SECONDA SEZIONE
CAUSA PIEROTTI C. ITALIA
( Richiesta no 15581/05)
SENTENZA
STRASBURGO
20 gennaio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Pierotti c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e di Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 16 dicembre 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 15581/05) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. M P. e la Sig.ra M P. ("i richiedenti"), nati nel 1934 e 1940 rispettivamente e residenti a Sorbano del Vescovo e Capannori, hanno investito la Corte il 19 aprile 2005 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da C d. G., avvocato a Lucca. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora e dal suo coagente aggiunto, N. Lettieri.
3. Il 27 febbraio 2006, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. O.L. era proprietario di un terreno edificabile che, il 14 gennaio 1980, fu occupato d’emergenza dalla municipalità di Lucca per procedere alla costruzione di abitazioni ad affitto moderato.
5. Il 20 marzo 1981 e 16 luglio 1985, O.L. e la municipalità di Lucca concluse due accordi di cessione (cessione volontaria) del terreno con cui l'espropriazione fu formalizzata.
6. In applicazione di questi accordi di cessione, la municipalità di Lucca versò ad O.L. due acconti sull'indennità di espropriazione, o rispettivamente 6 606 000 ITL e 17 585 100 ITL, così come due acconti sull'indennità di occupazione, o rispettivamente 550 330 ITL e 5 009 000 ITL, sotto riserva della determinazione dell'indennità di espropriazione definitiva.
7. Con gli atti di citazione notificati il 1 dicembre 1992 e il 29 novembre 2000, O.L. introdusse dinnanzi al tribunale di Lucca e la corte di appello di Firenze un'azione contro la municipalità di Lucca, in vista di ottenere il versamento dell'indennità definitiva di espropriazione, così come dell'indennità definitiva di occupazione.
8. Durante il processo, una perizia fu depositata alla cancelleria. Il perito valutò a 283 141 000 ITL (o 146 229,12 EUR) il valore venale del terreno in data dell'espropriazione ed a 141 942 000 ITL (o 73 306,92 EUR) l'importo dell'indennità di espropriazione calcolato ai termini dell'articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Inoltre, il perito valutò a 29 820 000 ITL (o 15 400,74 EUR) l'importo dell'indennità di occupazione.
9. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 14 febbraio 2004, che ha acquisito la forza di cosa giudicata il 29 marzo 2005, la corte di appello di Firenze condannò la municipalità di Lucca a versare ad O.L. l'importo globale di 148 067 970 ITL (o 76 470 EUR) risultante dalla somma dell'indennità di espropriazione calcolata ai termini della legge no 359 di 1992 e dell'indennità di occupazione, come calcolata dal perito, una volta sottratta la somma già versata ad O.L. a titolo di acconto.
10. Il 24 settembre 2004, O.L. decedette, essendo i richiedenti i suoi eredi.
IN DIRITTO
11. I richiedenti si lamentano di un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni, al motivo che l'indennità non è adeguata, e che è stata calcolata sulla base dell'articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. Invocano l'articolo 1 del Protocollo no 1.
12. Il Governo contesta questa tesi.
13. La Corte constata che la richiesta non incontra nessun motivo di inammissibilità iscritto all'articolo 35 della Convenzione. Conviene dunque dichiararla ammissibile.
14. In quanto al merito, la Corte nota innanzitutto che le parti si accordano per dire che c'è stato trasferimento di proprietà a favore dell'amministrazione.
15. Poi, rileva che gli interessati sono stati privati del loro terreno conformemente alla legge e che l'espropriazione inseguiva un scopo legittimo di utilità pubblica (Mason ed altri c. Italia, precitata, § 57; Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, § 53, CEDH 2006 -... (no 1)). Peraltro, si tratta di un caso di espropriazione isolata che non si trova in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non si ricollega a nessuna altra circostanza particolare.
16. La Corte rinvia alla sentenza Scordino c. Italia, no 1 (precitata, §§ 93-98) per la ricapitolazione dei principi pertinenti e per un'idea della sua giurisprudenza in materia.
17. Constata che l'indennizzo accordato ai richiedenti è stato calcolato in funzione dell'articolo 5 bis della legge no 359 del 1992. L'importo definitivo dell'indennizzo fu fissato a 73 306,92 EUR, mentre il valore commerciale del terreno stimato in data dell'espropriazione era di 146 229,12 EUR.
18. Ne segue che i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità .
19. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
20. Resta da esaminare la questione dell'applicazione dell'articolo 41. Per il danno materiale, i richiedenti chiedono il rimborso della differenza tra il valore commerciale del terreno, rivalutata ed associata ad interessi, e l'importo ottenuto dalle autorità giudiziali a titolo di indennità di espropriazione. Chiedono anche una somma a titolo di indennità di occupazione, a concorrenza di 15 490 EUR.
21. Ispirandosi ai criteri generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 1 del Protocollo no 1, Scordino c. Italia, no 1 (precitata, §§ 93-98; Stornaiuolo c. Italia, no 52980/99, § 61, 8 agosto 2006; Mason ed altri c. Italia (soddisfazione equa), no 43663/98, § 38, 24 luglio 2007) la Corte stima che l'indennità di espropriazione adeguata nello specifico avrebbe dovuto corrispondere al valore commerciale del bene al momento della privazione di questo.
22. Accorda di conseguenza una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno all'epoca dell'espropriazione, come giurisdizione degli elementi della pratica, e l'indennità di espropriazione ottenuta a livello nazionale, più indicizzazione ed interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento del terreno. Agli occhi della Corte, questi interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato sul capitale progressivamente rivalutato.
23. Tenuto conto di questi elementi, e deliberando in equità , la Corte stima ragionevole accordare ai richiedenti, congiuntamente, la somma di 340 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma, per danno materiale.
24. Non avendo chiesto i richiedenti il rimborso degli oneri e spese, nessuna somma è concessa a questo titolo.
25. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 340 000 EUR (tre cento quarantamila euro) per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 20 gennaio 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa