definitivamente compiuti prima della sua entrata in vigore;
questa regola non ̀può essere allora ̂applicabile che a delle controversie in
corso e future e non ha nessuna influenza su delle controversie finite..́
Secondo un principio fondamentale del nostro ordine giuridico, le
decisioni ́giudiziali possono essere modificate ́solamente dal collocamento
in opera di vie di ricorso. Limitando secondo la distinzione
criticata ́l'effetto della legge nel passato, il legislatore ha voluto
rispettare questo principio e non ha stabilito dunque ́alcuna distinzione
contraria agli articoli 6 e 6bis della Costituzione.
I richiedenti ́invocano ancora la violazione dell'articolo 11
della Costituzione e dell'articolo 1 del primo Protocollo
addizionale (P1-1) alla Convenzione europea ́dei Diritti di
l'uomo.
(...)
Modificando un regime ́legale di indennizzo di danni senza
rimettere in causa i crediti ́il cui titolo è una decisioné
giudiziale, il legislatore non ́introduce nessuna distinzione
ingiustificatá, coprendo solamente la proprietà ́già ̀acquisita
la protezione garantita dalle disposizioni precitaté́”
8. In quanto al venticinquesimo ̀richiedenté, ricorse dinnanzi
la Corte di cassazione contro la sentenza ̂del 26 ottobre 1988 con la quale la
corte di appello di Anversa gli aveva respinto, in virtù della ́legge del 1988,
la sua azione in garanzia contro lo stato belga (paragrafo 6 sopra).
Il 26 gennaio 1990, la Corte di cassazione sottopose alla Corte
di arbitraggio una domanda pregiudiziale ́relativa alla costituzionalità́
della legge del 1988 ed in particolare della sua retroattività.́́ Il
22 novembre 1990, questa ultima ̀giurisdizione confermò in sostanza la sua
sentenza ̂del 5 luglio 1990 (paragrafo 7 sopra).
Perciò la Corte di cassazione respinse il 19 aprile 1991 il
ricorso del venticinquesimo ̀richiedente.́ Riprendendo la risposta ́della
Corte di arbitraggio alla sua domanda pregiudizialé, allontanò un primo
mezzo derivante ́dal fatto che la retroattività della legge del 1988 violerebbe gli
articoli 6 e 6 bis vecchi della Costituzione. Dichiarò poi
inammissibile il mezzo derivante ́da un'infrazione all'articolo 1 del Protocollo
n° 1 (P1-1), dopo ̀avere osservato ́che il venticinquesimo ̀richiedenté
non aveva invocato ́questa disposizione dinnanzi alla corte di appello. Infine,
respinse la lagnanza dedotta da questo secondo la quale intervenendo nei processì
in corso, la legge del 1988 impedirebbe ̂al giudice di troncare le controversie
come gli ́erano state sottoposte, a disprezzo dell'indipendenza dei
tribunali e dell'uguaglianza ́delle armi tra le parti. A questo riguardo,
considerò:
"Dato che la missione e l'obbligo del giudice sono di applicare
la legge alla controversia di cui è investito; che la circostanza che tale
è la sua missione ed il suo dovere è senza influenza sulla sua
indipendenzá; che una legge retroattiva applicabile a delle controversie in
corso, anche se lo stato è parte nella causa, non ostacola
l'indipendenza ́del giudice nel compimento della sua missione e
nell'esecuzione ́del suo dovere; che l'eventuale pressione esercitatá
sul giudice da una simile non legge è altro che la pressione che
tutte le leggi esercitano su lui; che il fatto che la sentenzâ
applica una tale legge non costituisce una violazione del diritto
a un'istruzione equa ́della causa da parte di un tribunale
indipendente."́
II. Il diritto interno pertinente
A. Il pilotaggio dei bastimenti marittimi
9. In Belgio, il pilotaggio dei bastimenti marittimi è un servizio
pubblico organizzato dallo stato nell'interesse ̂della navigazione. Egli si
trova regolato ́dalla legge del 3 novembre 1967 sul pilotaggio dei bastimenti
marittimi ("la legge del 1967"). In pratica, è assunto ́o dallo stato
stesso, ̂per il pilotaggio in mare e in fiume, ̀o da società́́
private ́dotate di una concessione, come la società B. che detiene il
monopolio del pilotaggio all'interno ́del porto di Anversa.
10. In virtù della legge di 1967 e delle tratte ́concluse tra il
Belgio ed i Paesi Bassi, le navi di commercio che penetrano ̀
nell'estuario dell'Escaut devono avere obbligatoriamente a bordo uno
pilota che dispone di una licenza accordata ́da uno o l'altro di questi
Stati. Il capitano di nave che contravviene a ̀questo obbligo
non incorre tuttavia in nessuna altra sanzione salvo l'obbligo di saldare
il diritto di pilotaggio che è dovuto in ogni caso.
11. Ai termini dell'articolo 5 paragrafo 1 della legge del 1967,
"(...) il pilotaggio consiste nell'assistenza data ́ai
capitani dei bastimenti marittimi ̂da parte di piloti nominati dal
Ministro che ha il servizio di pilotaggio nelle sue attribuzioni. Il
pilota opera ̀come consulente del capitano. Questo ultimo è
solo capo della condotta e delle manovre del bastimento."
12. A proposito di questa disposizione, l’esposto dei motivi del progetto
della legge del 1967 precisa:́
"L'articolo 5 definisce ́il pilotaggio e, pertanto, determina la
natura del ruolo ̂del pilota in questa operazione.́ Regola ̀ dunque
una domanda giuridica importante. Poiché si tratta di assistenza,
il pilota non si sostituisce al capitano che rimane solo
capo della direzione e delle manovre della sua nave. Il
pilota è solamente il suo consulente per la strada da seguire.
Si tratta nell'occorrenza di una conferma della regola ̀che è
attualmente in vigore e che si ritrova tra l’altro in
una sentenza ̂[della Corte di cassazione] del 19 marzo 1896"
13. Nel suo parere sul progetto di legge, il Consiglio di stato ha considerató́
che questo "consacrava tramite un testo espresso ̀un'interpretazioné
anziana secondo la quale il pilota è solamente il consulente del
capitano." Siccome il progetto disponeva inizialmente che "il capitano
è solo responsabile della condotta e delle manovre della nave", il,
Consiglio di stato ha suggerito ́che la parola "responsabile" fosse ̂sostituita ́col
termine "capo"̂, poiché sembrava che "l'intenzione del Governo non
fosse di derogare ́con questo testo al diritto comune della
responsabilità."́
14. L'articolo 64 della legge marittima (libro II, titolo II, del codice di
Commercio) contempla ́che "Il capitano è tenuto ad essere ̂in persona
sulla sua nave, all'entrata ́e all'uscita dei porti, rifugi o fiumi."
B. La responsabilità ́in caso di collisione
15. Ai termini dell'articolo 251 della legge marittima,
(...)
Se l'collisione è stata ́causata da una manchevolezza di una delle navi, il,
risarcimento ́del danno spetta a ̀quello che l'ha commessa.
(...)
La responsabilità ́stabilita dalle disposizioni che precedonó̀
rimane nel caso in cui la collisione è causata dalla manchevolezza di uno
pilota, anche quando questo è obbligatorio."
16. Secondo due sentenze, rese rispettivamente dalla Corte di cassazione,
il 24 aprile 1840 (Pasicrisie, 1839-1840, I, 375) ed il 19 marzo 1896,
(Pasicrisie, 1896, I, 132) il pilota doveva ̂essere considerato ́come
preposto del capitano, del proprietario o dell'armatore. Questo
provocava ̂l'applicazione dell'articolo 1384 del codice civile che dispone:
"Si è responsabili non solo del danno che si causa di
Di mano propria, ma anche di quello causato
dalle persone di cui si deve risponderé, o delle cose che si hanno
sotto la propria custodia.
Il padre ̀e la madre sono responsabili del danno causato ́dai loro
bambini minorenni;
I padroni ̂ed i committenti, del danno causato ́dai loro
domestici ed addetti ́nelle funzioni per le quali sono stati
assunti
(...)
Ne risultava ́l'esclusione dalla responsabilità dello stato per
le mancanze di pilotaggio. In quanto ai piloti, rispondevano solamente ́delle
mancanze commesse all'insaputa il del capitano.
17. Con una sentenza ̂del 15 dicembre ́1983 (Pasicrisie, 1983, I, 418)
resa su conclusioni conformi della Sig.ra Liekendael, avvocato generale, ́della
Corte di cassazione mise fine ha ̀questo regime ́considerando in particolare ciò che
segue a proposito dei due capoversi ́precitati (paragrafo 15 sopra)
dell'articolo 251 della legge marittima:
"Dato che risulta da queste disposizioni legali ́che, in caso
di collisione causata ́dall’errore di una nave, il proprietario di questa
nave è tenuto di riparare ́i danni che suddetto errore ha causato
alle vittime della collisione; che non si deduce ́tuttavia, né
dall'articolo 251 della legge marittima, né dall'articolo 64 di questo
legge, ai termini del quale il capitano è tenuto ad essere in persona,
sulla sua nave, all'entrata ́e all'uscita dei porti, rifugi o
fiumì, che il proprietario non ́possa esercitare ricorso contro
i terzi la cui responsabilità potrebbe ̂essere impegnata ́sulla
base di altre disposizioni legalí, in particolare degli articoli 1382
o 1384 del Codice civile;
Dato che il capitano, solo capo della condotta e delle
manovre del bastimento conformemente all'articolo 5 della legge del
3 novembre 1967 sul pilotaggio dei bastimenti marittimi, non è
investito di nessuna autorità ́a riguardo ́del pilota che, seguendo lo
stesso testo legale, ́opera come suo consulente;
Dato che omettendo di esaminare se il pilota di una nave
che ha causato ́la collisione non aveva commesso un errore, anche lieve che fosse,
che ha contribuito ́alla realizzazione ́dei danni che risultanó
da questa collisione, ed escludendo che, in caso affermativo, la
responsabilità ́dello stato possa ̂essere impegnatá, sebbene il pilota
appartenga ad un servizio organizzato ́dallo stato e dioenda dalla
competenza ́esclusiva di questo, la sentenza non ̂giustifica
legalmente la ́sua decisione";
Ne derivava ́che il pilota non poteva passare per il
preposto del capitano e che impegnava la sua propria responsabilità dunqué
così come quella dell'organizzatore del servizio di pilotaggio.
Questa nuova giurisprudenza, confermata poco dopo ̀con una sentenzâ
del 17 maggio 1985 (Pasicrisie, 1985, I, 1159) si trovava nella linea
della sentenza "̂Il Flandria" del 5 novembre 1920 (Pasicrisie, 1920, I, 193)
con la quale la Corte di cassazione aveva riconosciuto che lo stato e le altre
persone di dritto pubblico sono sottoposti al diritto comune di
responsabilità.́
18. Con una legge del 30 agosto ̂1988, pubblicata ́al Moniteur belga del
17 settembre 1988, il legislatore ha ́inserito nella legge del 1967 uno
articolo 3 bis che si legge così:
"paragrafo 1. L'organizzatore di un servizio di pilotaggio non può
essere ̂reso, direttamente o indirettamente, responsabile di uno
danno subito o causato dalla nave pilota, quando questo danno
risulta ́da un errore dell'organizzatore stesso o di un membro
del suo personale che agisce nell'esercizio delle sue funzioni, sia che
questo errore consista in un fatto o in un'omissione.
L'organizzatore di un servizio di pilotaggio non può essere neanche
reso, direttamente o indirettamente, responsabile del danno che
risulta ́da un mancamento o da un vizio degli apparecchi destinati a
fornire delle informazione o delle direttive ai bastimenti marittimi,
che appartengono o vengono utilizzati ́dal servizio di pilotaggio.
Per l'applicazione del presente ́articolo, si intende per:
1° organizzatore: l'autorità ́pubblica e l'amministrazione
portuaria che organizza il servizio di pilotaggio o lo danno in
concessione, così come il concessionario di suddetto servizio;
2° servizio di pilotaggio:
a) il servizio che mette a disposizione del capitano di un
bastimento marittimo un pilota che opererà ́presso ̀ questo con il
requisito ́di consulente;
b) ogni servizio che, in particolare con osservazioni radar o con
sondaggio delle acque accessibili ai bastimenti marittimi, fornisce delle
informazione o delle direttive a un bastimento marittimo, anchê
quando non c'è pilota a bordo;
3° nave pilota:́ ogni bastimento marittimo che fa appello al
servizio di pilotaggio al senso del 2° ha, e/o b, sopra.
La nave è responsabile del danno mirato ́al capoverso ́1.
Il membro del personale che, col suo fatto o la sua omissione, ha
causato ́il danno mirato al capoverso ́1, è responsabile solamente se egli
ha commesso un errore intenzionale o un errore grave.
Il membro del personale è tenuto a riparare ́il danno che egli
ha causato ́con il suo errore grave solo a concorrenza di cinque centomila
franchi per avvenimento ́dannoso. Il Re può adattare questo importo
tenendo conto della situazione economica.́
paragrafo 2. Il paragrafo precedente ́entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione al Moniteur belga. Ha un effetto retroattivo ́
nel tempo per un periodo ́di trent' anni a ̀contare da questo giorno."
C. La competenza ́della Corte di arbitraggio
19. In virtù dell'articolo 107 ter (vecchio, attualmente 142) della
Costituzione e degli articoli 1 e 26 della legge speciale ́del
6 gennaio 1989 sulla Corte di arbitraggio, questa delibera in particolare:
1,) sui ricorsi in annullamento di leggi, di decreti ́o
di ordinanze a causa di violazione, o delle regole ̀relative alla
ripartizione ́delle competenze tra lo stato, le comunità ed le
regioní, o degli articoli 6 e 6 bis (vecchi, attualmente 10 e 11)
della Costituzione che consacrano l'uguaglianza ́dinnanzi alla legge e proibiscono
la discriminazione nell'esercizio dei diritti e libertà;́
2) sulle domande pregiudiziali ́relative alla violazione di
queste regole ̀o di questi articoli da parte di leggi, di decreti ́o di
ordinanze.
PROCEDIMENTO DINNANZI ALLA COMMISSIONE
20. I richiedenti hanno ́investito la Commissione il 4 gennaio 1991. Essi
adducevano ́che il regime di responsabilità istituito dalla legge del
30 agosto ̂1988 viola gli articoli 1 del Protocollo n° 1 (P1-1), 6 paragrafo 1
(art. 6-1) della Convenzione e 14 della Convenzione combinato con
l'articolo 1 del Protocollo n° 1 (art. 14+P1-1).
21. Il 6 settembre 1993, la Commissione ha considerato le lagnanze relative
agli articoli 1 del Protocollo n° 1 (P1-1) e 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della
Convenzione, e respinto ́la richiesta (̂n° 17849/91, per il surplus,). Nel
suo rapporto del 4 luglio 1994 (articolo 31) (art. 31) conclude alla
non-violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1) (unanimità)
e alla violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione,
(undici voci contro sei) salvo per ciò che riguarda il secondò
( quattordici voci contro tre) e il dodicesimo ̀richiedente, (sedici voci
contro una).
Il testo integrale ́del suo parere e delle cinque opinioni separate di cui si
accompagna figura qui accluso alla presente ́sentenza ̂(1).
_______________
1. Nota del cancelliere: per le ragioni di ordine pratico figurerà solamente
nell'edizione ́stampata (volume 332 della serie A delle pubblicazioni
della Corte) ma lo si può procurare presso la cancelleria.
_______________
CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE
22. Nel suo espostó, il Governo chiede alla Corte
"in ordine principale, di dichiarare ̂la richiesta ̂n° 17849/91 ́
non ammissibile e, in ordine sussidiario, di dire per diritto che i
fatti della presente ́causa non rivelanò, da parte dello stato
belga, nessuna violazione degli obblighi che gli incombono ai
termini della Convenzione europea ́dei Diritti dell'uomo".
23. In quanto ai richiedentí, invitano la Corte a:
"1. stabilire che la legge del 30 agosto ̂1988 ha violato ́gli articoli 6
paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione e 1 del Protocollo nー 1 (P1-1);
2. stabilire che lo stato belga deve rimborsare, a ̀titolo di oneri e
spese, ́51 380 253 franchi belgi (FB),;
3. stabilire che c'è luogo di riservare ́la delibera sulla soddisfazione
equa ́che spetta ai richiedenti."
IN DIRITTO
I. QUANTO AL SESTO RICHIEDENTE
24. La Corte nota che dei ventisei richiedenti ́che avevano investito la
Commissione, venticinque sono ́stati rappresentati dinnanzi a lei. Gli avvocati
nominati ́da questi non hanno ricevuto ̧ istruzioni dal sesto
richiedente (paragrafi 1-2 sopra). La Corte vede una
circostanza che permette di concludere che suddetto richiedente non ́intenda più
mantenere le sue lagnanze (articolo 49 paragrafo 2, secondo capoverso, ́dell’ordinamento ̀A).
D’altra parte, la Corte non vede nessuno motivo di ordine pubblico per il quale
perseguire l'istanza del sesto ̀richiedente ́la cui causa è
similare a quella degli altri (articolo 49 paragrafo 4 dell'ordinamento A).
Perciò decide di disgiungere la causa della società́́
C. C. da quelle degli altri richiedenti ́e di cancellarla dal
ruolo.̂
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1 (P1-1)
25. I richiedenti ́denunciano la legge del 30 agosto ̂1988 che modifica la legge
del 3 novembre 1967 sul pilotaggio dei bastimenti marittimi (̂paragrafi
9 e 18 sopra). Violerebbe l'articolo 1 del Protocollo n° 1
(P1-1), cośì formulato:́
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto di suoi
beni. Nessuno può essere ̂privo ́della sua proprietà che per causa
di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e
i principi generali ́del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non ́recano offesa al diritto
che possiedono ̀gli Stati di mettere in vigore le leggi che essi
giudicano necessarie ́per regolamentare l'uso dei beni
́ conformemente ̀all'interesse ̂generale ́o per garantire il pagamento dei
imposte o di altri contributi o delle multe."
A. Sull'eccezione preliminare ́del Governo
26. Come già ̀dinnanzi alla Commissione, il Governo eccepisce
dell'inammissibilità ́della richiesta ̂per non-esaurimento ́delle vie di ricorso
interni. Secondo lui, ̀i primi ventiquattro richiedenti ́avrebbero dovuto
investito perciò i tribunali ordinari della domanda di
compatibilità ́della legge controversa con l'articolo 1 del Protocollo n° 1
(P1-1). Il ricorso in annullamento introdotto dinnanzi alla Corte di arbitraggio
non rendeva superfluo simile procedimentó, perché le lagnanze derivano
dalla violazione di disposizioni di diritto internazionale prese isolatamente
che sfuggono ́alla competenza ́di questa giurisdizione (paragrafo 19
sopra). Perciò la sentenza della Corte di arbitraggio del 5 luglio 1990
(paragrafo 7 sopra) non s’imponeva per niente ai tribunali
dell'ordine giudiziale che avrebbe potuto dunque negare di applicare la legge del
1988 se l’avessero stimata contraria alla Convenzione.
Da parte loro , ́il venticinquesimo ̀e ventiseiesimo richiedente
non potrebbero, neanche loro, passare per avere esaurito ́le vie di
ricorso interne. Il primo ha trascurato di sollevare dinnanzi al giudice del
merito il mezzo derivato ́dall'incompatibilità della legge del 1988 con
l'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1), impedendo così la Corte di
cassazione di conoscerne.̂ Quanto al secondo, non intentò nessuno
ricorso contro la legge del 1988.
27. La Corte ricorda che l'articolo 26 (art. 26) della Convenzione,
esige l'esaurimento ́delle sole vie di ricorso effettive e proprie
a risanare la violazione addotta ́(vedere, tra altri, il sentenza ̂Keegan,
c. Irlanda del 26 maggio 1994, serie ́A n° 290, p. 17, paragrafo 39).
Rileva ̀che dinnanzi alla Corte di arbitraggio, i ventiquattro,
primi richiedenti ́hanno invocato in sostanza, sotto l'angolo degli
articoli 6 e 6 bis, vecchi, della Costituzione belga, degli argomenti,
praticamente identici a quelli che hanno sviluppato ́dinnanzi agli organi
della Convenzione ed adducendo ́esplicitamente la violazione dei
articoli 11 (vecchio, attualmente 16, della Costituzione ) e 1 del
Protocollo n° 1 (P1-1). La Corte di arbitraggio stimò che la protezione
garantita ́da queste disposizioni copriva solamente la proprietà già ̀acquisita
(paragrafo 7 sopra).
Secondo la Corte europeá, questo ragionamento autorizzava tutti i
richiedenti ́a ̀considerare ́che, secondo ̀la Corte di arbitraggio, i fatti,
denunciati ́dinnanzi a questa da ventiquattro di essi sfuggivano al
campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1). Avuto riguardó
al posto e all'autorità ́di questa corte nel sistema ̀giurisdizionale
del Regno, tali motivi potevano passare per consacrare al fallimento ́ogni
altro ricorso che i richiedenti avrebbero ́potuto impegnare (vedere, mutatis,
mutandis, le sentenze ̂Hauschildt c. Danimarca del 24 maggio 1989, serie ́A
n° 154, p. 19, paragrafo 41, ed I santi monasteri ̀c. Grecia del
9 dicembre ́1994, serie A n° 301-ha, p. 29, paragrafo 51).
Decide ́dunque di allontanare l'eccezione.
B. Sulla fondatezza ́della lagnanza
28. I richiedenti ́denunciano a un doppio titolo la legge del 1988.
L’esonero dell'organizzatore di un servizio di pilotaggio dalla sua
responsabilità ́per le mancanze del suo personale e la limitazione di quella
dei membri di questo, imporrebbero loro un carico esorbitante
che romperebbe il giusto equilibrio che deve regnare tra le esigenze dell'interessé̂
generale ́e gli imperativi di salvaguardia del loro diritto al rispetto di
i loro beni. Violerebbero così il secondo capoverso ́o, almeno tutta,
la prima ̀frase del primo capoverso ́dell'articolo 1 del Protocollo n° 1
(P1-1).
Per di più, ̂la retroattività ́della legge priverebbe i
Richiedenti dei loro crediti in risarcimento dei danni subiti e
violerebbe così la seconda ̀frase del primo capoverso ́di questo articolo
(P1-1).
1. Sull'esistenza di un "bene" al senso dell'articolo 1 (P1-1)
29. Secondo il Governo, i pretesi ́crediti dei richiedenti non
possono passare per i "beni" al senso dell'articolo 1 (P1-1). Nessuno
sarebbe stato constatato e liquidato tramite una decisione giudiziale che ha
forza di cosa giudicata.́ Tale sarebbe tuttavia la condizione affinché una
credito ́sia certo, reale, esigibile e, pertanto, protetto
ldal'articolo 1 (P1-1).
Tenuto conto del carattere ̀inatteso e manifestamente contestabile
della soluzione adottata ́dalla Corte di cassazione nella sua sentenza ̂del
15 dicembre ́1983 (paragrafo 17 sopra) i richiedenti non
potrebbero avvalersi neanche ́di una "speranza legittima"
di ottenere un indennizzo a carico dello stato (vedere la sentenza ̂Pine
Valley Developments Ltd ed altri c. Irlanda del 29 novembre 1991,
serie ́A n° 222, p. 23, paragrafo 51). Questo sarebbe confondere il diritto di
proprietà ́con un diritto alla proprietà.́́
La Commissione aderisce ̀in sostanza a questa tesi.̀
30. I richiedenti ́sottolineano che secondo ̀il diritto comune belga
della responsabilità ́civile, un credito di indennità nascê, in suo
principio, dalla realizzazione ́del danno, facendone confermare la decisione giurisdizionale,
solamente l'esistenza e facendone determinare l'importo.
Il Governo risponde ́che le nozioni di "bene" e di
"proprietà" ́al senso dell'articolo 1 (P1-1) riveste una notificazione
autonoma, non tributaria delle qualifiche del diritto interno dello stato
in causa.
31. Per giudicare nello specifico ̀dell'esistenza di un "bene", la Corte può
avere riguardo ́al diritto interno in vigore all'epoca dell'ingerenza addotta,in quanto
niente le permetteva di pensare che questo contravveniva all'oggetto
o allo scopo dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).
Si trattava di un regime ́che faceva nascere ̂i crediti,́
in risarcimento ́dal sopraggiungere del danno.
Un credito ́di questo genere si analizzava in un valore patrimoniale"
ed aveva dunque il carattere ̀di "un bene al senso della prima frase
dell'articolo 1( P1-1) che si applicava quindi nello specifico" (vedere,
mutatis mutandis, la sentenza ̂Van Marle ed altri c. Paesi Bassi del
26 giugno 1986, serie ́A n° 101, p. 13, paragrafo 41).
Tenuto conto delle sentenze della Corte di cassazione del
5 novembre 1920, del 15 dicembre ́1983 e del 17 maggio 1985 (paragrafo 17
sopra) i richiedenti potevano ́pretendere avere una "speranzá
legittima" ́di vedere concretizzare i loro crediti in quanto agli incidenti in
causa conformemente al ́diritto comune della responsabilità (vedere, mutatis,
mutandis, la sentenza ̂Pine Valley Developments ed altri precitatí,
loc. cit.).
32. Tale era difatti ́la situazione per gli incidenti in causa che
si sono prodotti tutti prima del 17 settembre 1988, data di entrata ́in
vigore della legge del 1988 (paragrafi 6 e 18 sopra).
2. Sull'esistenza di un'ingerenzá
33. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'articolo 1 (P1-1 )che
garantisce in sostanza il diritto di proprietà́, contiene tre norme
distinte: la prima ̀che si esprime nella prima frase del
primo capoverso ́e riveste ̂un carattere ̀generale, ́enuncia il principio del,
rispetto della proprietà́; la secondà, figurando nella seconda frase
dello stesso ̂capoversó, mira la privazione di proprietà e la subordina a
certe condizioni; quanto alla terza, registrata ́nel secondo,
capoversó, riconosce ̂agli Stati contraenti il potere, tra altri,
di regolamentare ́ l'uso dei beni conformemente all'interesse ̂generale.́́ La
seconda ̀e la terza che hanno tratto a degli esempi privati
di attentato al diritto di proprietà́, si devono interpretare alla lucè
del principio consacrato dalla prima ̀(vedere, tra altri, la sentenza ̂I
santi monasteri ̀precitati, ́p. 31, paragrafo 56).
34. La legge del 1988 - la Corte nota - ha liberato lo stato ed gli
altri organizzatori di servizi di pilotaggio dalla loro responsabilità
per le mancanze di cui avrebbero potuto dovere rispondere.́ Ha provocatố
un'ingerenza ́nell'esercizio dei diritti di credito in risarcimento che si
poteva fare valere fino ad allora in virtù del diritto interno in vigore
e, pertanto, del diritto di ogni persona, ed in particolare di ciascuno dei
richiedenti, al rispetto dei loro beni (paragrafo 31 sopra).
Nella misura in cui questa legge riguarda gli incidenti sopraggiunti prima
del 17 settembre 1988, soli in causa nella presente ́causa, questa
ingerenza si ́analizza in una privazione di proprietà al senso della seconda
frase del primo capoverso ́dell'articolo 1 (P1-1).
3. Sulla giustificazione dell'ingerenzá
35. La Corte deve ricercare allora se questa ingerenza ha avuto luogo
"a causa di utilità ́pubblica" e nel rispetto del principio di
proporzionalità.́
a) "a causa di utilità ́pubblica"
36. Per giustificare l'ingerenza ́controversa, il Governo avanza
tre tipi di "considerazioni ́importanti legate all’interesse generale":́
la preservazione ́degli interessi ̂di bilancio ́dello stato, il ristabilimento,́
della sicurezza ́giuridica nel campo della responsabilità, e
l'armonizzazione della legislazione ́belga in materia ̀con quella dei
paesi vicini e specialmente ́dei Paesi Bassi.
37. La Corte ricorda che le autorità ́nazionali dispongono di un
certo margine di valutazione ́per determinare che vi sia "i utilità́
pubblica", perché, nel sistema ̀della Convenzione, tocca loro ́
pronunciarsi per primi tanto sull'esistenza di un problema di interessé̂
pubblico che giustifica le privazioni di proprietà ́che sulle misurè da
prendere per risolverli.
In più, la nozione di "utilità ́pubblica" è ampia per natura.
In particolare, la decisione ́da adottare delle leggi che portano privazione di
proprietà ́implica di solito l'esame di questioni politiche
economiche ́e sociali sulle quali possono regnare delle profonde divergenze
di opinioni ́in un Stato ragionevolmente democratico.́
Stimando normale che il legislatore ́disponga di una grande latitudine per
condurre una politica economica ́e sociale, la Corte rispetta il modò
in cui concepisce ̧gli imperativi ́della "utilità pubblica" salvo che il suo
giudizio si sia rivelato manifestamente privo ́di base ragionevole (vedere,
mutatis mutandis, lasentenza ̂James ed altri c. Regno Unito del
21 febbraio ́1986, serie A n° 98-B, p. 32, paragrafo 46) ciò che
All’evidenza non è il caso nello specifico.̀
b) Proporzionalità ́dell'ingerenzá
38. Una misura di ingerenza ́nel diritto al rispetto dei beni deve
predisporre "́un giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse ̂generalé́
della comunità ́e gli imperativi della salvaguardia dei diritti
fondamentali dell'individuo. La preoccupazione di garantire un tale equilibrio ́si
riflette ̀nella struttura dell'articolo 1 (P1-1) tutto intero, dunque anche
nella seconda frase che si deve leggere alla luce del principio
consacrato ́dalla prima ̀(paragrafo 33 sopra). In particolare,
deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità ́tra i
mezzi impiegati ́e lo scopo mirato con ogni misura che priva una persona
della sua proprietà.́́
Per determinare ́se la misura controversa rispetta il giusto
equilibrio ́voluto e, in particolare, se non fa pesare su uno
richiedente ́un carico sproporzionato, c'è luogo di prendere in
considerazione ́le modalità di indennizzo previsto dalla legislazioné
interna. A questo riguardó, senza il versamento di una somma ragionevolmente
in rapporto col valore del bene, una privazione di proprietà ́costituisce
normalmente un attentato eccessivo, ed una mancanza totale di indennizzo
non potrebbe giustificarsi sul terreno dell'articolo 1 (P1-1 ) che in
circostanze eccezionali (vedere, da ultimo, la sentenza ̂I
santi monasteri ̀precitati, ́pp. 34-35, paragrafi 70-71).
39. Nello specificò, la legge del 1988 ha puramente ed semplicemente annullato,
con effetto retroattivo ́a trent' anni e senza contropartita, i crediti,́
in risarcimento, ́di importi molto ̀elevati, ́che le vittime di incidenti
di pilotaggio avevano potuto fare valere contro lo stato belga o contro le
società ́private responsabili, talvolta anche ̂nei procedimenti ́già́̀
pendenti.
40. Il Governo invoca le conseguenze ́di bilancio allo stesso tempo
enormi ́ed imprevedibili della sentenza ̂della Corte di cassazione del
15 dicembre ́1983: all'epoca dei lavori preparatori alla legge del 1988,
l'impatto finanziario delle azioni allora in corso contro lo stato belga
era ́stato valutato a ̀3,5 miliardi di franchi belgi. Il legislatoré si
sarebbe basato sul volere preservare ́il Tesoro pubblico da questo carico,
perché risultava ́da un'interpretazione a ̀questo punto contestabile e
imprevedibile ́delle disposizioni legali riguardate alle quali i richiedenti non
potevano credere ragionevolmente che il legislatore ́aderisse. La
Corte di arbitraggio l'avrebbe del resto confermo ́in sostanza (paragrafo 7
Sopra).
Il Governo insiste anche sulla necessità ́che sarebbe esistita
di mettere fine al"̀l'insicurezza ́giuridica" provocata dalla sentenza ̂del
15 dicembre ́1983. Secondo lui, il legislatore del 1988 aveva del̂
riaffermare ́un principio ammesso da quasi cento cinquant' anni dal
diritto belga e battuto in breccia ̀da un'interpretazione ́contestabile
della Corte di cassazione.
Infine, il Governo fa valere che la legge del 1988 tendeva in
Oltre all'armonizzazione della legislazione ́belga con quella dei paesi
vicini.
41. I richiedenti ́sottolineano da prima che la legge del 1988 non ha dà profitti solo per
lo stato belga, ma ha anche per la società ́privata di
pilotaggio mirata nella causa in parecchie controversie (paragrafo 6 sopra).
Sostengono poi che i motivi di bilancio ́invocati dal
Governo non potrebbero giustificare anche un attentato massiccio ai loro
diritti fondamentali, quindi tanto più che, lontano da essere ̂imprevedibilé,
la sentenza ̂della Corte di cassazione del 15 dicembre ́1983 si iscriveva in
il dritto filo della sentenza "̂Il Flandria" resa nel 1920 dalla stessa Corte
(paragrafo 17 sopra). Lo stato avrebbe avuto tutta la libertà dunque
di anticipare, tramite misure rispettose della Convenzione, quello che
era solamente ́lo sviluppo di una tendenza giurisprudenziale iniziatá
da ben molto tempo. Al posto di ciò ha annullato non soló
in modo retroattivo ́dei crediti già ̀acquisiti, ma si è dató
fino al 1988 per farlo, aggravando coś l'attentato alla fiducia
dei richiedenti ́dei quali un buono numero aveva aspettato difatti almeno
fino al 1986 per citare lo stato.
42. La Corte ricorda che la Corte di cassazione aveva riconosciuto, con la sua
sentenza "̂Il Flandria" del 5 novembre 1920, che lo stato e le altre
persone di dritto pubblico sono sottoposti al diritto comune della
responsabilità ́(paragrafo 17 sopra).
Non era probabilmente a conoscenza quindi di cause
relative alla responsabilità ́dello stato in materia di ̀pilotaggio, ma
non era ́certamente imprevedibile che avrebbe applicato in questa
materià, alla prima occasione, i principi che aveva definito,́
in termini generali ́in questa sentenza ̂del 1920. Ci si poteva aspettare
tanto più che leggendo la legge del 1967 alla luce del parere del
Consiglio di stato, si poteva ́credere legittimamente che questa
non avrebbe derogato al diritto comune della responsabilità (paragrafi 11-13)
sopra.
La sentenza del 1983 non ha portato dunque ́attentato alla sicurezzá́
giuridica.
43. Le considerazioni ́finanziarie ̀invocate ́dal Governo e
la sua preoccupazione di armonizzare il diritto belga con quello dei paesi vicini
potevano giustificare, per l'avvenire, una legislazione ́che derogasse, in questo,
materia, ̀al diritto comune della responsabilità.́
Non potevano legittimare ́una retroattività il cui scopo ed
effetto era ́di privare i richiedenti dei loro crediti in
indennizzo.
Un attentato anche radicale ai diritti degli interessati non ́rispetta
un giusto equilibrio tra gli interessi ̂in presenza.́
44. La legge del 1988 ha violato dunqué, nella misura in cui riguarda i
fatti anteriori ́al 17 settembre 1988, data della sua pubblicazione e della sua
entrata in vigoré, l'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1 (ART. 6-1) DELLA
CONVENZIONE
45. I richiedenti ́adducono ̀anche una violazione dell'articolo 6
paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione.
46. La Corte nota che le loro lagnanze a questo riguardo si ́confondono con quelle
che sollevano ̀sotto l'angolo dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).
Avuto riguardo ́alla conclusione formulata ́sopra al paragrafo 44,
non stima necessario ́i esaminarli separatamente sotto l'angolo
dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1).
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50 (ART. 50) DELLA CONVENZIONE,
47. Ai termini dell'articolo 50 (art. 50) della Convenzione,
"Se la decisione ́della Corte dichiara che una decisione presa o una
misura ordinata ́da un'autorità giudiziale o ogni altra
autorità ́di una Parte Contraente si trova interamente ̀o
parzialmente in opposizione con gli obblighi che derivano ́dalla
(...) Convenzione, e se il diritto interno di suddette Parti non
permette che imperfettamente di cancellare le conseguenze ́di questa
decisione ́o di questa misura, la decisione della Corte accorda, se vi è
luogo, alla ̀partire la lesa ́una soddisfazione equa."
A. Danno materialé
48. I richiedenti ́richiedono il risarcimento integrale dei danni
materiali ́accumulati, valuti a ̀1 598 367 385 (un miliardo cinque cento,
novantotto milioni tre cento sessantasette mille tre
cento ottantacinque) FB. Pregano tuttavia la Corte di riservaré
questa domanda, per permettere loro di esaminare, all'occorrenza ́con
il Governo, le possibilità ́che offre loro il diritto interno,
di ottenere compenso.
49. Il Governo segna il suo consenso su questo ultimo punto,
sottolineando che a suo parere, appartiene da prima alle giurisdizioni belghe
di stabilire ́i danni e le responsabilità rispettive in ciascuna
delle controversie in causa.
50. In quanto al delegato ́della Commissione, non si pronuncia.
51. Nelle circostanze della causa, la Corte stima che la
domanda non si trova in stato.́ Incombe sui tribunali difatti
nazionali di determinare ́i titoli e gli importi dei crediti in
risarcimento ́nati in occasione degli incidenti all'origine della causa
(paragrafo 6 sopra). Decide di conseguenza ́di riservare il punto
relativo al danno materiale, ́tenendo conto dell'eventualità di un
consenso tra lo stato convenuto ́e gli interessati (articolo 54 paragrafi 1
e 4 dell'ordinamento ̀A).
B. Oneri e spesé
52. I richiedenti ́sollecitano inoltre il versamento di 51 380 253
(cinquantuno milioni tre cento ottantamila due cento
Cinquantatre) FB a titolo di oneri e spese ́provocati dai
procedimenti ́dinnanzi alle giurisdizioni interne e gli organi del
Convenzione.
53. Secondo ̀il Governo, i procedimenti ́dinnanzi alle giurisdizioni
del merito non riguardavano direttamente la Convenzione, in modo che gli
oneri ivi afferenti non ̂possono essere richiesti a titolo dell'articolo ́50
(art. 50). Trattandosi di quegli esposti ́dinnanzi ai Corsi di arbitraggio e
di cassazione così come a ̀Strasburgo, si riferirebbero a delle cause
che, secondo lui, si sono rivelate ́identiche, a ̀dei punti quasi minori;
perciò i richiedenti potrebbero pretendere al massimo
2 000 000 FB di questo capo.
54. Il delegato ́della Commissione non formula osservazioni.
55. La Corte rileva ̀che fino al 17 settembre 1988, il rispetto dei
diritti garantiti dalla Convenzione non era ́in causa dinnanzi alle
giurisdizioni del merito e che, di 38 017 101 FB reclamati del capo
dell'insieme dei procedimenti ́dinnanzi a questa, più di 22 milioni sono
a titolo degli interventi della società ́di commissari di avarie
L. & C...
In quanto ai 13 363 152 FB domandati ́per le istanze dinnanzi ai
Corsi di arbitraggio e di cassazione così come agli organi della
Convenzione, la Corte nota che più di 9,5 milioni FB sono per la
L. & C.. per oneri e spese.́
Deliberando in equità́, la Corte assegna, 8 000 000 FB a titolo dei
oneri e spese.́
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Disgiunge (all'unanimità́) la causa del sesto ̀richiedente ́da
quelle degli altri e decide ́di cancellarla del ruolo;̂
2. Respinge (all'unanimità́) l'eccezione preliminare del Governo;
3. Stabilisce (per otto voci contro una) che vi è stata violazione
dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1);
4. Stabilisce (per otto voci contro una) che non vi è luogo di esaminare
Perciò la causa sotto l'angolo dell'articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) di
la Convenzione;
5. Stabilisce (alll'unanimità́) che lo stato convenuto deve versare ai
richiedenti, nei tre mesi, 8 000 000 (otto milioni) franchi,
belgi, per oneri e spese;́
6. Stabilisce (all’unanimità) che la domanda dell'applicazione di
l'articolo 50 (art. 50) della Convenzione non si trova in stató
per il danno materiale;́
percịò:
a) la riserva ́su questo punto;
b) invita il Governo ed i richiedenti ́a ̀indirizzarle per
iscritto, nei sei mesi, le loro osservazioni su suddetta domanda
e a darle in particolare cognizione di ogni consenso al quale essi
potrebbero arrivare;
c) riserva ́il procedimento ulteriore e delega ̀al suo presidente ́
l’ incarico di fissarlo all'occorrenza.
Fatto in francese ̧ed in inglese, pronunciato poi ́in udienza ̧
pubblica al Palazzo dei Diritti dell'uomo, a Strasburgo, il,
20 novembre 1995.
Segno:́ Rolv RYSSDAL
Presidenté
Segno:́ Herbert PETZOLD
Cancelliere
Alla presente ́sentenza si ̂trova unita (conformemente agli ́articoli 51
paragrafo 2, art. 51-2, della Convenzione e 53 paragrafo 2 dell'ordinamento ̀A)
la seguente esposizione delle opinioni separate :
- opinione dissidente del Sig. Thor ́Vilhjalmsson;
- opinione separata ́del Sig. Di Meyer.
Firmato:́ R. R.
Firmato H. P.
OPINIONE DISSIDENTE DEL IL GIUDICE THOR ́VILHJALMSSOŃ
(Traduzione)
Mi sono pronunciato per la mancanza di violazione dell'articolo 1
del Protocollo n° 1 (P1-1) della nostra Convenzione. Riconosco, con la
maggioranza ́della Corte, che i crediti presentati dai richiedentí
erano ́dei beni al senso di questa disposizione (P1-1). In compenso,
non sono d’accordo sulla conclusione derivata ́dall'applicazione del
criterio ̀di proporzionalità.́
È rivelatoré, a mio avviso, che il diritto marittimo sia, con
le sue regole ̀di indennizzo, un ramo del diritto al quale
si applicano numerose considerazioni ́ben precise.́ In questo
campo delle somme molto ̀elevate ́sono spesso in gioco ed il ruolo ̂delle
assicurazioni è molto ̀importante. Gli armatori si trovano sotto la
protezione delle regole ̀della responsabilità ́limitata.́ In un modò
generalé, non c'è niente di insolito né di abusivo a ̀fissare delle norme
giuridiche che fanno prendere agli armatori la responsabilità ́degli
errori di pilotaggio, anche quando è lo stato che garantisce o autorizza
suddetto pilotaggio. Quindi, il solo problema che, in questa causa,
si pone allo sguardo dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1) è la clausola
di retroattività che ́figura nella legge del 1988.
La Corte di cassazione, sembra, non ha mai deliberato sulla
responsabilità ́dei piloti dall'anno 1896 fino al 1983. La sentenza "̂Il
Flandria", resa nel1920, riguardava le regole ̀del diritto comune sulla
responsabilità ́civile dello stato. Non è stato dimostrato che al momento di
alcuni incidenti in causa qui, anteriori ́al1983, gli armatori potevano
in Belgio invocare una norma giuridica sulla responsabilità ́dello
lo stato a causa dei piloti. La situazione non era ́la stessa ̂tra
1983 e il 1988. Occorre tuttavia ́provare che questo abbia condotto a ̀modificare
le clausole delle assicurazioni e, quindi, a privare gli armatori della
possibilità ́di perseguire le compagnie di assicurazioni. Ciò non è
stato ́fatto. Del resto, le regole ̀promulgate ́nel 1988 non hanno tolto agli
armatori ogni facoltà ́di fare coprire le loro perdite da altri perché,
molto spesso possono rivalersi, su altri proprietarí
di navi. Non ́si vede di conseguenza, chiaramente come, in
realtà́, dei pesanti carichi avrebbero pesato sui richiedenti a ̀ seguito
di incidenti per i quali richiedono ́un indennizzo, allorché
fossero stati speciali ́ed esorbitanti. Bisogna aggiungere,
a mio avviso, che l non si potrebbe leggere nella Convenzione una
interdizione generale ́di retroattività delle misure prese nel
campo del diritto civile. I limiti esatti delle garanzie previste ́
all'articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1) sono difficili da ̀tracciare e,
alla fine, non c'è stata decisione ́sui crediti che
possedevano ́i richiedenti.́ In queste condizioni, stimo che gli
argomenti del Governo, riassunti ́al paragrafo 40 della sentenzâ, sono
pertinenti e convincenti. Perciò non ́considero ̀che
il fatto che il legislatore ́interno ponga delle regole ̀con effetto
retroattivó, come quelle promulgate in Belgio nel 1988,
costituisca una violazione della Convenzione, alla vista del criterio ̀di
proporzionalità.
Perciò non posso concludere aduna violazione dell'articolo 1 del
Protocollo n° 1 (P1-1).
OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE DI MEYER
A mio parere, i motivi che hanno determinato ́la Corte a ̀constatare una
violazione del diritto dei richiedenti ́al rispetto dei loro beni
si applicano ugualmente per ciò che riguarda il loro diritto a ̀beneficiaré́
di un processo ̀equo.́
La retroattività ́della legge del 1988 aveva, come dice la sentenzâ,
per scopo e per effetto di privarli dei loro crediti ́in
indennizzo (1). Ma si trattava allo stesso ̂tempo di fare fallire le
domande in giustizia già ̀formate ́contro lo stato o contro un altro
organizzatore di un servizio di pilotaggio (2), così come ogni altra
domanda dello stesso genere relativa a ̀dei fatti sopraggiunti prima dell'entrata ́in
vigore della nuova legislazione ́(3).
_______________
1. Paragrafo 43 della sentenza.̂
2. Ne era ́così quanto a ̀tutti i richiedenti, ́salvo il dodicesimo,̀
(paragrafo 6 della sentenza).̂
3. Tale era ́il caso del dodicesimo ̀richiedente ́e, per ciò che riguarda
B., del quinto, (ibidem).
_______________
Stimo dunque che vi è・stata violazione tanto dell'articolo 6
(art. 6) della Convenzione che dell'articolo 1 del Primo Protocollo
(P1-1).